MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 5 gennaio 1999, n. 299 

  Decreto legislativo 19 febbraio 1998,  n. 51, contenente: "Norme in
materia di istituzione del giudice unico di primo grado".
(GU n.12 del 16-1-1999)
 
 Vigente al: 16-1-1999  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                   Al  commissario del Governo per la
                                  provincia di Trento
                                   Al commissario del Governo per  la
                                  provincia di Bolzano
                                    Al    presidente   della   giunta
                                  regionale   della Valle  d'Aosta  -
                                  Servizi di prefettura
                                     e, per conoscenza:
                                   Ai  commissari  del  Governo delle
                                  regioni a statuto ordinario
  Come gia' comunicato  con precedenti circolari, la  legge 16 giugno
1998, n. 188,  ha differito al 2 giugno 1999  l'efficacia del decreto
legislativo  19 febbraio  1998, n.  51, recante  norme in  materia di
istituzione del giudice unico di primo grado.
  Come e'  parimenti noto, il suddetto  decreto legislativo contiene,
tra  l'altro, disposizioni  che modificano  la vigente  normativa per
quanto attiene  alla presidenza delle commissioni  e sottocommissioni
elettorali circondariali  previste dal  decreto del  Presidente della
Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.
  In vista, pertanto, dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni
si  ritiene  opportuno  riportare  qui di  seguito  le  istruzioni  e
direttive  a suo  tempo impartite  (circolare n.  17/98 del  9 aprile
1998), ai fini della loro puntuale e concreta attuazione:
  "Il capo  VI del  titolo V  del predetto  decreto legislativo  - in
attuazione della  direttiva di cui  all'art. 1, comma 1,  lettera o),
della legge delega  16 luglio 1997, n. 254, che  demandava al Governo
il  compito  di  ''trasferire  alle  amministrazioni  interessate  le
funzioni amministrative attualmente affidate  al pretore, se prive di
collegamento con  l'esercizio della giurisdizione'', ha  provveduto a
modificare  alcune  disposizioni  del decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20 marzo  1967,  n. 223,  riguardante l'approvazione  del
testo unico  delle leggi per  la disciplina dell'elettorato  attivo e
per la tenuta  e la revisione delle liste elettorali.  In primo luogo
l'art. 238 del  citato decreto legislativo ha  affidato la presidenza
delle commissioni elettorali circondariali  - previste dagli articoli
21 e  seguenti del testo unico  n. 223/67 -  al prefetto o ad  un suo
delegato.
  A tal proposito, si ritiene che  ove le signorie loro non intendano
presiedere personalmente gli organi  in questione debbano delegare un
funzionario  della carriera  prefettizia  in  attivita' di  servizio,
infatti  - poiche'  l'art. 22,  primo comma,  del citato  decreto del
Presidente della Repubblica ha escluso  la possibilita' di chiamare a
far parte, quale componente delle commissioni elettorali operanti nel
capoluogo di provincia,  personale in quiescenza - si  ritiene che, a
maggior ragione,  debba essere in  attivita' di servizio  il delegato
alla funzione presidenziale, cui  viene attribuita la responsabilita'
generale del buon andamento dei lavori delle commissioni stesse.
  Per  quanto concerne  la  qualifica di  appartenenza del  delegato,
occorre  distinguere  tra  presidenza  di  commissioni  operanti  nel
capoluogo di provincia o meno.
  Nel primo caso,  e' necessario che le signorie  loro deleghino alla
presidenza un funzionario della carriera prefettizia, in attivita' di
servizio,  avente una  qualifica almeno  di direttore  di sezione  e,
quindi, non inferiore  a quella dei componenti  effettivi e supplenti
di nomina  prefettizia che -  in base  all'art. 22, primo  comma, del
predetto  testo  unico  -  debbono essere  scelti  ''nell'ambito  del
personale  direttivo  con  qualifica  non inferiore  a  direttore  di
sezione''.
  Nel secondo  caso (commissione avente  sede fuori del  capoluogo di
provincia) la  delega, al  fine di non  creare squilibri  nel livello
della  rappresentanza, dovra'  riguardare un  funzionario prefettizio
con  qualifica non  inferiore a  quella dei  componenti, effettivi  e
supplenti, di nomina prefettizia che, come  noto, - in base al citato
art. 22  - possono essere ''scelti  tra i dipendenti dello  Stato con
qualifica funzionale non inferiore alla settima''.
  Occorre, comunque, rilevare che, ai sensi del terzo comma dell'art.
25  del  testo unico  n.  223/67  ''il presidente  della  commissione
circondariale ripartisce i compiti fra questa e le sottocommissioni e
ne coordina e vigila l'attivita'''  e, pertanto, e' di tutta evidenza
come  i  delegati alla  presidenza  delle  commissioni articolate  in
sottocommissioni  debbano, per  le esposte  ragioni di  livello della
rappresentanza, rivestire  una qualifica  non inferiore a  quella dei
presidenti delle sottocommissioni da essi vigilate e coordinate.
  L'art. 238 del citato decreto legislativo ha, inoltre, provveduto a
modificare   la   disciplina    delle   sottocommissioni   elettorali
circondariali  previste   dall'art.  25  del  predetto   testo  unico
sostituendo alla  presidenza delle stesse i  ''magistrati in servizio
presso  la  pretura circondariale,  a  riposo  od onorari''  con  ''i
dipendenti del  Ministero dell'interno con qualifica  non inferiore a
consigliere  di  prefettura''.  Anche  in  questo  caso,  qualora  la
sottocommissione sia  costituita nel capoluogo della  provincia, alla
presidenza  potranno   essere  nominati,  per  le   motivazioni  gia'
ampiamente esposte, funzionari prefettizi con qualifica non inferiore
a quella degli altri componenti designati (direttore di sezione).
  Parimenti, per  le sottocommissioni  non operanti nel  capoluogo, i
presidenti  (nel limite  espresso della  qualifica di  consigliere di
prefettura)  dovranno  possedere  -  per le  cennate  ragioni  -  una
qualifica comunque  non inferiore  a quella dei  funzionari designati
quali componenti effettivi  e supplenti in base al  primo periodo del
primo comma dell'art. 22 del predetto testo unico".
  Tanto premesso,  sara' cura  delle SS.LL.,  ove non  gia' disposto,
prendere ogni opportuno contatto con gli organi giudiziari competenti
in materia tenendo presente  che nulla risulta ulteriormente innovato
in ordine alla composizione e funzionamento delle stesse. Assicurino.
                                            Il direttore generale
                                        dell'Amministrazione civile
                                                    Gelati