N. 906 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1998

                                N. 906
  Ordinanza emessa il 9 ottobre 1998 dalla Corte d'appello di  Trieste
 nel  procedimento  civile  vertente  tra il Ministero delle finanze e
 Farem S.p.a.
 Processo civile - Ripetizione  d'indebito  -  Richiesta  della  somma
    versata  all'Erario  a titolo di addizionale sull'imposta erariale
    sul  consumo  dell'energia  elettrica   -   Subordinazione   della
    restituzione  alla  prova documentale del mancato trasferimento ad
    altri soggetti dell'onere tributario - Incidenza  sul  diritto  di
    agire in giudizio e sul principio della capacita' tributaria.
 (D.-L.  30  settembre  1982,  n. 688, art. 19, convertito in legge 27
    novembre 1982, n. 873).
 (Cost., artt. 24 e 53).
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                          LA CORTE D'APPELLO
   A soluzione della riserva, formulata all'udienza di per trattazione
 della controversia civile in grado d'appello sub r.g. n. 391/1997;
   Letti   gli   atti   del   procedimento    in    appello    avviato
 dall'amministrazione  delle  finanze dello Stato contro la soc. Farem
 fonderie acciaio Remanzacco p.a. con l'atto notificato il  20  maggio
 1997;
   Atteso    che    la   societa'   appellata   evoco'   in   giudizio
 l'amministrazione finanziaria affermando d'aver diritto  al  rimborso
 delle  somme  versate  all'Erario a titolo d'addizionale sull'imposta
 erariale di consumo sull'energia elettrica, in quanto illegittima  la
 pretesa tributaria:
     che    pur   opponendosi   l'amministrazione,   all'esito   della
 trattazione di prime cure, era  accolta  la  domanda  delle  societa'
 siderurgiche  senza  che  formasse  oggetto  del  contraddittorio  la
 questione probatoria, ex art. 19 d.-l.  n.  688/1982  convertito  con
 legge    n.    873/1982,    poiche'    la    stessa   non   sollevata
 dall'amministrazione che in sede di comparsa conclusionale;
     che,    nell'interposto    appello,    l'amministrazione    porta
 l'inosservanza di tale disposizione di legge a motivo di censura;
     che  l'applicazione della surricordata norma, mantenuta in vigore
 dalla legge  n.  428/1990  per  i  tributi  estranei  alla  normativa
 comunitaria,  quale e' l'imposta di consumo sull'energia elettrica, e
 rilevante  nel  presente  procedimento,   dipendendo   dalla   stessa
 l'accoglimento  od  il  rigetto  dell'appello, gravando sul soggetto,
 agente in ripetizione, la prova documentale del mancato trasferimento
 su altri del peso economico del tributo;
     che  la  societa'  appellata ha lumeggiato vizio d'illegittimita'
 costituzionale dell'onere probatorio, posto  dall'art.  19  d.-l.  n.
 688/1982,   avuto   riguardo   alla  specifica  situazione  d'impresa
 siderurgica che utilizza l'energia elettrica per la  produzione  d'un
 bene ontologicamente diverso, il ferro;
     che la societa' appellata sottolinea come non sia, materialmente,
 possibile   fornire   la  richiesta  prova  documentale  del  mancato
 trasferimento del peso del tributo, posto che il  prezzo  finale  del
 prodotto e' soggetto al variare dei costi di vari componenti base, ed
 e',   comunque,   stabilito  dal  mercato  internazionale  con  corsi
 quotidiani di borsa;
     che, dunque, potendo il prezzo del prodotto  finito  lievitare  o
 diminuire  per  l'effetto  di  molteplici fattori, oltre che il costo
 dell'energia elettrica, risulta impossibile dar prova documentale del
 mancato  trasferimento  su  altri  -  il  consumatore  del   prodotto
 siderurgico - del peso economico dell'imposta di consumo;
     che,  per  tanto, l'onere probatorio, imposto dall'art. 19, d.-l.
 n. 688/1982, limita sensibilmente, se non  annulla,  la  facolta'  di
 difesa  in  giudizio  del proprio diritto alla restituzione di quanto
 pagato a titolo d'imposta, illegittimamente, pretesa;
     che, in conseguenza dell'impossibilita' pratica  di  ottenere  la
 restituzione  dell'indebito,  le  societa'  appellate  lumeggiano, in
 buona sostanza, il venir anche meno della garanzia costituzionale, di
 cui all'art. 53 Cost., imponendo, da  un  lato  l'amministrazione  il
 pagamento  di  un  tributo  non  dovuto,  e  dall'altro  impedendo al
 contribuente  di  difendere  in  giudizio  del  proprio  diritto   al
 rimborso;
     che, la specifica situazione delle imprese siderurgiche, le quali
 utilizzano  l'energia  elettrica  nel processo produttivo ha trovato,
 proprio sul piano del tributo in questione, particolare attenzione da
 parte del legislatore con la legge n. 349/1995;
   Ritenuto,  da   parte   di   questa   Corte,   che   la   questione
 d'illegittimita' costituzionale prospettata non appare manifestamente
 infondata,  posto che la situazione concreta si differenzia da quelle
 gia' esaminate dalla Corte costituzionale nel 1988, in quanto,  nella
 specie,   l'imposta   di  consumo,  indebitamente,  pagata  afferisce
 all'energia utilizzata direttamene nel processo di produzione di bene
 ontologicamente diverso, e, non gia', alla  mera  commercializzazione
 di beni, che mantengono la loro individualita':
     che  il vizio si delinea con riferimento agli artt. 24 e 53 della
 Costituzione; posto che l'impedimento della difesa  in  giudizio  del
 proprio    diritto   all'impresa   siderurgica   si   traduce   anche
 nell'imposizione di un tributo al di fuori del  rispetto  dei  canoni
 costituzionali in tale materia;
                               P. Q. M.
   Ai sensi  dell'art. 23 legge n. 87/1953;
   Ritenuta rilevante la questione nel procedimento d'appello indicato
 in epigrafe;
   Dichiara  non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale della norma portata nell'art. 19,  d.-l. n.  688/1982,
 convertito con legge n. 873/1982, per contrasto con i principi di cui
 agli  artt.  24 e 53 della Costituzione, in quanto non differenziando
 l'onere probatorio a seconda della specifica attivita' d'impresa, nel
 cui  ambito    d'esercizio  l'imposta di consumo viene pagata, rende,
 sostanzialmente, impossibile alle societa' siderurgiche d'ottenere il
 rimborso dell'addizionale pagata, anche se  illegittimamente  pretesa
 dall'Erario;
   Sospende  la  trattazione della controversia civile d'epigrafe sino
 alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale;
   Manda alla cancelleria di rimettere gli atti del  procedimento  sub
 r.g.  n.  391/1997  al Presidente la Corte costituzionale, unitamente
 alla presente ordinanza, nonche' di provvedere  alla  notifica  della
 medesima alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri.
    Cosi'  deliberato  in  Trieste,  nella  camera  di consiglio del 9
 ottobre 1998.
                     Il presidente rel.: Sammartano
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