N. 901 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1998
N. 901 Ordinanza emessa l'11 novembre 1998 dal tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento civile relativo a C.P. Adozione - Adozione di minori in casi particolari - Adozione da parte dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto significativi rapporti con il minore (nella specie: orfano di madre) - Presupposti - Constatata impossibilita' di affidamento preadottivo - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il minore orfano di entrambi i genitori. ((Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, lett. c), in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, lett. a)). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 13-1-1999 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la presente ordinanza; Con ricorso depositato il 6 febbraio 1998 i coniugi M. P. e A. B. P. hanno chiesto a questro tribunale ai sensi dell'art. 44, lett. c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'adozione di P. C., minorenne, figlia di G. C. e di M. P. Quest'ultima, deceduta l'11 agosto 1985, era sorella del ricorrente M. P., del quale dunque l'adottanda P. C. e' nipote ex sorore. La bambina, rimasta orfana di madre in tenerissima eta', e' stata accolta nella famiglia degli zii P. B. quando aveva appena sette mesi di vita nell'impossibilita' del padre di prendersene cura. Con successivo decreto 12 febbraio 1986 questo tribunale su conforme parere del pubblico ministero ha disposto l'affidamento a tempo indeterminato sotto il controllo dei servizi sociali, e l'affidamento e' tuttora in corso. I ricorrenti, sentiti dal giudice, hanno confermato il ricorso e hanno espresso il consenso all'adozione. Anche la minore e' stata sentita e ha dichiarato che si sente ormai figlia dei ricorrenti e desidera vivissimamente essere da loro adottata e portarne il cognome. il padre dell'adottanda, G. C., ha dichiarato di dare il proprio consenso all'adozione nella consapevolezza che essa risponde pienamente all'interesse della figlia, amorosamente allevata dal cognato M. P. e dalla moglie di lui. L'inchiesta psico-sociale effettuata dal Servizio materno-infantile della U.S.L. ha confermato l'ottimo inserimento di P. nella famiglia dei ricorrenti, composta dai due coniugi e dai loro due figli legittimi Roberta e Giuliano. Questi ultimi considerano P. come una sorella, e sono ricambiati di uguale affetto. Tanto premesso, osserva il collegio che per far luogo alla chiesta adozione e' necessario, come prescrive l'art. 57, n. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che ricorrano le circostanze di cui all'art. 44: e dunque che "vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo". Cio' presuppone necessariamente l'esistenza di uno stato di adottabilita' gia' dichiarato, in quanto solo nei confronti dei minori adottabili e' possibile disporre l'affidamento preadottivo e constatarne l'eventuale impossibilita'. Senonche', la minore di cui viene chiesta l'adozione non e' stata dichiarata adottabile ne' potrebbe esserlo. Il fatto stesso che di lei si sia validamente occupato lo zio materno vale infatti ad escludere l'esistenza uno stato di abbandono giuridicamente rilevante ai fini degli artt. 8, 12 e 15, n. 1 della legge citata, per cui la minore benche' orfana di madre e non allevata dal padre non e' in abbandono e non puo' essere dichiarata adottabile. Ne consegue che la domanda dei coniugi P. andrebbe respinta. La situazione sopra considerata e' del tutto analoga a quella dell'orfano. Come l'orfano infatti il bambino abbandonato e' privo di rapporti con i genitori, e come l'orfano subisce per la loro scomparsa gravi sofferenze e gravissimo pregiudizio. Ma per l'orfano la legge provvede diversamente. L'orfano infatti, anche se non adottabile con adozione piena perche' validamente assistito da un parente, puo' da quello stesso parente essere adottato a norma dell'art. 44, lett. a), della legge 1983, n. 184. La diversa formulazione di questa norma, che non richiede fra i presupposti dell'adozione "la constatata impossibilita' dell'affidamento preadottivo", e quindi non richiede la dichiarazione dello stato di adottabilita', giustifica tale interpretazione. Non ignora il tribunale l'interpretazione meno rigorosa che ammette l'adozione ai sensi dell'art. 44, lett. c), anche quando manchi la dichiarazione di adottabilita' ma sussista una ragionata previsione negativa sulla possibilita' di affidamento preadottivo, come nel caso del minore affetto da grave handicap o del minore profondamente legato da vincoli affettivi a persone che non possiedono i requisiti di eta' o ad una persona sola. Ritiene tuttavia che a tale interpretazione non si possa aderire senza stravolgere il testo della norma, il quale richiede che l'impossibilita' di affidamento preadottivo debba essere "constatata" e non solamente prevista o immaginata. Constatare l'impossibilita' significa tentare senza esito: ma per tentare un affidamento preadottivo e' necessario che il minore sia stato in precedenza dichiarato adottabile. E cio' e' possibile solo quando sussiste una situazione di abbandono. Si e' dunque in presenza di situazioni uguali, che ricevono pero' dalla legge un diverso trattamento: e cio' sembra configurare una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. E poiche' il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla decisione sulla questione di' costituzionalita', che non appare manifestamente infondata, esso deve essere sospeso e gli atti vanno immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale.
P. Q. M. Il tribunale per i minorenni di Roma, visti gli artt. 3 della Costituzione, 23, legge 11 marzo 1953, n. 87, 44 e 57, legge 4 maggio 1983, n. 184, solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, lett. c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione alla lett. a), dello stesso articolo ed all'art. 3 della Costituzione, nelle parte in cui subordina alla constatata impossibilita' di affidamento preadottivo l'adozione da parte dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto significativi rapporti col minore. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai ricorrenti, al pubblico ministero in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il giorno 11 novembre 1998. Il presidente: Fadiga 98C1449