N. 908 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 ottobre 1998
N. 908 Ordinanza emessa il 12 ottobre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Torino sul ricorso proposto da Caratto Enrico ed altra contro l'ufficio imposte dirette di Torino Imposte e tasse in genere - Imposte sul reddito - Redditi fondiari - Dichiarazione di tali redditi e determinazione dell'imposta, indipendentemente dalla loro percezione - Irragionevole disparita' di trattamento rispetto ai redditi effettivamente percepiti - Lesione del principio della capacita' contributiva. (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 23). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.2 del 13-1-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA Ha emesso la seguente ordinanza; Ritenuto che l'articolo piu' sopra indicato recita che "i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono l'immobile a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altri titolo reale ..."; che l'art. 3 della Costituzione recita che "Tutti i cittadini fanno pari dignita' sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinione politica, di condizioni personali e sociali ..." che l'art. 53 della Costituzione stabilisce che "Tutti i cittadini sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacita' contributiva". Rilevato, di conseguenza, che si pone il problema di legittimita' costituzionale della norma in questione, nel senso che prospetta un'evidente disparita' di trattamento tra il proprietario di un immobile che loca tale immobile ricavandone un canone realmente percepito, e il proprietario che, a fronte di una conclamata morosita' del locatario, viene tassato su un reddito mai percepito. Ancora piu' evidente appare il contrasto tra la norma citata e l'art. 53 della carta Costituzionale dal momento che nessun contribuente non puo' essere tassato in misura superiore al reddito conseguito. A riprova di tale tesi, si richiama la proposta di legge sulle locazioni abitative attualmente all'esame del Parlamento (c.d. legge Zagatti) che prevede l'esonero per il proprietario della tassazione dei canoni di affitto non percepiti dagli inquilini morosi.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 23 D.P.R. 917/1986 laddove dichiara che "i redditi fondiari corrono indipendentemente dalla percezione a formare il reddito complessivo dei soggetti che possiedono immobile a titolo di proprieta', enfiteusi, usufrutto o altro diritto reale"; dispone la comunicazione della presente ordinanza ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubbblica, nonche' la notificazione della stessa al Presidente del Consiglio dei Ministri; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone la sospensione del presente procedimento; Dispone la comunicazione alle parti della presente ordinanza. Cosi' deciso in camera di consiglio, Torino, 12 ottobre 1998 Il presidente: Strazzuso Il relatore: Fazio 98C1456