N. 905 ORDINANZA (Atto di promovimento) 11 novembre 1998
N. 905 Ordinanza emessa l'11 novembre 1998 dal tribunale per i minorenni di Roma nel procedimento civile relativo a C. S. Adozione - Adozione di minori in casi particolari - Adozione da parte dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto significativi rapporti con il minore - Presupposti - Constatata impossibilita' di affidamento preadottivo - Disparita' di trattamento rispetto a quanto previsto per il minore orfano di entrambi i genitori. ((Legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, lett. c), in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, lett. a)). (Cost., art. 3).(GU n.2 del 13-1-1999 )
IL TRIBUNALE PER I MINORENNI Ha pronunciato la presente ordinanza; Con ricorso depositato il 17 luglio 1998 i coniugi S. R. e A. C. hanno chiesto a questo tribunale ai sensi dell'art. 44, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'adozione del piccolo S. C. figlio di C. C. e di A. I. G. C. e' fratello della ricorrente, della quale dunque il minore e' nipote ex fratre. Il minore vive dall'eta' di un mese nella famiglia degli zii R. C. I suoi genitori, che non si sono mai interessati di lui, che conducono vita errabonda e che da tempo sono irreperibili, sono stati dichiarati decaduti dalla potesta' genitoriale con decreto 3 giugno 1998 di questo tribunale. Il servizio sociale riferisce che il bambino e' amorosamente accudito dai ricorrenti, pienamente idonei a prendersene cura. Tanto premesso, osserva il collegio che per far luogo alla chiesta adozione e' necessario, come prescrive l'art. 57, n. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184, che ricorrano le circostanze di cui all'art. 44: e dunque che "vi sia la constatata impossibilita' di affidamento preadottivo". Cio' presuppone necessariamente l'esistenza di uno stato di adottabilita' gia' dichiarato, in quanto solo nei confronti dei minori adottabili e' possibile disporre l'affidamento preadottivo e constatare l'eventuale impossibilita'. Senonche', il minore di cui viene chiesta l'adozione non e' stato dichiarato adottabile ne' potrebbe esserlo. E' certamente vero che i genitori si sono disinteressati e si disinteressano completamente di lui e da molto tempo sono scomparsi dalla sua vita: ma il fatto stesso che del bambino si occupi validamente la zia paterna vale ad escludere l'esistenza uno stato di abbandono giuridicamente rilevante ai fini degli artt. 8, 12 e 15, n. 1 della legge citata. La zia paterna infatti ha la qualita' di parente entro il quarto grado e ha col minore validi e significativi rapporti: cosicche' il bambino, benche' completamente abbandonato dai genitori, riceve assistenza da parte dei parenti tenuti a provvedervi e non puo' essere dichiarato adottabile. Ne consegue che la domanda dei coniugi S. R. e A. C. andrebbe respinta, come puntualmente ha concluso in via preliminare il pubblico ministero. La situazione sopra considerata e' del tutto analoga a quella dell'orfano. Come l'orfano infatti il bambino abbandonato e' privo di rapporti con i genitori, e come l'orfano subisce per la loro scomparsa gravi sofferenze e gravissimo pregiudizio. Ma per l'orfano la legge provvede diversamente. L'orfano infatti, anche se non adottabile con adozione piena perche' validamente assistito da un parente, puo' da quello stesso parente essere adottato a norma dell'art. 44, lettera a), della legge n. 184/1983. La diversa formulazione di questa norma, che non richiede fra i presupposti dell'adozione "la constatata impossibilita' dell'affidamento preadottivo", e quindi non richiede la dichiarazione dello stato di adottabilita', giustifica tale interpretazione. Non ignora il tribunale l'interpretazione meno rigorosa che ammette l'adozione ai sensi dell'art. 44, lettera c) anche quando manchi la dichiarazione di adottabilita' ma sussista una ragionata previsione negativa sulla possibilita' di affidamento preadottivo, come nel caso del minore affetto da grave handicap o del minore profondamente legato da vincoli affettivi a persone che non possiedono i requisiti di eta' o ad una persona sola. Ritiene tuttavia che a tale interpretazione non si possa aderire senza stravolgere il testo della norma, il quale richiede che l'impossibilita' di affidamento preadottivo debba essere "constatata" e non solamente prevista o immaginata. Constatare l'impossibilita' significa tentare senza esito: ma per tentare un affidamento preadottivo e' necessario che il minore sia stato in precedenza dichiarato adottabile. E cio' e' possibile solo quando sussiste una situazione di abbandono. Si e' dunque in presenza di situazioni uguali, che ricevono pero' dalla legge un diverso trattamento: e cio' sembra configurare una violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione. E poiche' il giudizio in corso non puo' essere definito indipendentemente dalla decisione sulla questione di costituzionalita', che non appare manifestamente infondata, esso deve essere sospeso e gli atti vanno immediatamente trasmessi alla Corte costituzionale
P. Q. M. Solleva d'ufficio la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 44, lettera c), della legge 4 maggio 1983, n. 184, in relazione alla lettera a) dello stesso articolo ed all'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui subordina alla constatata impossibilita' di affidamento preadottivo l'adozione da parte dei parenti entro il quarto grado che abbiano mantenuto significativi rapporti col minore. Sospende il giudizio in corso e dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata ai ricorrenti, al pubblico ministero in sede e al Presidente del Consiglio dei Ministri, e sia comunicata ai Presidenti della due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Roma, il giorno 11 novembre 1998. Il presidente: Fadiga 98C1453