MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1998 

  Accertamento del periodo di  mancato funzionamento dell'ufficio del
pubblico registro automobilistico di Caltanissetta.
(GU n.11 del 15-1-1999)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per la Sicilia
  Vista  la legge  23 dicembre  1977, n.  952, recante  modificazioni
delle norme  sulla registrazione degli  atti da prodursi  al pubblico
registro automobilistico  e di altre  norme in materia di  imposta di
registro;
  Ritenuto  che l'art.  1 della  citata legge  assoggetta all'imposta
erariale di trascrizione - da  corrispondersi al momento stesso della
richiesta -  le formalita' da  eseguirsi presso il  pubblico registro
automobilistico,  richieste   in  forza  di  scritture   private  con
sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;
  Considerato che,  ai sensi dell'art.  2, commi  2 e 3,  del decreto
ministeriale  16 aprile  1987, n.  310, attuativo  delle disposizioni
contenute  nell'art. 6,  ultimo comma,  della surrichiamata  legge 23
dicembre 1977, n.  952, gli uffici provinciali  del pubblico registro
automobilistico,  aventi sede  nell'ambito  della regione  siciliana,
effettuano  i versamenti  dell'imposta direttamente  presso la  cassa
della regione stessa,  entro il giorno successivo a quello  in cui le
richieste di formalita' sono state presentate;
  Visto l'art.  3, comma 48,  della legge  28 dicembre 1995,  n. 549,
istitutivo  dell'addizionale  provinciale   all'imposta  erariale  di
trascrizione, con applicazione delle  disposizioni contenute nel capo
I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 e dell'art. 10 del
decreto-legge 29 aprile 1994,  n. 260, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 giugno 1994, n. 413;
  Considerato  che per  l'imposta di  cui alla  sopracitata legge  28
dicembre  1995, n.  549, si  applicano le  disposizioni previste  per
l'imposta  erariale  di  trascrizione  relative  alla  corresponsione
all'Automobile club  d'Italia ed alle  eventuali sanzioni in  caso di
omesso o ritardato pagamento;
  Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre
1977,  n.   952,  cosi'   come  modificato   dall'art.  8   -bis  del
decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546,  e dalla legge di conversione 1
dicembre 1981, n. 692, nonche' dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990,
n.  187,  in  merito  ai  termini previsti  per  la  richiesta  delle
formalita', stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti
stipulati  in   Italia  e   centoventi  giorni  per   quelli  formati
all'estero;
  Considerato che la  non ottemperanza alle prescrizioni  di cui alla
normativa suddetta comporta l'applicabilita' di sanzioni a carico del
richiedente;
  Tenuto conto del  fatto che il mancato versamento  delle imposte di
che  trattasi  entro  il  giorno successivo  a  quello  dell'avvenuta
riscossione comporta sanzioni a  carico del conservatore del pubblico
registro automobilistico, per effetto  del rinvio, contenuto all'art.
2 della legge 23 dicembre 1977,  n. 952, alle disposizioni in materia
di registro in quanto compatibili;
  Attesa, quindi, la  necessita' di prevedere, nei casi  di eventi di
carattere  eccezionale  che  impediscano  di  assolvere  nei  termini
prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilita' del ritardo
suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;
  Visto  l'art.  1   del  decreto-legge  21  giugno   1961,  n.  498,
convertito, con  modificazioni, nella legge  28 luglio 1961,  n. 770,
nel  testo  modificato  dalla  legge  2  dicembre  1975,  n.  576,  e
sostituito  dalla legge  25 ottobre  1985, n.  592, contenente  norme
sulla proroga dei termini di  prescrizione e decadenza per il mancato
o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche
al pubblico registro automobilistico;
  Visto  l'art. 1  del decreto  in data  28 gennaio  1998 -  prot. n.
1998/11772 -  del direttore  generale del Dipartimento  delle entrate
che  delega i  direttori  regionali  delle entrate,  territorialmente
competenti,  ad adottare  i  decreti di  accertamento  del mancato  o
irregolare   funzionamento  degli   uffici   del  pubblico   registro
automobilistico, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n.
592,  provvedendo  alla  pubblicazione dei  medesimi  nella  Gazzetta
Ufficiale entro i termini previsti;
  Vista la nota  prot. n. 3815 del  18 dicembre 1998 con  la quale la
Procura  generale  della  Repubblica  presso la  Corte  d'appello  di
Caltanissetta ha comunicato il mancato funzionamento dell'ufficio del
pubblico  registro  automobilistico  di   Caltanissetta  in  data  30
novembre 1998 a causa della chiusura dello stesso per il rinnovamento
tecnologico  finalizzato  ad  impiantare nella  struttura  periferica
dell'ente il substrato strumentale idoneo  a sostenere il processo di
rinnovamento  dei  servizi  ACI  e la  contemporanea  preparazione  e
formazione del personale;
  Tenuto  conto che,  conseguentemente al  mancato funzionamento  del
predetto  ufficio  del  pubblico   registro  automobilistico,  si  e'
verificato  il   mancato  rispetto   dei  termini  previsti   per  la
liquidazione,  riscossione,  contabilizzazione   e  versamento  della
I.E.T. e dell'A.P.I.E.T.;
                              Decreta:
  Per i  motivi indicati  nelle premesse  viene accertato  il mancato
funzionamento dell'ufficio  del pubblico registro  automobilistico di
Caltanissetta nel giorno 30 novembre 1998.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Palermo, 31 dicembre 1998
                                p. Il direttore regionale: Forastieri