N. 900 ORDINANZA (Atto di promovimento) 1 ottobre 1998
N. 900 Ordinanza emessa il 1 ottobre 1998 dal tribunale di Milano nel procedimento civile vertente tra S.E.A. s.p.a. e il Ministero delle Finanze ed altri Espropriazione per pubblica utilita' - Beni immobili di privati (nella specie S.E.A. (Societa' esercizi aeroportuali)) destinati ai servizi dell'assistenza al volo - Trasferimento all'A.A.A.V.T.A.G. (Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) - Indennizzo - Mancata previsione - Violazione del diritto all'indennizzo in caso di espropriazione. (D.P.R. 24 marzo 1981, n. 145, art. 18, secondo comma). (Cost., art. 42, terzo comma).(GU n.2 del 13-1-1999 )
IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nella causa pendente tra la parte attrice S.E.A. - Societa' Esercizi Aeroportuali S.p.a. (con gli avv. Vincenzo Casella e Maria Alessandra Sandulli) e i convenuti Ministero delle finanze, Ministero dei trasporti, Ministero della difesa e A.A.A.V.T.A.G. - Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (tutti assistiti dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano). 1. - La S.E.A. - Societa' Esercizi Aeroportuali S.p.a. conveniva dinanzi a questo tribunale il Ministero delle finanze, il Ministero dei trasporti, il Ministero della difesa e l'A.A.A.V.T.A.G. - Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale al fine di ottenere in proprio favore pronuncia di accertamento della proprieta' di alcuni beni da essa realizzati sui terreni concessi in superficie dallo Stato compresi negli aeroporti di Linate e Malpensa, immobili invece trasferiti all'A.A.A.V.T.A.G. con decreto del Ministero delle finanze del 18 dicembre 1989. Deduceva che in base alla legge n. 194/1962 e alla convenzione Stato-S.E.A. n. 191/1962 ad essa attrice era riservata la proprieta' di tutte le opere ed infrastrutture da essa eseguite sulle aree demaniali ove risultano localizzati gli aeroporti privati di Linate e Malpensa, gestiti dalla stessa S.E.A.; che in base alla convenzione Stato-S.E.A. e allo scadere della medesima tutte le opere ed infrastrutture realizzate dalla S.E.A. sui complessi aeroportuali di Linate e Malpensa sarebbero state acquisite al demanio statale, che sarebbe rientrato contestualmente in possesso anche dei cespiti demaniali (art. 25 Convenzione); che l'amministrazione dello Stato per esigenze militario di interesse pubblico prima dello scadere della convenzione avrebbe potuto rientrare in possesso degli immobili demaniali e rilevare anticipatamente le opere e gli impianti realizzati dalla S.E.A. versando ad essa un indennizzo (art. 16 Convenzione); che con la legge n. 242/1980 (Delega al Governo per la ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo) era stata disposta la costituzione dell'A.A.A.V.T.A.G. Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, prevedendo per essa una dotazione patrimoniale e finanziaria del servizio idonea ad assicurare un'autonomia operativa e di gestione, nonche' il trasferimento di materiali ed impianti dal Ministero della difesa e dal Commissariato per l'assistenza al volo civile (art. 3); che il d.P.R. n. 145/1981 di attuazione della delega aveva previsto che il patrimonio iniziale dell'A.A.A.V.T.A.G. fosse costituito per un verso dai beni del demanio militare e dell'Aviazione civile all'epoca utilizzati per assicurare i servizi dell'assistenza al volo attribuiti alla competenza dell'Azienda e per altro verso "dalle apparecchiature, apparati e suppellettili e beni mobili in genere, attualmente impiegati allo scopo sopra indicato e da chiunque siano stati acquistati o da chiunque vengano attualmente utilizzati" (art. 18); che, sulla base dei criteri indicati con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 17 novembre 1982, una commissione composta da rappresentanti del Ministeri dei trasporti, della difesa e delle finanze aveva individuato i singoli beni, successivamente trasferiti all'A.A.A.V.T.A.G. con il decreto Ministero delle finanze del 18 dicembre 1989; che tra detti beni comparivano anche beni di proprieta' S.E.A. costituiti da impianti, attrezzature e fabbricati (T.W.R.; postazione N.D.B. nel comune di Castano Primo; postazione N.D.B. nel comune di Castano Cerano; I.L.S. Guida Planata; Radar A.T.C.R.3; I.L.S. localizzatore; V.D.F.). Argomentava, quanto ai fabbricati, che i beni immobili di proprieta' S.E.A. erano esclusi dall'applicabilita' dell'art. 18 d.lgs. n. 145/1981, sia in quanto i beni immobili di cui si prevedeva il trasferimento erano solo beni statali, sia perche' il secondo comma dello stesso articolo doveva ritenersi riferito ai soli beni mobili ancorche' di soggetti estranei all'amministrazione statale. Le amministrazioni convenute - previa eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo al Ministero delle finanze, al Ministero dei trasporti e al Ministero della difesa - resistevano alle avverse domande affermando che la Convenzione Stato-S.E.A. doveva ritenersi solo un antecedente storico rispetto al regime dei beni in contestazione, posto che la legge delega n. 242/1980 e il relativo decreto delegato d.P.R. n. 145/1981 avevano innovato sul punto la disciplina vigente rispetto a beni per cui era gia' prevista l'acquisizione allo Stato. 2. - Il collegio e' chiamato a valutare la fondatezza della domanda di accertamento proposta dalla parte attrice in ordine alla titolarita' dei beni specificamente indicati, costituiti - come si desume dallo stato di consistenza di ciascuno di essi prodotto in causa - da immobili di diversa ampiezza nonche' anche da una antenna fissata al suolo su di una base di calcestruzzo (Radar A.T.C.3) Costituisce punto imprescindibile di valutazione la portata ed il significato dell'art. 18 d.P.R. n. 145/1981 alla luce dei principi fissati dalla legge delega n. 242/1980, anche in relazione alla normativa e agli accordi convenzionali intercorsi tra lo Stato e la S.E.A. Ritiene il collegio che la ratio legis sottesa al provvedimento legislativo di ristrutturazione dei servizi di assistenza al volo debba certamente individuarsi nella volonta' di attribuire alla costituenda nuova azienda A.A.A.V.T.A.G. una dotazione patrimoniale che consentisse l'esercizio dei compiti di assistenza al volo in piena autonomia operativa e di gestione (v. testualmente l'art. 3, lett. E), legge n. 242/1980). Coerentemente con tale principio il decreto delegato d.P.R. n. 145/1981 aveva previsto all'art. 18 sia il pasaggio alla costituenda azienda di tutti gli immobili di proprieta' del demanio militare e dell'aviazione civile utilizzati all'epoca per assicurare i servizi dell'assistenza al volo, disponendo poi che il patrimonio dell'Azienda fosse altresi' costituito anche da beni di proprieta' di terzi comunque impiegati per le medesime attivita'. L'attinenza dei beni immobili in contestazione - la cui proprieta' viene reclamata dalla S.E.A. - ad impianti tecnici senza dubbio connessi all'esercizio dell'attivita' di assistenza al volo consente di ritenere tali beni - per la loro specifica ed esclusiva destinazione all'attivita' tecnica e alla operativita' delle apparecchiature cui ineriscono - ricompresi nella previsione del secondo comma dell'art. 18, d.P.R. n. 145/1981 per l'ampiezza della previsione normativa (che ricomprende anche gli apparati in genere, oltre alle apparecchiature) e che non si esaurisce nella sola categoria dei beni mobili, citata solo a "chiusura" della elencazione fornita dalla norma, assumendo principale rilievo - nella ratio legis che si e' innanzi individuata - la utilizzazione effettiva all'esercizio delle attivita' di assistenza al volo. 3. - In tale quadro interpretativo la norma di cui al secondo comma dell'art. 18, d.P.R. n. 145/1981 risulta tuttavia soggetta - a parere del collegio - a censura di costituzionalita' in riferimento alla previsione di cui all'art. 42, terzo comma della Costituzione. Invero il trasferimento della proprieta' anche di beni immobili appartenenti a terzi - come nel caso di specie, posto che dall'esame della legge n. 194/1962 e della convenzione Stato-S.E.A. n. 191/1962 deve ritenersi fondato il diritto dell'attrice sui beni in questione, realizzati pacificamente dalla stessa attrice sulla base delle intese all'epoca vigenti con lo Stato - non risulta integrato dalla previsione di alcun indennizzo. Trattasi invero di intervento ablatorio del diritto di proprieta' di soggetto privato a carattere espropriativo, cui tuttavia non corrisponde la previsione di alcun meccanismo di tipo indennitario. A tale proposito, peraltro, deve rilevarsi che la stessa Convenzione Stato-S.E.A. - che deve ritenersi superata rispetto alla nuova regolamentazione normativa che ha specificamente investito i (soli) beni attinenti all'attivita' di assistenza al volo - aveva previsto la corresponsione di un indennizzo in favore della S.E.A. qualora i beni di proprieta' di quest'ultima fossero stati acquisiti dallo Stato per esigenze militari o di interesse pubblico in epoca antecedente alla scadenza della convenzione stessa (v. art. 16 Convenzione) 4. - Ritiene il collegio che nella specie sussistano i presupposti sia di rilevanza che di non manifesta infondatezza della questione di costituzionalita' sollevata d'ufficio dal tribunale. Quanto al primo profilo deve rilevarsi infatti che la censura investe direttamente il secondo comma dell'art. 18, d.P.R. n. 145/1981, la cui interpretazione costituisce la sostanza della controversia in esame in quanto ritenuto comprensivo anche della possibilita' di procedere ad interventi ablativi nei confronti di privati. La non manifesta infondatezza della questione deriva dalla constatazione dell'effetto espropriativo rispetto ai beni immobili in questione di proprieta' di soggetto privato cui non appare corrispondere la previsione di indennita', questione gia' piu' volte trattata in sede di giudizio di legittimita' costituzionale delle leggi.
P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge n. 87/1953, ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza, solleva d'ufficio la questione della legittimita' costituzionale dell'art. 18 secondo comma, d.P.R. 24 marzo 1981, n. 145 (Ordinamento dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale) in relazione al disposto dell'art. 42, terzo comma Cost., nella parte in cui non prevede la corresponsione di alcun indennizzo in caso di trasferimento della proprieta' di beni immobili da privati all'A.A.A.V.T.A.G. Dispone la sospensione del presente giudizio. Manda alla cancelleria di provvedere alla immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria di notificare la presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri. Manda alla cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano, nella camera di consiglio del 1 ottobre 1998. Il presidente: Lo Turco Il giudice relatore: Marangoni 98C1448