N. 901 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1998

                                N. 901
  Ordinanza emessa l'11 novembre 1998 dal tribunale per i minorenni di
 Roma nel procedimento civile relativo a C.P.
 Adozione - Adozione di minori in casi particolari - Adozione da parte
    dei   parenti   entro   il  quarto  grado  che  abbiano  mantenuto
    significativi rapporti con il  minore  (nella  specie:  orfano  di
    madre)  -  Presupposti  - Constatata impossibilita' di affidamento
    preadottivo - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto
    per il minore orfano di entrambi i genitori.
 ((Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, lett. c), in  relazione  alla
    legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, lett. a)).
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha pronunciato la presente ordinanza;
   Con  ricorso depositato il 6 febbraio 1998 i coniugi M. P. e A.  B.
 P. hanno chiesto a questro tribunale ai  sensi  dell'art.  44,  lett.
 c),  della  legge  4  maggio  1983,  n.  184,  l'adozione  di  P. C.,
 minorenne, figlia di G. C. e di M. P.
   Quest'ultima, deceduta l'11 agosto 1985, era sorella del ricorrente
 M. P., del quale dunque l'adottanda P. C. e'  nipote  ex  sorore.  La
 bambina,  rimasta  orfana  di  madre  in  tenerissima  eta', e' stata
 accolta nella famiglia degli zii P. B. quando aveva appena sette mesi
 di vita  nell'impossibilita'  del  padre  di  prendersene  cura.  Con
 successivo  decreto  12  febbraio  1986  questo tribunale su conforme
 parere del pubblico  ministero  ha  disposto  l'affidamento  a  tempo
 indeterminato sotto il controllo dei servizi sociali, e l'affidamento
 e' tuttora in corso.
   I  ricorrenti,  sentiti  dal giudice, hanno confermato il ricorso e
 hanno espresso il consenso all'adozione. Anche  la  minore  e'  stata
 sentita  e  ha  dichiarato che si sente ormai figlia dei ricorrenti e
 desidera  vivissimamente  essere  da  loro  adottata  e  portarne  il
 cognome.
   il  padre  dell'adottanda,  G. C., ha dichiarato di dare il proprio
 consenso  all'adozione  nella  consapevolezza   che   essa   risponde
 pienamente  all'interesse  della  figlia,  amorosamente  allevata dal
 cognato M.   P. e dalla  moglie  di  lui.  L'inchiesta  psico-sociale
 effettuata  dal Servizio materno-infantile della U.S.L. ha confermato
 l'ottimo  inserimento  di  P. nella famiglia dei ricorrenti, composta
 dai due coniugi e dai loro due figli legittimi  Roberta  e  Giuliano.
 Questi  ultimi  considerano P. come una sorella, e sono ricambiati di
 uguale affetto.
   Tanto premesso, osserva il collegio che per far luogo alla  chiesta
 adozione  e' necessario, come prescrive l'art. 57, n. 1 della legge 4
 maggio 1983, n. 184, che ricorrano le  circostanze  di  cui  all'art.
 44:  e dunque che "vi sia la constatata impossibilita' di affidamento
 preadottivo". Cio'  presuppone  necessariamente  l'esistenza  di  uno
 stato  di adottabilita' gia' dichiarato, in quanto solo nei confronti
 dei minori adottabili e' possibile disporre l'affidamento preadottivo
 e constatarne l'eventuale impossibilita'. Senonche', la minore di cui
 viene chiesta l'adozione  non  e'  stata  dichiarata  adottabile  ne'
 potrebbe  esserlo.  Il  fatto  stesso  che  di lei si sia validamente
 occupato lo zio materno vale infatti  ad  escludere  l'esistenza  uno
 stato di abbandono giuridicamente rilevante ai fini degli artt. 8, 12
 e  15,  n.  1 della legge citata, per cui la minore benche' orfana di
 madre e non allevata dal padre non e' in abbandono e non puo'  essere
 dichiarata  adottabile.  Ne  consegue  che  la domanda dei coniugi P.
 andrebbe respinta.
   La situazione sopra considerata  e'  del  tutto  analoga  a  quella
 dell'orfano.    Come l'orfano infatti il bambino abbandonato e' privo
 di rapporti con i genitori, e  come  l'orfano  subisce  per  la  loro
 scomparsa  gravi sofferenze e gravissimo pregiudizio. Ma per l'orfano
 la legge  provvede  diversamente.  L'orfano  infatti,  anche  se  non
 adottabile  con  adozione  piena  perche' validamente assistito da un
 parente, puo' da  quello  stesso  parente  essere  adottato  a  norma
 dell'art.  44,  lett.  a),  della  legge  1983,  n.  184.  La diversa
 formulazione di questa norma, che  non  richiede  fra  i  presupposti
 dell'adozione    "la   constatata   impossibilita'   dell'affidamento
 preadottivo", e quindi non richiede la dichiarazione dello  stato  di
 adottabilita', giustifica tale interpretazione.
   Non ignora il tribunale l'interpretazione meno rigorosa che ammette
 l'adozione  ai  sensi dell'art.  44, lett. c), anche quando manchi la
 dichiarazione di adottabilita' ma sussista una  ragionata  previsione
 negativa sulla possibilita' di affidamento preadottivo, come nel caso
 del  minore  affetto  da  grave  handicap  o del minore profondamente
 legato da vincoli affettivi a persone che non possiedono i  requisiti
 di  eta'  o  ad  una  persona  sola.  Ritiene  tuttavia  che  a  tale
 interpretazione non si possa aderire senza stravolgere il testo della
 norma,  il  quale  richiede  che  l'impossibilita'   di   affidamento
 preadottivo  debba  essere  "constatata"  e  non solamente prevista o
 immaginata.  Constatare  l'impossibilita'  significa  tentare   senza
 esito: ma per tentare un affidamento preadottivo e' necessario che il
 minore  sia  stato  in  precedenza dichiarato adottabile.   E cio' e'
 possibile solo quando sussiste una situazione di abbandono.
   Si e' dunque in presenza di situazioni uguali, che  ricevono  pero'
 dalla  legge  un  diverso  trattamento: e cio' sembra configurare una
 violazione del principio di uguaglianza  sancito  dall'art.  3  della
 Costituzione. E poiche' il giudizio in corso non puo' essere definito
 indipendentemente     dalla    decisione    sulla    questione    di'
 costituzionalita', che non appare manifestamente infondata, esso deve
 essere sospeso e gli atti vanno immediatamente trasmessi  alla  Corte
 costituzionale.
                               P. Q. M.
   Il  tribunale  per  i  minorenni  di  Roma, visti gli artt. 3 della
 Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 44 e 57, legge 4 maggio
 1983, n.    184,  solleva  d'ufficio  la  questione  di  legittimita'
 costituzionale  dell'art. 44, lett. c), della legge 4 maggio 1983, n.
 184, in relazione alla lett. a), dello stesso articolo ed all'art.  3
 della  Costituzione,  nelle  parte  in  cui subordina alla constatata
 impossibilita' di affidamento preadottivo  l'adozione  da  parte  dei
 parenti  entro  il  quarto  grado che abbiano mantenuto significativi
 rapporti col minore.
   Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale.
   Ordina che a cura  della  cancelleria  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  ai  ricorrenti,  al  pubblico  ministero  in  sede  e  al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti
 delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Roma, il giorno 11 novembre 1998.
                         Il presidente: Fadiga
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