N. 904 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 marzo - 16 dicembre 1998
N. 904 Ordinanza emessa il 6 marzo 1998 (pervenuta alla Corte costituzionale il 16 dicembre 1998) dalla Commissione tributaria provinciale di Firenze sui ricorsi riuniti proposti da Leonelli Osvaldo contro l'ufficio I.V.A. di Firenze Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.PE.F.) - Criteri per la determinazione dei coefficienti - Disciplina dell'accertamento - Lesione del principio secondo il quale nessuna prestazione patrimoniale e personale puo' essere imposta se non per legge - Violazione del principio della capacita' contributiva. (D.-L. 2 marzo 1989, n. 69, artt. 11, 12, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154). (Cost., artt. 23 e 53).(GU n.2 del 13-1-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha emesso la seguente ordinanza; Sul ricorso n. 4817/1996 depositato il 31 luglio 1996, avverso pr. ver. + av. acc. n. 608282/96, I.V.A. '91 contro I.V.A. di Firenze da Leonelli Osvaldo, residente a Firenze in Borgognissanti n. 12, difeso da Bongini rag. Stefano, residente a Prato (PO), in viale Montegrappa, 214, Manetti dott. Massimo, residente a Prato (PO), in viale Montegrappa, 214, Oropallo rag. Romina, residente a Prato (PO) in viale Montegrappa, 214, sul ricorso n. 1364/1997, depositato il 25 marzo 1997 avverso car. esattoriale n. 94284 - I.V.A., '91, contro I.V.A. di Firenze da Leonelli Osvaldo, residente a Firenze in Borgognissanti n. 12, difeso da dott. Massimo Manetti, rag. Oropallo Romina, rag. Bongini, residente a Prato (PO), in viale Montegrappa, 214. Esaminata l'eccezione di illegittimita' costituzionale promossa dal ricorrente in relazione agli artt. 11 e 12 d.-l. n. 69/1989, convertiti nella legge 27 aprile 1989, n. 154, per contrasto con gli artt. 23 e 53 Cost., la commissione rileva che per quanto riguarda l'art. 23, che prevede che ogni prestazione personale o patrimomale puo' essere imposta soltanto dalla legge, le osservazioni del ricorrente appaiono degne di considerazione. Infatti l'obbligo di eseguire le prestazioni patrimoniali non deriva direttamente dalle norme oggetto dell'eccezione, ma da un richiamo al D.P.C.M. 25 ottobre 1991, n. 4755, che ha esclusiva natura amministrativa. Ancor piu' pertinenti si manifestano inoltre gli argomenti addotti dal ricorrente circa la violazione dell'art. 53 Cost., il quale prevede che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva. E' fuori discussione che la capacita' contributiva cui fa riferimento la Carta costituzionale deve essere quella effettiva e non quella presunta. Al contrario il sistema proposto dagli artt. 11 e 12 in questione, adotta una presunzione iuris et de iure, come tale non sottoponibile a critiche o contrarie argomentazioni di qualsiasi genere, che dichiaratamente prescinde da ogni valutazione sulla reale entita' dei redditi prodotti dal contribuente, al quale viene inoltre preclusa ogni possibilita' di fornire una qualsiasi prova, di per se' esclusa concettualmente in quanto si risolverebbe per forza in una prova negativa, per di piu' preclusa dal questionario di cui infra. Questa situazione non viene modificata dalla possibilita' di scelta tra contabilita' ordinaria e semplificata, perche', ove la tenuta della contabilita' semplificata, prevista come regime naturale fino al limite dei 360 milioni annui, determinasse le aberranti conseguenze previste dagli artt. 11 e 12 piu' volte citati, l'adozione della contabilita' ordinaria (con tutte le conseguenze onerose che essa implica) diventerebbe obbligatoria e inevitabile e non si potrebbe piu' parlare di liberta' di scelta. Neppure rileva la possibilita' del contribuente di rispondere al questionario, dato che nella normalita' dei casi le risposte non possono che ripetere pedissequamente gli accertamenti dei parametri gia' eseguiti dall'ufficio. Siamo di fronte anche in questo caso ad una scelta puramente fittizia, per non dire derisoria, che si risolve, come gia' osservato nella preclusione di ogni possibilita' di fornire prove anche negative. Va inoltre affermato, sempre in relazione alla capacita' contributiva regolata dall'art. 53, che i redditi di una qualsiasi attivita' autonoma, ed in particolare delle attivita' professionali, sono soggetti per loro intrinseca natura ad infiniti e continuamente variabili influssi, di modo che la rigida applicazione di' parametri astratti e inevitabilmente non idonei a rispecchiare le singole realta', prima che illegittima si manifesta assurda. Vanno condivise pertanto tutte le argomentazioni svolte in maniera piu' analitica dal ricorrente, argomentazioni che questa commissione fa sue nella loro totalita'. L'eccezione si manifesta pertanto meritevole di considerazione, mentre sembra evidente la sua rilevanza ai fini della definizione del presente giudizio.
P. Q. M. Dichiara non manifestatamente infondata l'eccezione di incostituzionalita' degli artt. 11 e 12 d.-l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito in legge 27 aprile 1989, n. 154, e dispone rimettersi gli atti alla Corte costituzionale. Manda alla segreteria per quanto di sua competenza. Firenze, addi' 6 marzo 1998 Il presidente: Gramigni 98C1452