N. 909 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1998

                                N.  909
  Ordinanza  emessa  il  26  ottobre 1998 dal tribunale di Pistoia nel
 procedimento penale a carico di Ginetti Antonio ed altri
 Pena - Impedimento od ostacolo alla libera circolazione - Trattamento
    sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di un  anno
    di  reclusione  -  Lamentata  eccessiva  afflittivita'  -  Dedotta
    disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato,
    asseritamente piu' grave, di violazione privata (art. 610 c.p.).
 (D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo comma).
 (Cost., art. 3).
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Visti gli atti del processo a carico  di  Ginetti  Antonio,  Bigoni
 Giuseppe,   Capecchi   Giovanni,   Sogni  Massimo,  Arrighi  Stefano,
 Oriandoli Paolo cui e' contestato il delitto di cui  agli  artt.  110
 c.p.  e  1,  primo  comma, d.l.gs. 22 gennaio 1948, n. 66 perche', in
 concorso tra di loro, al fine di impedire o di ostacolare  Ia  libera
 circolazione  sostavano  sulle strisce pedonali poste in Corso Fedi a
 Pistoia, impedendo il traffico veicolare;
   Sentite le parti e vista in particolare la  memoria  difensiva  con
 cui  e'  sollevata  la questione di legittimita' costituzionale della
 disposizione incriminatrice perche' ritenuta  in  contrasto  con  gli
 artt. 3, 27, terzo comma, 25, secondo comma, 21, primo comma Cost.;
   Rilevato  in  primo luogo che la questione e' rilevante ai fini del
 giudizio, giacche' il  fatto  ascritto  agli  imputati  astrattamente
 configura la disposizione incriminatrice del d.l.gs. n. 66/1948;
   Rilevato,  quanto  ai  profili  di non manifesta infondatezza della
 questione, che:
     la disposizione prevede una pena edittale tra  un  minimo  di  un
 anno  di reclusione ed un massimo di sei anni; la fattispecie prevede
 come elemento materiale una condotta idonea ad ostruire od ingombrare
 una  strada  ferrata  od  una  strada  ordinaria  e,  come   elemento
 soggettivo,  il dolo specifico quale quello di impedire od ostacolare
 la libera circolazione sulle stesse; si tratta di reato di  condotta,
 cosicche'   non   e'   necessario  che  si  verifichi,  in  concreto,
 l'impedimento  o  l'ostacolo   alla   libera   circolazione   essendo
 sufficiente una condotta a cio' finalizzata;
     la  questione  di  costituzionalita' della disposizione di cui si
 tratta, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di un
 anno di reclusione per l'ipotesi base, e' stata esaminata dalla Corte
 costituzionale in relazione ai parametri di cui agli artt.   3 e  27,
 terzo  comma,  Cost.,  gli  stessi  che  erano  stati  considerati in
 precedenza  dalla  Corte  nella  pronuncia   di   incostituzionalita'
 dell'art.  341,  primo  comma,  c.p.,  (n.  341 del 1994) ed e' stata
 dichiarata non fondata, in buona  sostanza,  perche'  non  e'  "nella
 specie rinvenibile un pertinente ed univoco termine di raffronto" con
 altra fattipecie incriminatrice tale da ritenere violato il principio
 della  ragionevolezza delle misure delle sanzioni criminali (sentenza
 25 giugno 1996 n.  217);
   Il linea generale, considerato che si tratta di  reato  a  condotta
 libera,  sono  penalmente sanzionabili anche fatti - quali quello per
 cui  si  procede  -  che,  secondo  una  coscienza  collettiva  ormai
 radicata,   si   pongono   al   limite  inferiore  della  punibilita'
 particolarmente  quando  sono  collegati,    attraverso il movente, a
 manifestazioni di diritti  costituzionamente  tutelati  quale  quello
 della  libera  espressione  del proprio pensiero e quando il concreto
 ostacolo alla libera circolazione, pur esistente, risulta  essere  di
 scarsa rilevanza;
   In  tali  casi  si  pone inevitabilmente il problema di valutare la
 razionalita' di una pena edittale cosi' elevata nel minimo;
   Tale valutazione, secondo gli insegnamenti della  Corte,  peraltro,
 deve   essere  ancorata  alla  comparazione  con  altre  disposizioni
 incriminatrici che  tutelano  beni  analoghi  e  sanzionano  condotte
 illecite  simili:    cio'  allo  scopo  di evitare che il giudizio di
 costituzionalita'  possa  ledere  l'ambito  di  discrezionalita'  del
 legislatore;
   Cio'  posto, occorre comparare la disposizione di cui si tratta con
 quella  di  cui  all'art.  610  c.p.,  giacche',  secondo  una  ormai
 tradizionale  applicazione  di  tale  disposizione incriminatrice, la
 violenza "puo' consistere nell'uso di qualsiaisi  energia  fisica  da
 cui  possa  derivare  una  coazione  personale",  cosicche'  in  piu'
 occasioni e' stata  considerata  violenta  la  condotta  con  cui  la
 vittima  e' posta dinanzi all'alternativa di subire l'altrui volonta'
 coartatrice o sottrarvisi mettendo con cio' in pericolo  l'integrita'
 di alti, compresa l'integrita' dello stesso soggetto agente;
   Non  vi e' dubbio, quindi, che le condotte previste dall'art. 1 del
 d.l.gs. n. 66/1948 e dall'art. 610 c.p. possono  anche  coincidere  a
 livello di minima offensivita', ma va anche rilevato come l'ambito di
 applicabilita'  della  "violenza  privata",  sotto  il  profilo della
 condotta, e' ben piu'  ampio  giacche'  la  violenza  e  la  minaccia
 possono  concretizzarsi  in fatti piu' gravi della mera violenza alle
 cose mediante apposizione di ostacoli tali da  coartare  la  condotta
 altrui;
   Mentre   il   reato  di  violenza  privata  si  perfeziona  con  la
 costrizione altrui, il reato  di  blocco  stradale,  invece,  prevede
 l'impedimento  o  l'ostacolo  alla libera circolazione solo come dolo
 specifico, cosicche' il semplice collocamento di un ostacolo  su  una
 strada  ferrata,  o  su  una  strada  ottimale se commesso al fine di
 impedire od ostacolare la libera circolazione su di essa  costituisce
 il  reato  di blocco anche se nessun concreto impedimento od ostacolo
 si e' realizzato per il tempestivo intervento di chi e' preposto alla
 sicurezza;
   Dalla comparazione tra le due fattispecie    criminose  quindi,  si
 puo'  concludere  nel  senso  di una maggiore gravita' obbiettiva del
 reato di violenza privata rispetto all'altro  di  "blocco  stradale",
 perche'  la condotta necessaria per il primo coincide con la condotta
 necessaria per il secondo solo al livello minimo di pericolosita',  e
 perche' nel primo l'agente realizza il fine della costrizione altrui,
 mentre  nel  secondo  la  costrizione,  o  comunque  la turbativa, e'
 estranea alla struttura del reato;
   Sebbene le due disposizioni tutelano beni parzialmente diversi  (la
 liberta'  morale degli individui nella violenza privata e la liberta'
 di circolazione della collettivita' nell'altro reato),  e'  pregnante
 il  rilievo  che  si  tratta  pur sempre di beni omologhi, cosi' come
 omologhe sono le condotte illecite: si tratta pur sempre di reati che
 tutelano  i  diritti  di  liberta'  dell'individuo   e   dei   gruppi
 costituzionalmente  garantiti, cosicche' appare del tutto irrazionale
 che il secondo reato sia punito con  una  pena  edittale  minima  che
 supera  di  oltre venti volte la sanzione minima edittale per l'altro
 reato;
   Ancora meno giusfificata appare la disparita' di trattamento ove si
 consideri  il  concorso,  nel  reato  di  violenza   privata,   delle
 circostanze  aggravanti  previste dall'art. 339 c.p. e dall'art. 112,
 n. 1 c.p., giacche' il  concorso  di  tali  circostanze  comporta  un
 aumento  di  pena  che, se calcolato nel minimo edittale, rende ancor
 piu' sproporzionata la pena prevista per il reato di blocco stradale,
 ipotesi base, rispetto alla  obbiettiva  ......  gravita'  dei  fatti
 illeciti;
   In  definitiva,  anche  per  le  piu' modeste infrazioni all'art. 1
 d.-l. n. 66/1948, e' inevitabile una pena di un anno  di  reclusione,
 laddove  per fatti - a giudizio del tribunale - di maggiore gravita',
 la sanzione minima potrebbe essere ingiustificatamente piu' mite;
   Ritenuto, pertanto,  che  e'  rilevante  e  non  e'  manifestamente
 infondata la questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa in
 relazione,  peraltro,  solo  all'art. 3 Cost., nella prospettiva anzi
 detta.
                               P. Q. M.
   Sospeso  il  processo,  dichiara  rilevante  e  non  manifestamente
 infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1, primo comma,
 d.l.gs.  22 gennaio 1948, n. 66, nella parte in cui prevede come pena
 edittale minima quella di un anno di reclusione;
   Dispone  la  notifica ai Presidenti della Camera dei deputati e del
 Senato e  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  manda  la
 cancelleria per quanto di competenza.
     Pistoia, addi' 26 ottobre 1998
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 98C1457