N. 910 ORDINANZA (Atto di promovimento) 14 ottobre 1998

                                N.  910
  Ordinanza  emessa  il  14  ottobre  1998 dal tribunale di Napoli nel
 procedimento penale a carico di Suarino Natale ed altro
 Processo penale - Interrogatorio della persona in stato  di  custodia
    cautelare  in  carcere  -  Obbligo  di  procedere immediatamente e
    comunque non oltre cinque giorni dall'inizio di  esecuzione  della
    custodia,  pena  l'estinzione  della  misura stessa, anche dopo la
    trasmissione degli atti al  giudice  del  dibattimento  -  Mancata
    previsione   -   Irragionevolezza   -  Lesione  del  principio  di
    eguaglianza e di quello di inviolabilita' della liberta' personale
    - Violazione del diritto di difesa.
 (C.P.P. 1988, artt. 294, comma 1, e 302).
 (Cost., artt. 3, 13 e 24).
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha pronunciato la seguente ordinanza in  relazione  alla  questione
 sollevata dagli avvocati Esposito Fariello e Stabile.
    Il  tribunale  vista l'istanza del difensore di Suarino Natale cui
 si e' associato il difensore di Terracciano Vincenzo e con  la  quale
 si  e'  instaurato  un  procedimento incidentale de libertate rileva;
 allo stato attuale della legislazione e precisamente sulla base della
 formulazione del combinato disposto degli  articoli  294  e  302  del
 codice  di procedura penale come risultante a seguito della pronuncia
 della  Corte costituzionale n. 77 del 1997, la stessa non puo' essere
 accolta, ed infatti gli imputati sono stati tratti in arresto durante
 la fase dibattimentale, di talche' tale  normativa  non  puo'  essere
 invocata  a  loro  favore  nell'attuale  stato della legislazione che
 impone, nei confronti  di  colui  che  versa  in  stato  di  custodia
 cautelare in carcere sulla scorta di una misura la cui esecuzione sia
 iniziata   prima  della  trasmissione  degli  atti  del  giudice  del
 dibattimento,  l'effettuazione  dell'interrogatorio  di  garanzia  da
 parte del giudice entro il termine cinque giorni, pena la caducazione
 della misura cautelare.
   Non  di  meno la questione che e' rilevante ai fini della decisione
 de libertate e che  gia'  ha  indotto  il  tribunale  di  Milano  con
 ordinanza  27  ottobre  1997, Calabro' a sollevare la questione, deve
 essere valutata  sotto  il  profilo  della  conformita'  dell'attuale
 regime  legislativo  ai  parametri  costituzionali, e precisamente in
 relazione  all'art.    3  della  Costituzione  ossia   al   principio
 dell'uguaglianza   di  trattamento  in  relazione  a  situazioni  che
 presentano gli stessi aspetti ed al principio di  ragionevolezza  che
 impone  a  fronte  di situazioni non significativamente diversificate
 l'identita' di trattamento.
   All'art. 13 della Costituzione che  impone  l'inviolabilita'  della
 liberta'  personale  e  all'art. 24 della Costituzione che prevede il
 diritto di difesa che si pone come strumentale rispetto ad ogni altro
 diritto  compresi  quelli  costituzionalmente  garantiti   quale   la
 liberta'  personale,  l'onore,  la dignita' e in campo civilistico il
 diritto di proprieta' latamente  inteso  quando  vengano  in  rilievo
 giudizialmente.
   Si  osserva  a  tal  proposito che la Consulta si e' astenuta nella
 sentenza n. 77/1997 dal far ricorso all'art. 27 legge 11  marzo  1953
 n.  87  per  dichiarare  l'incostituzionalita' del combinato disposto
 degli  artt. 294 e 302 codice di procedura penale con riferimento non
 soltanto alla fase che  va  fino  alla  trasmissione  degli  atti  al
 giudice  del  dibattimento ma, ad ogni stato e grado del processo (il
 problema e' infatti fervido di implicazioni  anche  per  i  gradi  di
 appello e cassazione), limitandosi ad un orbiter dictum, ma lanciando
 un preciso messaggio non recepito dal legislatore.
   Nel  caso  di  specie  deve osservarsi che la situazione e' diversa
 secondo che l'imputato indagato sia tratto  in  arresto  prima  della
 trasmissione  degli  atti  al  giudice  del  dibattimento,  cosa  che
 comporta l'obbligo di interrogatorio entro i cinque giorni  da  parte
 del  g.i.p.,  o  dopo  che tale evento processuale si sia verificato,
 evenienza che all'attuale stato  della  legislazione  non  impone  un
 siffatto obbligo.
   In  tale  ultima  ipotesi  il giudice che procede e' il giudice del
 dibattimento al quale dunque in ipotesi di incostituzionalita'  della
 norma        competerebbe       necessariamente       l'effettuazione
 dell'interrogatorio  di  garanzia  essendo  parimenti  garantita   la
 competenza  funzionale  dell'art. 25, primo comma della Costituzione,
 con la fissazione del principio del giudice naturale:  cio'  potrebbe
 far  ritenere  che  una  simile evenienza sarebbe in contrasto con la
 filosofia del nuovo codice di procedura penale, la quale richiede  un
 giudice  del  dibattimento che sia tabula rasa ed ignori gli atti del
 procedimento  dalla  cui  anticipata   cognizione   potrebbe   essere
 influenzato  -  laddove  il  compimento di una tale attivita', che va
 effettuata  con  le  modalita'  dell'art.    65,  codice di procedura
 penale, renderebbe necessaria una cognizione delle fonti di prova  da
 contestare  all'imputato  -  e far pensare che a fronte di situazioni
 diverse si giustifichi  una  diversita'  di  regime,  e  dunque  cio'
 spiegherebbe   la   mancata   previsione  nella  fase  dibattimentale
 dell'interrogatorio di garanzia.
   Senonche' a  ben  vedere  cio'  non  comporta  una  violazione  del
 principio  che pur e' costituzionalmente garantito - come conseguenza
 del diritto di difesa (che sarebbe improduttivo se esercitato davanti
 ad un iudex sospectus)  -  della  terzieta'  del  giudice,  essendosi
 ripetutamente  affermato  dal giudice delle leggi che detto principio
 non  e'  vulnerato  dall'anticipa  conoscenza  degli  atti  o   dalla
 conoscenza  di  atti  che  altrimenti mai verrebbero portati alla sua
 cognizione facenti parte del fascicolo del pubblico ministero, bensi'
 dall'anticipazione di giudizi. Valga per tutte  Corte  costituzionale
 n.  23/1992  che postula l'esame del fascicolo del pubblico ministero
 prima della decisione per valutare in caso di  diniego  del  giudizio
 abbreviato che il processo era decidibile allo stato degli atti.
   In  effetti  il  giudice  del  dibattimento sarebbe chiamato ad una
 valutazione che non  inciderebbe  sul  merito  della  causa,  essendo
 limitata  al procedimento incidentale de libertate. Dunque, un'omessa
 previsione di tal fatta che apporta un fumus  al  diritto  di  difesa
 strumentale  al diritto costituzionalmente definito inviolabile della
 liberta' personale, non puo' giustificarsi in nome  di  un  principio
 costituzionale   che   possa   definirsi  almeno  equivalente  in  un
 bilanciamento  di  valori  di  talche'  non   appare   manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale.
   Tutto  cio'  a  prescindere  dalle  norme di origine internazionale
 (art. 5, n. 3  della  Convezione  per  la  salvaguardia  dei  diritti
 dell'uomo   e   delle  liberta'  fondamentali  art.  9,  n.  3  della
 Convenzione di New York), che hanno nella gerarchia  delle  fonti  lo
 stesso  grado dello strumento giuridico con cui sono state recepite e
 dunque quello di leggi ordinarie e, comunque non sono self  exequting
 ed  e'  controversa la loro sussunzione nel modulo dell'art. 11 della
 Costituzione.
   Appare inoltre pacifica la non invocabilita' per dar loro un  rango
 costituzionale  dell'art.  10,  primo comma della Costituzione che si
 ritiene riferito alle consuetudini internazionali e non  ai  trattati
 ed  alle  convenzioni.  Vero  che  e'  il  sistema potrebbe prevedere
 equipollenti  all'interrogatorio  di  garanzia  dovendo  i   principi
 costituzionali  avere  un  presidio  sostanziale  a prescindere dalle
 forme in cui detto presidio si atteggi, ma nella fase  dibattimentale
 nessun   equipollente   idoneo   ad   assicurare  lo  stesso  effetto
 dell'interrogatorio di garanzia e' previsto: certamente  non  l'esame
 dell'imputato  che  e' meramente eventuale e che abbia il suo momento
 processuale e solo per accidente potrebbe venir a cadere nei  termini
 ragionevoli  entro  cui  e' necessario che il diritto di difesa venga
 esercitato in relazione al provvedimento restrittivo.
   Certamente non altra  forma  di  interrogatorio  non  prevista  ne'
 dichiarazioni   spontanee   che   l'imputato   potrebbe  rendere  nel
 dibattimento, nessun mezzo essendo predisposto per garantire che cio'
 avvenga in tempi ragionevolmente celeri, ne' l'esercizio  del  potere
 impugnativo latamente inteso.
   Ne'  si  puo' invocare in relazione alla necessita' che la presa di
 contatto avvenga in tempi rapidi l'immanenza della parte privata  nel
 processo  come  fa  la Cassazione, sezioni unite 28 gennaio, 8 aprile
 1998 n. 3. Se ne deve concludere come gia' affermato  dalla  consulta
 relativamente  ad  altra  fase processuale che l'imputato a fronte di
 mere differenze strutturali della fase dibattimentale che non possono
 dirsi dar luogo a situazione diversa  resterebbe  privato  "del  piu'
 efficace   strumento  di  difesa,  avente  ad  esclusivo  oggetto  la
 cautelare risposta; di quel colloquio, cioe', con il giudice relativo
 alle  condizioni  che  hanno  legittimato  l'adozione  della   misura
 cautelare  ed  alla  loro  permanenza".  Ne consegue la necessita' di
 sollevare di ufficio la questione di legittimita' costituzionale  che
 non appare manifestamente infondata.
                                P. Q. M.
   Solleva siccome rilevante e non manifestamente infondata, questione
 di  legittimita'  costituzionale dell'art. 294, comma 1 del codice di
 procedura penale nella parte  in  cui  non  prevede  l'interrogatorio
 della  persona  in  stato  di  custodia  cautelare in carcere dopo la
 trasmissione degli atti al giudice del dibattimento e  dell'art.  302
 codice  di  procedura  penale  laddove  non  prevede la cessazione di
 efficacia   della   misura   cautelare   suddetta    qualora    detto
 interrogatorio  non  abbia  luogo nei termini previsti dall'art. 294,
 comma 1, codice di procedura penale;
   Sospende il procedimento incidentale de libertate ed ordine  che  a
 cura della cancelleria siano trasmessi gli atti di detto procedimento
 incidentale alla Corte costituzionale e che la presente ordinanza sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle Camere e del Parlamento.
     Napoli, addi' 14 ottobre 1998
                   Il presidente: (firma illeggibile)
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