N. 1 SENTENZA 16 dicembre 1998- 4 gennaio 1999

 
 
 Giudizio di leggittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Impiego pubblico - Ministero delle finanze -  Dotazioni  organiche  -
 Procedimenti  di riqualificazione riservati al personale appartenente
 alle qualifiche funzionali -  Copertura  dei  posti  disponibili  con
 reclutamento  esclusivamente interno - Surrettizia reintroduzione del
 modello delle carriere in una nuova  disciplina  che  ne  prevede  il
 superamento  -  Procedure  di  riqualificazione  per  l'accesso  alla
 settima  qualifica  funzionale  -   Violazione   del   principio   di
 imparzialita'  e  del buon andamento della pubblica amministrazione -
 Irragionevolezza - Illegittimita' costituzionale.
 
 (Legge 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, commi 205, 206 e  207,  come
 modificato  dall'art. 6, comma 6-bis, del  d.-l. 31 dicembre 1996, n.
 699 convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30).
 
(GU n.2 del 13-1-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof.  Francesco  GUIZZI,    prof.
 Cesare  MIRABELLI,    prof.  Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,    dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,   avv.
 Fernanda CONTRI, prof. Guido  NEPPI  MODONA,    prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI,  prof.  Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                                Sentenza
 nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 205,
 206  e  207,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
 razionalizzazione  della finanza pubblica), come modificato dall'art.
 6, comma 6-bis del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito
 in legge 28 febbraio 1997, n. 30  (Disposizioni  urgenti  in  materia
 tributaria,  finanziaria e contabile a completamento della manovra di
 finanza pubblica per l'anno 1997), promosso con ordinanza emessa il 5
 maggio 1998 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero
 delle finanze contro Confedir e Dirstat Finanze, iscritta al  n.  550
 del  registro  ordinanze  1998  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
 della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1998.
   Visto l'atto di costituzione  della  Confedir  e  Dirstat  Finanze,
 nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri;
   Udito  nell'udienza  pubblica  del  10  novembre  1998  il  giudice
 relatore Cesare Ruperto;
   Uditi  l'avvocato  Carlo Rienzi per la Confedir e Dirstat Finanze e
 l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del  Consiglio
 dei Ministri.
                           Ritenuto in fatto
   1.  -  Sulla  base  di una normativa che prevedeva la copertura dei
 posti disponibili nei profili  professionali  di  sesta,  settima  ed
 ottava   qualifica   funzionale   dell'Amministrazione   finanziaria,
 attraverso  corsi  di  riqualificazione  professionale,  erano  stati
 adottati  dall'amministrazione  stessa i decreti di bando delle prove
 di accesso ai corsi.
   La Confedir e la Dirstat Finanze avevano chiesto che fosse  sospesa
 l'efficacia di tali decreti al Tribunale amministrativo regionale del
 Lazio, il quale aveva accolto la domanda cautelare limitatamente alle
 procedure  selettive  per  la  sesta e l'ottava qualifica funzionale.
 Avverso l'ordinanza di sospensione il Ministero delle  finanze  aveva
 quindi  proposto appello cautelare, rigettato dal Consiglio di Stato.
 Contestualmente, peraltro le organizzazioni sindacali attrici in  via
 d'urgenza  avevano  altresi'  proposto  appello  incidentale  per  la
 sospensione dell'efficacia del bando relativo alle prove d'ammissione
 ai corsi di riqualificazione della settima qualifica funzionale.
   Nel corso di quest'ultimo giudizio cautelare il Consiglio di Stato,
 con ordinanza emessa il 5 maggio 1998, ha sollevato - in  riferimento
 agli  artt.  3  e  97,  primo  e  terzo  comma,  della Costituzione -
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 3, commi 205,  206
 e   207,   della   legge   29   dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
 razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato  dall'art.
 6,  comma  6-bis  del  d.-l.  31 dicembre 1996, n. 669, convertito in
 legge 28 febbraio  1997,  n.  30  (Disposizioni  urgenti  in  materia
 tributaria,  finanziaria e contabile a completamento della manovra di
 finanza pubblica per l'anno 1997).
   Tale normativa - espone il  rimettente  -  istituisce  procedimenti
 interni,  detti  di  "riqualificazione",  per  la copertura dei posti
 disponibili nelle dotazioni organiche  degli  uffici  finanziari  dal
 quinto al nono livello. Ai relativi corsi possono partecipare, previo
 superamento  della prova selettiva scritta di cui ai bandi impugnati,
 i dipendenti appartenenti alle qualifiche  funzionali  immediatamente
 inferiori  a  quelle  cui sono indirizzati i corsi - salvo che per la
 settima - purche' in servizio da  cinque  anni  ed  in  possesso  del
 titolo  di  studio  previsto  per la qualifica alla quale concorrono,
 ovvero da dieci anni con titolo di studio  inferiore.  A  conclusione
 dei  corsi,  vertenti su materie professionali, e' prevista una prova
 teorico-pratica.
   In questo modo - rileva il Consiglio di  Stato  -  si  realizza  il
 conferimento   di   tutti  i  posti  disponibili  in  organico  nelle
 qualifiche in esame  mediante  concorso  interno;  ma  -  ricorre  il
 rimettente  - questa Corte, dopo aver qualificato il passaggio ad una
 fascia funzionale superiore come una figura di  reclutamento  analoga
 al  pubblico  concorso,  ha  dichiarato l'illegittimita' dei concorsi
 interni totalmente riservati al personale dell'amministrazione che li
 bandisce, pronunciandosi in riferimento a leggi regionali, sulla base
 di princi'pi comunque estensibili anche alla legge statale.
   La legittimita' dei concorsi interni e' stata, viceversa, affermata
 - aggiunge il rimettente  -  in  presenza  di  peculiari  esigenze  o
 situazioni,  quali  l'esercizio  pregresso di mansioni superiori, non
 ravvisabili nei procedimenti de quibus, che sono vo'lti,  secondo  la
 legge,  ad  incrementare  l'attivita'  di  controllo,  ad  assicurare
 l'efficienza dei servizi, la semplificazione  e  la  trasparenza  nei
 rapporti con i contribuenti. Finalita', queste ultime, che, in quanto
 genericamente  connesse  all'affinamento  della  professionalita' dei
 pubblici dipendenti, non costituiscono motivo valido per derogare  al
 modello   concorsuale   pubblico,  il  quale,  consentendo  anche  la
 partecipazione degli estranei, assicura il reclutamento dei migliori.
   Ne'  i  concorsi  valorizzerebbero,  nella   specie,   preesistenti
 professionalita' (come accade nella richiamata ipotesi dell'esercizio
 di fatto di mansioni superiori) ma sarebbero unicamente preordinati a
 verificare    la    formazione   somministrata   durante   un   corso
 tecnico-pratico, in  un  procedimento  comune  a  tutti  i  candidati
 ammessi.  Donde la prospettata violazione dell'art. 97, commi primo e
 terzo, Cost., nonche' dell'art.  3 della Costituzione  "in  relazione
 alla  difformita'  di  regime  giuridico  per  l'accesso  ai  profili
 professionali rispetto alle altre amministrazioni dello Stato".
   2. - E' intervenuto  il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,
 rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
 per la manifesta infondatezza della questione,  osservando  anzitutto
 come  la  normativa  impugnata  preveda che le censurate procedure di
 riqualificazione vengano definite dall'Agenzia per la  rappresentanza
 negoziale  delle  Pubbliche  Amministrazioni  (ARAN)  d'intesa con le
 organizzazioni sindacali.  In secondo luogo - rileva  l'Avvocatura  -
 il  totale  dei  posti  messi  a concorso (18.477) non copre l'intero
 organico delle qualifiche funzionali dalla VI alla IX. Per queste  la
 dotazione  organica  e' di 47.625 unita'; a fronte di una presenza in
 servizio di 29.149 unita', vi sarebbe una  disponibilita'  di  23.476
 posti.  La  differenza,  indicata  dall'Avvocatura  in  4.999  unita'
 sarebbe "da destinare ai concorsi esterni".
   Secondo l'Autorita' intervenuta, inoltre, gran parte del  personale
 "reclutato"   tramite   le  procedure  sospettate  di  illegittimita'
 costituzionale, sarebbe destinato alla "lotta all'evasione" (sia pure
 con prevalente riguardo alla VI qualifica), con  cio'  evidenziandosi
 quelle  peculiari esigenze che connoterebbero l'azione amministrativa
 finanziaria, giustificando, in aggiunta alle  finalita'  proprie  dei
 corsi,  un reclutamento interno alla stregua delle affermazioni della
 stessa giurisprudenza costituzionale.
   Peraltro il richiamo a quest'ultima, compiuto dal  giudice  a  quo,
 non  sarebbe pertinente in ragione della natura paraconcorsuale delle
 riqualificazioni  vo'lte  a  disciplinare  avanzamenti  di  carriera,
 materia   in   cui   e'  riconosciuta  un'ampia  discrezionalita'  al
 legislatore, sia pure con il  limite  derivante  dall'art.  97  della
 Costituzione.    Non  si  verterebbe  infatti  in  tema di accesso al
 rapporto di pubblico impiego, bensi' ricorrerebbe un fenomeno di mera
 progressione di  qualifica  del  personale  gia'  in  servizio  nella
 pubblica amministrazione.
   Conclusivamente, l'Avvocatura ricorda alcune affermazioni di questa
 Corte a proposito di normative finalizzate a riequilibrare i rapporti
 creatisi  tra  le  categorie  di  personale  a  se'guito di mutamenti
 dell'organizzazione del lavoro e degli uffici, giudicate conformi  ai
 princi'pi di buon andamento ed imparzialita'.
   3.  -  Nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte si sono costituite la
 Confedir e la  Dirstat  Finanze,  chiedendo  dichiararsi  fondata  la
 questione   e   depositando   altresi'   nell'imminenza  dell'udienza
 un'articolata memoria. Osservano anzitutto le parti  come  attraverso
 l'impugnata  normativa  si  realizzerebbe  l'attribuzione  di tutti i
 posti vacanti nella  pianta  organica  del  Ministero  delle  finanze
 (circa  20.000  unita'  per  le  qualifiche funzionali della quinta e
 della nona) in assenza  di  procedure  concorsuali  aperte  a  tutti;
 inoltre  esse  ricordano  come  nel  nostro  ordinamento la procedura
 concorsuale abbia sempre costituito un generale criterio  di  accesso
 al  pubblico impiego sin dal R.D.  n. 2960 del 1923, ricevendo la sua
 "consacrazione" nell'art. 97, primo e terzo comma, Cost. La normativa
 - proseguono le parti - ha sempre previsto che  i  posti  disponibili
 fossero attribuiti mediante concorso pubblico per titoli, per esami o
 attraverso il corso-concorso; di talche', nella specie avrebbe dovuto
 essere  indetta  una  pubblica  procedura concorsuale, riservando, al
 piu', un'aliquota di posti al personale interno.
   La deroga a tale canone fondamentale puo'  ammettersi  soltanto  in
 presenza  di  situazioni differenti e peculiari rispetto a quelle che
 da'nno luogo al pubblico concorso, e deve pur  sempre  assicurare  il
 buon   andamento   della   pubblica   amministrazione.   Ma   nessuno
 degl'indicati presupposti ricorrerebbe nella specie.
   Di  tutta  evidenza  risulterebbe  poi   l'assenza   di   peculiari
 finalita',  posto  che la necessita' di incrementare l'efficienza dei
 servizi e la semplificazione e la trasparenza altro non sarebbero che
 obiettivi istituzionali di qualsiasi amministrazione; ne'  potrebbero
 utilmente  richiamarsi  quei  casi  in cui questa Corte ha ammesso le
 procedure selettive interne (come nel  passaggio  dal  sistema  delle
 carriere    a    quello   delle   qualifiche   funzionali,   ipotesi,
 evidentemente, del tutto peculiare). Anche allorquando la  deroga  e'
 stata  ritenuta  legittima  -  si  osserva  -  questa Corte ha sempre
 effettuato un puntuale controllo sulle  concrete  modalita'  con  cui
 veniva svolta la selezione.
   Dopo  aver  ribadito  come non esiste alcun titolo che legittimi la
 partecipazione esclusiva del personale ministeriale alle procedure di
 reinquadramento, ed  aver  altresi'  adombrato  anche  la  violazione
 dell'art.  51  della  Costituzione  per il da'nno recato ai cittadini
 esclusi dai concorsi, malgrado  il  possesso  dei  titoli,  le  parti
 insistono   in   modo   particolare   sulla   dedotta  illegittimita'
 costituzionale  in   riferimento   all'attribuzione   della   settima
 qualifica  funzionale.  Qui, in virtu' dell'espressa deroga contenuta
 nella lettera c)    del  comma  206,  non  e'  neppure  richiesta  la
 provenienza dalla qualifica immediatamente inferiore.
                        Considerato in diritto
   1. - Il Consiglio di Stato dubita della legittimita' costituzionale
 dell'art.  3,  commi 205, 206 e 207, della legge 28 dicembre 1995, n.
 549, come modificato dall'art. 6, comma 6-bis, del d.-l. 31  dicembre
 1996,  n.  669,  convertito  in  legge 28 febbraio 1997, n. 30. A suo
 parere la denunciata normativa, consentendo la  copertura  dei  posti
 disponibili    nelle    dotazioni    organiche   dell'amministrazione
 finanziaria  per  i  livelli  dal  quinto  al   nono   -   attraverso
 procedimenti  di riqualificazione riservati al personale appartenente
 alle qualifiche funzionali inferiori,  e  consistenti  in  una  prova
 scritta,  in  un  corso ed in una prova tecnico-pratica finale - lede
 l'art. 97, primo e terzo comma, della Costituzione per la  violazione
 della  regola  del pubblico concorso ed il pregiudizio recato al buon
 andamento della pubblica amministrazione dalla copertura di  tutti  i
 posti  disponibili attraverso un reclutamento esclusivamente interno.
 Un ulteriore vulnus e' poi prospettato, dal rimettente, in  relazione
 all'art.  3  della  Costituzione per l'asserita difformita' di regime
 giuridico rispetto all'accesso ai profili professionali  nelle  altre
 amministrazioni dello Stato.
   2. - La questione e' fondata.
   2.1.  -  Va  premesso  che  il  presente  scrutinio di legittimita'
 costituzionale investe la denunciata normativa solo nei limiti in cui
 disciplina l'accesso alla settima qualifica funzionale.  Infatti,  il
 giudizio  dinanzi  al  Consiglio rimettente - secondo quanto chiarito
 nell'ordinanza - e' stato gia' definito con il  rigetto  dell'appello
 cautelare (principale) relativamente alla sospensiva dei bandi aventi
 ad  oggetto  l'accesso alle qualifiche sesta ed ottava, di talche' la
 sollevata questione ha rilevanza unicamente ai fini  della  decisione
 sull'appello  incidentale  proposto  contro la mancata sospensiva del
 bando  con  cui  sono  state   indette   le   prove   selettive   per
 l'attribuzione della settima qualifica funzionale.
   2.2.  -  La denunciata normativa stabilisce che i posti disponibili
 nelle dotazioni organiche dei livelli dal quinto al nono degli uffici
 finanziari vengano  coperti  attraverso  procedure  finalizzate  alla
 riqualificazione  del personale. Secondo il comma 205, tali procedure
 sono definite dall'Agenzia  per  la  rappresentanza  negoziale  delle
 pubbliche amministrazioni d'intesa con le organizzazioni sindacali, e
 sono  attuate  "in  via sperimentale" per incrementare l'attivita' di
 controllo ed assicurare altresi' il massimo grado di  efficienza  dei
 servizi  nonche' la semplificazione e la trasparenza dei rapporti con
 i contribuenti.
   Nel successivo comma 206 sono poi fissati i  criteri  generali  cui
 vanno  improntate  le  procedure.  A  riguardo, il testo originario -
 contenuto nella legge finanziaria n. 549  del  1995  -  prevedeva  lo
 svolgimento   di   corsi   di   riqualificazione,   aggiornamento   e
 specializzazione organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica
 d'intesa con il Ministero delle finanze, allo stesso modo  disponendo
 circa  la  nomina  delle  commissioni; con la modifica introdotta dal
 citato d.-l.  n. 669 del 1996 si e'  soppresso  ogni  intervento  del
 Ministro  per  la  funzione  pubblica  e  inoltre  i corsi sono stati
 articolati su base  regionale.  L'accesso  ai  corsi  medesimi  viene
 subordinato  allo  svolgimento  di  una  prova  selettiva  diretta  a
 dimostrare la conoscenza dei servizi e la competenza  necessaria  per
 l'esercizio  delle  mansioni  relative  al profilo cui e' indirizzato
 ciascun corso.
   Il comma 207, infine, consente che - dopo il superamento della sola
 prova d'ingresso appena  descritta  -  i  dipendenti  possano  essere
 utilizzati,  in via provvisoria, presso l'ufficio di destinazione con
 le funzioni inerenti al profilo superiore e col relativo  trattamento
 economico.
   Ai  corsi - "salvo che per l'accesso (proprio, e solo) alla settima
 qualifica funzionale" - sono ammessi i dipendenti in servizio  al  31
 dicembre  1994 appartenenti alle qualifiche funzionali immediatamente
 inferiori a quella cui sono indirizzati i corsi medesimi, purche'  in
 servizio  da  cinque  anni  ed  in  possesso  del  titolo  di  studio
 prescritto per l'accesso alla qualifica alla quale concorrono  ovvero
 di  un  titolo  di  studio  inferiore  se  si tratta di dipendenti in
 servizio da almeno dieci anni.
   Inizialmente era previsto che i  corsi  vertessero  su  materie  di
 diritto  tributario amministrativo e ragioneria; ma, a se'guito della
 summenzionata modifica,  la  normativa  contempla  soltanto  "materie
 attinenti  ai  profili  professionali  cui  sono  indirizzati i corsi
 stessi"; al termine dei quali i candidati vengono sottoposti  ad  una
 prova di carattere teorico-pratico.
   2.2.1.   -   Chiamata   piu'   volte  a  pronunciarsi  sulle  norme
 costituzionali che individuano nel concorso il  mezzo  ordinario  per
 accedere  agli  impieghi  pubblici,  questa  Corte  ha  ripetutamente
 sottolineato la relazione intercorrente tra l'art. 97 e gli artt.  51
 e  98  Cost.,  osservando  come  in  un ordinamento democratico - che
 affida all'azione dell'amministrazione, separata nettamente da quella
 di  governo  (politica  per  definizione),  il  perseguimento   delle
 finalita'   pubbliche  obiettivate  dall'ordinamento  -  il  concorso
 pubblico, quale meccanismo di selezione tecnica e neutrale  dei  piu'
 capaci,  resti il metodo migliore per la provvista di organi chiamati
 ad esercitare le proprie funzioni in condizioni d'imparzialita' ed al
 servizio esclusivo della Nazione.  Valore, quest'ultimo, in relazione
 al quale il principio posto dall'art.  97 della  Costituzione  impone
 che  l'esame  del  merito  sia  indipendente  da  ogni considerazione
 connessa  alle  condizioni  personali  dei  vari  concorrenti   (cfr.
 sentenze n. 333 del 1993 e n. 453 del 1990).
   Deroghe  alla  regola  del concorso, da parte del legislatore, sono
 ammissibili soltanto nei limiti segnati dall'esigenza di garantire il
 buon andamento dell'amministrazione (cfr., per tutte, sentenza n. 477
 del 1995) o di attuare altri princi'pi di rilievo costituzionale, che
 possano assumere importanza per la peculiarita' degli uffici di volta
 in  volta  considerati:  ad  esempio,  quando  si  tratti  di  uffici
 destinati in modo diretto alla collaborazione con gli organi politici
 o al supporto dei medesimi.
   A  codesto regime non si e' ritenuto sottratto nemmeno il passaggio
 ad una fascia funzionale superiore, nel quadro di  un  sistema,  come
 quello  oggi  in vigore, che non prevede carriere, o le prevede entro
 ristretti  limiti,   nell'a'mbito   dell'amministrazione:   in   tale
 passaggio  e' stata, infatti, ravvisata una forma di reclutamento che
 esige  anch'essa  un  selettivo  accertamento  delle attitudini (cfr.
 sentenze n. 320 del 1997, nn. 134 e 528 del 1995, n. 314 del 1994, n.
 487 del 1991 e n. 161 del 1990). In particolare nella sentenza n. 314
 del 1994, viene osservato  come  l'abnorme  diffusione  del  concorso
 interno  per titoli nel passaggio da un livello all'altro produce una
 distorsione che, oltre a  reintrodurre  surrettiziamente  il  modello
 delle  carriere  in  una nuova disciplina che ne presuppone invece il
 superamento, si riflette negativamente anche sul buon andamento della
 pubblica amministrazione.
   L'accesso al concorso  puo',  ovviamente,  essere  condizionato  al
 possesso  di  requisiti fissati in base alla legge, e in tal modo non
 e' da escludere a priori che possa stabilirsi anche  il  possesso  di
 una  precedente  esperienza  nell'a'mbito  dell'amministrazione,  ove
 questo si configuri ragionevolmente  quale  requisito  professionale.
 Ma  quando  cio'  non  si  verifichi,  la sostituzione al concorso di
 meccanismi selettivi  esclusivamente  interni  ad  un  dato  apparato
 amministrativo  non si giustifica alla luce degli accennati princi'pi
 costituzionali.
   Trattasi, in verita',  di  affermazioni  rese  prevalentemente  con
 riguardo  a  leggi  regionali;  nondimeno  esse sono tutte riferibili
 anche   all'amministrazione   dello   Stato,   attesi   i   parametri
 costituzionali cui attengono.
   2.2.2.  -  Alle  esposte  considerazioni in tema d'imparzialita' ne
 vanno aggiunte altre - di decisiva importanza,  siccome  relative  al
 parallelo  principio  dell'efficienza  -,  che  trovano riscontro nel
 disegno di riforma sinteticamente  qualificato  "privatizzazione  del
 pubblico impiego".
   Ha  rilevato  la  Corte  come  attraverso  tale  privatizzazione il
 legislatore  abbia  inteso   garantire,   senza   pregiudizio   della
 imparzialita',  anche  il valore dell'efficienza, grazie a "strumenti
 gestionali"  che  consentano  di  assicurare   il   contenuto   della
 prestazione   in   termini  di  produttivita'  ovvero  una  sua  piu'
 flessibile utilizzazione (sentenza n. 309 del 1997). Ed ha piu' volte
 richiamato l'esigenza di razionalizzazione amministrativa,  che  lega
 in  un  rapporto di funzionalita' la materia delle assunzioni e della
 progressione  nelle  qualifiche  con  la  definizione  delle   piante
 organiche  e la verifica dei carichi di lavoro; parlando in proposito
 di "principi fondamentali posti dalla  legislazione  dello  Stato  in
 materia di pubblico impiego" (sentenza n. 479 del 1995), oltre che di
 "norme  di  riforma economico sociale" (sentenza n. 406 del 1995, cui
 fa richiamo anche la gia' citata sentenza n.  528 del 1995).
   2.2.3. - La normativa in esame contraddice totalmente  i  princi'pi
 appena  sintetizzati: nel quadro di una sorta di globale scivolamento
 verso  l'alto  di  quasi  tutto  il  personale   dell'amministrazione
 finanziaria,  essa  realizza  un'anacronistica forma di generalizzata
 cooptazione, che proprio per quanto concerne in particolare l'accesso
 alla  settima  qualifica  -  oggetto  del   presente   scrutinio   di
 costituzionalita'   -   pone   in   evidenza  ulteriori  elementi  di
 irragionevolezza. Infatti l'ammissione ai corsi,  non  solo  riguarda
 tutti  i  posti  disponibili nella detta qualifica ed e' riservata ai
 soli dipendenti in servizio ad  una  certa  data,  ma  e'  consentita
 perfino  a  quanti,  fra  questi,  non  appartengono  alla  qualifica
 immediatamente   inferiore:    cosi'    finendosi    col    conferire
 all'anzianita'  di  servizio  una  funzione  del  tutto abnorme.   Il
 dipendente,  anche  in  mancanza  del titolo di studio prescritto - e
 prescindendo perfino  dal  criterio  dell'esercizio  di  fatto  delle
 mansioni  superiori  -  viene  ammesso  al  corso di riqualificazione
 soltanto con il superamento di una prova scritta  di  contenuto  piu'
 che  mai  generico, con l'ulteriore possibilita' di esercitare subito
 dopo,  sia  pure  in  via  provvisoria,  le  funzioni  connesse  alla
 qualifica  superiore.  E tale genericita' si estende ai contenuti del
 corso stesso e dell'esame finale; il che suscita fondati dubbi  anche
 sull'idoneita'  di  un  tale modo di selezione a consentire una seria
 verifica della professionalita' richiesta per detta qualifica. Ma,  a
 parte  cio',  si  tratterebbe  comunque  di  formazione professionale
 somministrata proprio attraverso i  corsi  cui  i  (soli)  dipendenti
 vengono abilitati ad accedere, e che dunque prescinde dalle effettive
 attitudini antecedentemente poste in luce dai dipendenti medesimi.
   2.2.4.  - L'insieme delle denunciate previsioni normative realizza,
 pertanto, una deviazione dai princi'pi ispiratori - segnatamente dopo
 la grande riforma di cui sopra  si  e'  detto  -  dell'organizzazione
 amministrativa. Deviazione non giustificata da una specifica esigenza
 di  garantire  il  buon  andamento  della pubblica amministrazione. A
 quest'ultimo proposito e' appena il caso di osservare che le  ragioni
 enunciate  dal  legislatore per legittimare l'"esperimento" dei corsi
 coincidono  integralmente  con  le  stesse  finalita'   istituzionali
 dell'amministrazione finanziaria.
   Avuto  riguardo  particolare  al  principio  dell'efficienza, basta
 confrontare i profili professionali relativi alla  settima  qualifica
 funzionale  quali  risultano  dall'analitica previsione dei compiti e
 delle responsabilita' descritti  nel  d.P.R.  29  dicembre  1984,  n.
 1219,   con  le  mansioni  prevalentemente  esecutive  inerenti  alle
 qualifiche inferiori, per comprendere come  la  denunciata  normativa
 rappresenti l'esatto contrario di strumenti di gestione del personale
 volti ad assicurarne l'impiego migliore.
   2.3.  -  Conclusivamente,  allora,  la  denunciata  normativa e' da
 ritenersi contrastante, nonche' con l'art. 97, primo e  terzo  comma,
 Cost.,  col  criterio stesso della ragionevolezza; restando assorbito
 ogni altro profilo d'illegittimita'  costituzionale  prospettato  dal
 rimettente.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 3, commi 205,
 206  e  207,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di
 razionalizzazione  della finanza pubblica), come modificato dall'art.
 6, comma 6-bis del d.-l. 31 dicembre  1996,  n.  669,  convertito  in
 legge  28  febbraio  1997,  n.  30  (Disposizioni  urgenti in materia
 tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra  di
 finanza  pubblica  per  l'anno 1997), limitatamente alle procedure di
 riqualificazione per l'accesso alla settima qualifica funzionale.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Ruperto
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 4 gennaio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0001