N. 906 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 ottobre 1998
N. 906 Ordinanza emessa il 9 ottobre 1998 dalla Corte d'appello di Trieste nel procedimento civile vertente tra il Ministero delle finanze e Farem S.p.a. Processo civile - Ripetizione d'indebito - Richiesta della somma versata all'Erario a titolo di addizionale sull'imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica - Subordinazione della restituzione alla prova documentale del mancato trasferimento ad altri soggetti dell'onere tributario - Incidenza sul diritto di agire in giudizio e sul principio della capacita' tributaria. (D.-L. 30 settembre 1982, n. 688, art. 19, convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873). (Cost., artt. 24 e 53).(GU n.2 del 13-1-1999 )
LA CORTE D'APPELLO A soluzione della riserva, formulata all'udienza di per trattazione della controversia civile in grado d'appello sub r.g. n. 391/1997; Letti gli atti del procedimento in appello avviato dall'amministrazione delle finanze dello Stato contro la soc. Farem fonderie acciaio Remanzacco p.a. con l'atto notificato il 20 maggio 1997; Atteso che la societa' appellata evoco' in giudizio l'amministrazione finanziaria affermando d'aver diritto al rimborso delle somme versate all'Erario a titolo d'addizionale sull'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, in quanto illegittima la pretesa tributaria: che pur opponendosi l'amministrazione, all'esito della trattazione di prime cure, era accolta la domanda delle societa' siderurgiche senza che formasse oggetto del contraddittorio la questione probatoria, ex art. 19 d.-l. n. 688/1982 convertito con legge n. 873/1982, poiche' la stessa non sollevata dall'amministrazione che in sede di comparsa conclusionale; che, nell'interposto appello, l'amministrazione porta l'inosservanza di tale disposizione di legge a motivo di censura; che l'applicazione della surricordata norma, mantenuta in vigore dalla legge n. 428/1990 per i tributi estranei alla normativa comunitaria, quale e' l'imposta di consumo sull'energia elettrica, e rilevante nel presente procedimento, dipendendo dalla stessa l'accoglimento od il rigetto dell'appello, gravando sul soggetto, agente in ripetizione, la prova documentale del mancato trasferimento su altri del peso economico del tributo; che la societa' appellata ha lumeggiato vizio d'illegittimita' costituzionale dell'onere probatorio, posto dall'art. 19 d.-l. n. 688/1982, avuto riguardo alla specifica situazione d'impresa siderurgica che utilizza l'energia elettrica per la produzione d'un bene ontologicamente diverso, il ferro; che la societa' appellata sottolinea come non sia, materialmente, possibile fornire la richiesta prova documentale del mancato trasferimento del peso del tributo, posto che il prezzo finale del prodotto e' soggetto al variare dei costi di vari componenti base, ed e', comunque, stabilito dal mercato internazionale con corsi quotidiani di borsa; che, dunque, potendo il prezzo del prodotto finito lievitare o diminuire per l'effetto di molteplici fattori, oltre che il costo dell'energia elettrica, risulta impossibile dar prova documentale del mancato trasferimento su altri - il consumatore del prodotto siderurgico - del peso economico dell'imposta di consumo; che, per tanto, l'onere probatorio, imposto dall'art. 19, d.-l. n. 688/1982, limita sensibilmente, se non annulla, la facolta' di difesa in giudizio del proprio diritto alla restituzione di quanto pagato a titolo d'imposta, illegittimamente, pretesa; che, in conseguenza dell'impossibilita' pratica di ottenere la restituzione dell'indebito, le societa' appellate lumeggiano, in buona sostanza, il venir anche meno della garanzia costituzionale, di cui all'art. 53 Cost., imponendo, da un lato l'amministrazione il pagamento di un tributo non dovuto, e dall'altro impedendo al contribuente di difendere in giudizio del proprio diritto al rimborso; che, la specifica situazione delle imprese siderurgiche, le quali utilizzano l'energia elettrica nel processo produttivo ha trovato, proprio sul piano del tributo in questione, particolare attenzione da parte del legislatore con la legge n. 349/1995; Ritenuto, da parte di questa Corte, che la questione d'illegittimita' costituzionale prospettata non appare manifestamente infondata, posto che la situazione concreta si differenzia da quelle gia' esaminate dalla Corte costituzionale nel 1988, in quanto, nella specie, l'imposta di consumo, indebitamente, pagata afferisce all'energia utilizzata direttamene nel processo di produzione di bene ontologicamente diverso, e, non gia', alla mera commercializzazione di beni, che mantengono la loro individualita': che il vizio si delinea con riferimento agli artt. 24 e 53 della Costituzione; posto che l'impedimento della difesa in giudizio del proprio diritto all'impresa siderurgica si traduce anche nell'imposizione di un tributo al di fuori del rispetto dei canoni costituzionali in tale materia;
P. Q. M. Ai sensi dell'art. 23 legge n. 87/1953; Ritenuta rilevante la questione nel procedimento d'appello indicato in epigrafe; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale della norma portata nell'art. 19, d.-l. n. 688/1982, convertito con legge n. 873/1982, per contrasto con i principi di cui agli artt. 24 e 53 della Costituzione, in quanto non differenziando l'onere probatorio a seconda della specifica attivita' d'impresa, nel cui ambito d'esercizio l'imposta di consumo viene pagata, rende, sostanzialmente, impossibile alle societa' siderurgiche d'ottenere il rimborso dell'addizionale pagata, anche se illegittimamente pretesa dall'Erario; Sospende la trattazione della controversia civile d'epigrafe sino alla pubblicazione della decisione della Corte costituzionale; Manda alla cancelleria di rimettere gli atti del procedimento sub r.g. n. 391/1997 al Presidente la Corte costituzionale, unitamente alla presente ordinanza, nonche' di provvedere alla notifica della medesima alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri. Cosi' deliberato in Trieste, nella camera di consiglio del 9 ottobre 1998. Il presidente rel.: Sammartano 98C1454