N. 909 ORDINANZA (Atto di promovimento) 26 ottobre 1998
N. 909 Ordinanza emessa il 26 ottobre 1998 dal tribunale di Pistoia nel procedimento penale a carico di Ginetti Antonio ed altri Pena - Impedimento od ostacolo alla libera circolazione - Trattamento sanzionatorio - Previsione di una pena minima edittale di un anno di reclusione - Lamentata eccessiva afflittivita' - Dedotta disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il reato, asseritamente piu' grave, di violazione privata (art. 610 c.p.). (D.Lgs. 22 gennaio 1948, n. 66, art. 1, primo comma). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 13-1-1999 )
IL TRIBUNALE Visti gli atti del processo a carico di Ginetti Antonio, Bigoni Giuseppe, Capecchi Giovanni, Sogni Massimo, Arrighi Stefano, Oriandoli Paolo cui e' contestato il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 1, primo comma, d.l.gs. 22 gennaio 1948, n. 66 perche', in concorso tra di loro, al fine di impedire o di ostacolare Ia libera circolazione sostavano sulle strisce pedonali poste in Corso Fedi a Pistoia, impedendo il traffico veicolare; Sentite le parti e vista in particolare la memoria difensiva con cui e' sollevata la questione di legittimita' costituzionale della disposizione incriminatrice perche' ritenuta in contrasto con gli artt. 3, 27, terzo comma, 25, secondo comma, 21, primo comma Cost.; Rilevato in primo luogo che la questione e' rilevante ai fini del giudizio, giacche' il fatto ascritto agli imputati astrattamente configura la disposizione incriminatrice del d.l.gs. n. 66/1948; Rilevato, quanto ai profili di non manifesta infondatezza della questione, che: la disposizione prevede una pena edittale tra un minimo di un anno di reclusione ed un massimo di sei anni; la fattispecie prevede come elemento materiale una condotta idonea ad ostruire od ingombrare una strada ferrata od una strada ordinaria e, come elemento soggettivo, il dolo specifico quale quello di impedire od ostacolare la libera circolazione sulle stesse; si tratta di reato di condotta, cosicche' non e' necessario che si verifichi, in concreto, l'impedimento o l'ostacolo alla libera circolazione essendo sufficiente una condotta a cio' finalizzata; la questione di costituzionalita' della disposizione di cui si tratta, nella parte in cui prevede come minimo edittale la pena di un anno di reclusione per l'ipotesi base, e' stata esaminata dalla Corte costituzionale in relazione ai parametri di cui agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., gli stessi che erano stati considerati in precedenza dalla Corte nella pronuncia di incostituzionalita' dell'art. 341, primo comma, c.p., (n. 341 del 1994) ed e' stata dichiarata non fondata, in buona sostanza, perche' non e' "nella specie rinvenibile un pertinente ed univoco termine di raffronto" con altra fattipecie incriminatrice tale da ritenere violato il principio della ragionevolezza delle misure delle sanzioni criminali (sentenza 25 giugno 1996 n. 217); Il linea generale, considerato che si tratta di reato a condotta libera, sono penalmente sanzionabili anche fatti - quali quello per cui si procede - che, secondo una coscienza collettiva ormai radicata, si pongono al limite inferiore della punibilita' particolarmente quando sono collegati, attraverso il movente, a manifestazioni di diritti costituzionamente tutelati quale quello della libera espressione del proprio pensiero e quando il concreto ostacolo alla libera circolazione, pur esistente, risulta essere di scarsa rilevanza; In tali casi si pone inevitabilmente il problema di valutare la razionalita' di una pena edittale cosi' elevata nel minimo; Tale valutazione, secondo gli insegnamenti della Corte, peraltro, deve essere ancorata alla comparazione con altre disposizioni incriminatrici che tutelano beni analoghi e sanzionano condotte illecite simili: cio' allo scopo di evitare che il giudizio di costituzionalita' possa ledere l'ambito di discrezionalita' del legislatore; Cio' posto, occorre comparare la disposizione di cui si tratta con quella di cui all'art. 610 c.p., giacche', secondo una ormai tradizionale applicazione di tale disposizione incriminatrice, la violenza "puo' consistere nell'uso di qualsiaisi energia fisica da cui possa derivare una coazione personale", cosicche' in piu' occasioni e' stata considerata violenta la condotta con cui la vittima e' posta dinanzi all'alternativa di subire l'altrui volonta' coartatrice o sottrarvisi mettendo con cio' in pericolo l'integrita' di alti, compresa l'integrita' dello stesso soggetto agente; Non vi e' dubbio, quindi, che le condotte previste dall'art. 1 del d.l.gs. n. 66/1948 e dall'art. 610 c.p. possono anche coincidere a livello di minima offensivita', ma va anche rilevato come l'ambito di applicabilita' della "violenza privata", sotto il profilo della condotta, e' ben piu' ampio giacche' la violenza e la minaccia possono concretizzarsi in fatti piu' gravi della mera violenza alle cose mediante apposizione di ostacoli tali da coartare la condotta altrui; Mentre il reato di violenza privata si perfeziona con la costrizione altrui, il reato di blocco stradale, invece, prevede l'impedimento o l'ostacolo alla libera circolazione solo come dolo specifico, cosicche' il semplice collocamento di un ostacolo su una strada ferrata, o su una strada ottimale se commesso al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione su di essa costituisce il reato di blocco anche se nessun concreto impedimento od ostacolo si e' realizzato per il tempestivo intervento di chi e' preposto alla sicurezza; Dalla comparazione tra le due fattispecie criminose quindi, si puo' concludere nel senso di una maggiore gravita' obbiettiva del reato di violenza privata rispetto all'altro di "blocco stradale", perche' la condotta necessaria per il primo coincide con la condotta necessaria per il secondo solo al livello minimo di pericolosita', e perche' nel primo l'agente realizza il fine della costrizione altrui, mentre nel secondo la costrizione, o comunque la turbativa, e' estranea alla struttura del reato; Sebbene le due disposizioni tutelano beni parzialmente diversi (la liberta' morale degli individui nella violenza privata e la liberta' di circolazione della collettivita' nell'altro reato), e' pregnante il rilievo che si tratta pur sempre di beni omologhi, cosi' come omologhe sono le condotte illecite: si tratta pur sempre di reati che tutelano i diritti di liberta' dell'individuo e dei gruppi costituzionalmente garantiti, cosicche' appare del tutto irrazionale che il secondo reato sia punito con una pena edittale minima che supera di oltre venti volte la sanzione minima edittale per l'altro reato; Ancora meno giusfificata appare la disparita' di trattamento ove si consideri il concorso, nel reato di violenza privata, delle circostanze aggravanti previste dall'art. 339 c.p. e dall'art. 112, n. 1 c.p., giacche' il concorso di tali circostanze comporta un aumento di pena che, se calcolato nel minimo edittale, rende ancor piu' sproporzionata la pena prevista per il reato di blocco stradale, ipotesi base, rispetto alla obbiettiva ...... gravita' dei fatti illeciti; In definitiva, anche per le piu' modeste infrazioni all'art. 1 d.-l. n. 66/1948, e' inevitabile una pena di un anno di reclusione, laddove per fatti - a giudizio del tribunale - di maggiore gravita', la sanzione minima potrebbe essere ingiustificatamente piu' mite; Ritenuto, pertanto, che e' rilevante e non e' manifestamente infondata la questione di costituzionalita' sollevata dalla difesa in relazione, peraltro, solo all'art. 3 Cost., nella prospettiva anzi detta.
P. Q. M. Sospeso il processo, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 1, primo comma, d.l.gs. 22 gennaio 1948, n. 66, nella parte in cui prevede come pena edittale minima quella di un anno di reclusione; Dispone la notifica ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato e al Presidente del Consiglio dei Ministri e manda la cancelleria per quanto di competenza. Pistoia, addi' 26 ottobre 1998 Il presidente: (firma illeggibile) 98C1457