N. 469 ORDINANZA 16 - 30 dicembre 1998

 
 
 Giudizio sulla ammissibilita' di conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato.
 
 Costituzione della Repubblica italiana - Camera dei deputati e g.i.p.
 presso  il  tribunale  di  Salerno  -  Onorevole  Vittorio  Sgarbi  -
 Insindacabilita'   delle   affermazioni   rese   dai    deputati    -
 Legittimazione  delle parti - Sussistenza dell'elemento oggettivo del
 conflitto - Ammissibilita'.
 
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                         LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  sull'ammissibilita'  del conflitto di attribuzione tra
 poteri dello Stato sorto a seguito della delibera  della  Camera  dei
 deputati  del  22  ottobre  1997, relativa all'insindacabilita' delle
 opinioni espresse dall'on. Vittorio Sgarbi nei  confronti  del  dott.
 Luigi  Esposito,  promosso  dal  giudice  per le indagini preliminari
 presso il tribunale di Salerno con  ricorso  depositato  l'11  luglio
 1998 e iscritto al n. 95 del registro ammissibilita' dei conflitti;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 25 novembre 1998 il giudice
 relatore Francesco Guizzi;
    Ritenuto che il giudice per  le  indagini  preliminari  presso  il
 tribunale di Salerno ha promosso conflitto di attribuzione fra poteri
 dello  Stato  a  seguito  della  delibera  con la quale la Camera dei
 deputati,  nella  seduta  del  22  ottobre  1997,  ha  affermato   la
 sussistenza  della  insindacabilita',  ai  sensi  dell'art. 68, primo
 comma,  della  Costituzione,  per  affermazioni  rese  dal   deputato
 Vittorio Sgarbi:
     che  nel  corso della trasmissione televisiva "Sgarbi quotidiani"
 del  24  gennaio  1995,  in  onda  sull'emittente  "Canale   5",   il
 parlamentare  avrebbe offeso la reputazione del sostituto procuratore
 della Repubblica Luigi Esposito;
     che il Procuratore della Repubblica  di  Salerno,  con  richiesta
 depositata presso il giudice per le indagini preliminari il 26 luglio
 1997,  ha  chiesto  il  rinvio  a giudizio del deputato Sgarbi per il
 delitto previsto e punito dagli artt. 595 del codice penale, 13 della
 legge 8 febbraio 1948, n. 47, e 30, comma 4,  della  legge  6  agosto
 1990, n. 223;
     che  nell'udienza  preliminare  del 22 aprile 1998, la difesa del
 deputato ha fatto presente che il  22  ottobre  1997  la  Camera  dei
 deputati,  su  conforme proposta della Giunta per le autorizzazioni a
 procedere, ha ritenuto sussistente  l'insindacabilita',  richiedendo,
 ai   sensi   dell'art.   129  del  codice  di  procedura  penale,  la
 declaratoria di improcedibilita' dell'azione penale;
     che il giudice per le indagini preliminari sottolinea,  in  primo
 luogo,  che  la  fattispecie  al  suo  esame  ha carattere peculiare,
 essendo la deliberazione della Camera dei deputati  intervenuta  dopo
 la  decadenza  del d.-l. 23 ottobre 1996, n. 555, volto ad attuare la
 nuova disciplina dell'immunita' parlamentare quale risulta dal  testo
 dell'art. 68 della Costituzione, novellato dalla legge costituzionale
 29 ottobre 1993, n. 3;
     che  si  deve  vagliare, ad avviso del GIP, se persista il potere
 parlamentare di valutazione della condotta al fine  di  stabilire  se
 essa  rientri  nell'ambito protetto dalla prerogativa costituzionale,
 con inibizione di difforme pronuncia giurisdizionale;
     che il  GIP  richiama  la  giurisprudenza  di  questa  Corte  sul
 controllo     delle     deliberazioni     parlamentari    affermative
 dell'insindacabilita', le quali possono essere censurate per vizi  in
 procedendo quando manchino i presupposti richiesti dalla Costituzione
 -  fra  i quali e' essenziale il collegamento delle opinioni espresse
 con la funzione parlamentare - o quando vi sia arbitraria valutazione
 di detti presupposti;
     che il ricorrente, con riguardo ai vizi in procedendo afferma che
 la  Camera  dei  deputati  ha  deliberato   secondo   una   procedura
 disciplinata da un d.-l. decaduto;
     che   egli   denuncia,   altresi',   la   carenza  (o  arbitraria
 valutazione) dei presupposti per  l'applicazione  della  prerogativa,
 richiamando, a tal riguardo, l'orientamento della Corte di cassazione
 secondo  cui  non  rientrano nell'ambito coperto dalla prerogativa le
 manifestazioni  del  pensiero  che,  espresse  in   comizi,   cortei,
 trasmissioni  radiotelevisive  o  durante lo svolgimento di scioperi,
 non   abbiano   alcun   collegamento   funzionale   con   l'attivita'
 parlamentare  se  non quello meramente soggettivo, in quanto poste in
 essere da persona fisica che e' anche membro del Parlamento.
    Considerato che in questa fase del giudizio la Corte e' chiamata a
 deliberare senza contraddittorio  in  ordine  all'ammissibilita'  del
 conflitto, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
 marzo 1953, n. 87:
     che  la  forma  dell'ordinanza,  utilizzata  dal  giudice  per le
 indagini preliminari del tribunale di Salerno, deve ritenersi  idonea
 per  la  proposizione  del conflitto, in considerazione del principio
 della tipicita' dei provvedimenti  del  giudice  (fra  le  varie,  v.
 ordinanze nn. 25 del 1997 e 339 del 1996);
     che  il  giudice  per  le  indagini  preliminari e' legittimato a
 sollevare il conflitto, giusta il  costante  insegnamento  di  questa
 Corte secondo cui i singoli organi giurisdizionali, svolgendo le loro
 funzioni  in  posizione  di  piena  indipendenza,  costituzionalmente
 garantita, sono legittimati - sia sotto il profilo attivo  sia  sotto
 quello  passivo  - a essere parte nei conflitti di attribuzione fra i
 poteri dello Stato;
     che, del pari, la Camera dei deputati e' legittimata,  in  quanto
 organo competente a dichiarare definitivamente la propria volonta' in
 ordine   all'applicabilita'   dell'art.   68,   primo   comma,  della
 Costituzione, in relazione alle opinioni espresse e ai voti dati  dai
 propri componenti nell'esercizio delle funzioni;
     che sussiste l'elemento oggettivo del conflitto, essendo la Corte
 chiamata   a   valutare   la   legittimita'  della  deliberazione  di
 insindacabilita' adottata dalla Camera dei deputati sotto il  profilo
 della correttezza del procedimento e dell'esistenza dei presupposti.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  ammissibile,  ai  sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione promosso,  con  l'ordinanza
 in epigrafe, dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di
 Salerno nei confronti della Camera dei deputati;
    Dispone:
     a)  che  la  cancelleria  della  Corte  dia  comunicazione  della
 presente  ordinanza  al  giudice  per  le  indagini  preliminari  del
 tribunale di Salerno ricorrente;
     b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
 siano  notificati  alla  Camera  dei  deputati,  in  persona  del suo
 Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Guizzi
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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