MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 gennaio 1999 

  Modifica grafica dei  valori bollati con inserimento  del valore in
euro.
(GU n.11 del 15-1-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto  il regio  decreto  30 dicembre  1923,  n. 3278,  concernente
l'approvazione della legge sui contratti di borsa;
  Visto  l'art. 5  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  26
ottobre 1972,  n. 641,  concernente la  disciplina delle  tasse sulle
concessioni governative;
  Visto  l'art. 1  del  decreto del  Presidente  della Repubblica  26
ottobre  1972,  n. 642,  concernente  la  disciplina dell'imposta  di
bollo;
  Vista la  legge 7  febbraio 1979, n.  59, recante  modificazioni ai
servizi di cancelleria in materia di spese processuali civili;
  Vista la legge 21 febbraio 1989,  n. 99, recante nuove norme per la
semplificazione della riscossione dei diritti di cancelleria;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visti i regolamenti (CE) n. 1103/97  del 17 giugno 1997 e n. 974/98
del 3 maggio 1998, relativi all'introduzione dell'euro;
  Visto  il  decreto legislativo  24  giugno  1998, n.  213,  recante
disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale,
a norme dell'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433;
  Ritenuta l'opportunita' di modificare la  grafica di tutti i valori
bollati con l'aggiunta del  corrispondente valore in euro determinato
a norma degli articoli 4 e 5  del regolamento (CE) n. 1103/97 e degli
articoli 3 e  4, comma 1, del decreto legislativo  24 giugno 1998, n.
213;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Tutti i  valori bollati  di qualunque  tipologia e  taglio prodotti
dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello  Stato recano oltre al valore
in lire  anche il corrispondente  valore in euro determinato  a norma
degli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1103/97 e dagli articoli
3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.
  Restano invariate le altre caratteristiche tecniche.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 12 gennaio 1999
                                        Il direttore generale: Romano