MINISTERO DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 3 dicembre 1998 

  Criteri  per  la  selezione   dei  programmi  da  cofinanziare  per
l'esercizio  finanziario  1999  e  l'attribuzione  di  compensi  alla
commissione di garanzia nonche' ai  monitori dei programmi di ricerca
cofinanziati.
(GU n.15 del 20-1-1999)

                IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA
                  RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  1451  del  4  dicembre  1997,
registrato alla  Corte dei conti  il 9  dicembre 1997 registro  n. 1,
foglio  n.  199,  concernente   i  criteri  per  l'attribuzione  alle
universita' delle risorse disponibili sui  fondi per la ricerca e per
le grandi  attrezzature scientifiche  e per  i progetti  di rilevante
interesse nazionale;
  Considerata l'opportunita' di modificare ed integrare l'atto di cui
sopra;
  Visto quanto disposto  con la legge 3 agosto 1998,  n. 315, art. 1,
lettera b);
  Vista  l'istituzione,  nello stato  di  previsione  della spesa  di
questo  Ministero per  l'esercizio  finanziario 1998,  del cap.  1170
denominato  "Compensi indennita'  e  rimborso spese  di trasporto  ai
componenti la commissione  di garanzia ed ai  soggetti incaricati del
monitoraggio  dei  progetti  di ricerca  universitaria  di  rilevante
interesse nazionale, nonche' spese  occorrenti al funzionamento della
commissione stessa";
  Ritenuto di dover disciplinare le modalita' concernenti il compenso
ed il  rimborso spese per i  componenti la commissione di  garanzia e
per i soggetti incaricati del monitoraggio  in itinere ed ex post dei
programmi   di  ricerca   appositamente   selezionati  dalla   citata
commissione;
  Ritenuto   altresi'   di   dover  provvedere   alle   esigenze   di
funzionamento manifestate dai componenti  la commissione di garanzia,
relativamente  anche   alla  necessita'   di  avvalersi   di  esperti
informatici  con  compiti  di  collaborazione  per  la  gestione  del
monitoraggio di cui sopra nonche' della bancadati dei referees;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 12, comma 4, lettera f),
ed art. 13, comma 5;
  Visto il decreto ministeriale 1498  del 19 dicembre 1997 registrato
alla Corte dei conti il 2 gennaio 1998, registro n. 1, foglio n. 1;
                              Decreta:
 1. Programmi di ricerca.
  Il  Ministero  dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, ogni anno, cofinanzia  programmi di ricerca di rilevante
interesse nazionale  proposti dalle  universita' e  dagli osservatori
astronomici, astrofisici e vulcanologici.
  L'esecuzione dei programmi ha, di  norma, durata biennale. La quota
ministeriale di  cofinanziamento dei programmi e'  assegnata in unica
soluzione anticipata.
  Ciascun programma e' sviluppato da  una o piu' "unita' operative di
ricerca",  raggruppanti  un numero  adeguato  di  ricercatori, ed  e'
coordinato  da   un  professore  universitario,  nel   seguito  detto
"coordinatore scientifico  del programma".  Il coordinamento  di ogni
unita'  operativa   e'  affidato  ad  un   professore  o  ricercatore
universitario confermato, nel seguito detto "coordinatore scientifico
dell'unita' operativa".
  I programmi sono svolti, di norma, da "unita' operative" di ricerca
afferenti a piu' universita', ma  possono essere realizzati da unita'
operative di ricerca appartenenti alla stessa universita'.
  L'universita' proponente e' quella del coordinatore scientifico del
programma che,  oltre all'attivita' di coordinamento,  dovra', per il
tramite   di  una   propria   unita'   operativa,  essere   impegnato
direttamente nella ricerca stessa.
  I programmi possono prevedere l'acquisizione di grandi attrezzature
scientifiche,  sempreche' funzionali  e  indispensabili alla  ricerca
programmata;  non  possono  essere previsti,  invece,  interventi  di
natura edilizia.
  Il  bando  per  il  cofinanziamento  di  programmi  di  ricerca  di
interesse nazionale ha cadenza annuale.
  Ciascun docentericercatore,  in ciascun bando, puo'  comparire come
partecipante ad  un solo  progetto di  ricerca e  ad una  sola unita'
operativa di ricerca.
  Il  tempo dedicabile  alla ricerca  (in mesiuomo),  con riferimento
alla   durata  complessiva   del  programma,   indicato  da   ciascun
partecipante, dovra' tenere conto  dell'eventuale impegno dedicato ad
altri programmi di ricerca.
 2. Presentazione delle domande.
  I  programmi  dovranno  essere  presentati,  dai  coordinatori  dei
programmi  e   delle  unita'  operative,  utilizzando   la  procedura
informatizzata  appositamente   predisposta.  Copia   cartacea  delle
domande  dovra'   essere  trasmessa,  debitamente   sottoscritta  dai
coordinatori,  al rettore  dell'Ateneo  di appartenenza.  In caso  di
necessita' di  riscontri successivi,  il Ministero  potra' richiedere
copia del documento depositato.
  A decorrere  dal 1999,  ritenendo conclusa la  fase di  avvio della
nuova procedura, il termine di presentazione delle domande e' fissato
definitivamente  al 31  marzo;  decorso il  suddetto termine,  nessun
programma potra' essere preso in considerazione.
  Al fine  di poter utilizzare un  numero piu' elevato di  revisori a
livello internazionale,  le domande dovranno essere  redatte anche in
lingua inglese.
  Nei programmi, oltre  al nome del coordinatore  scientifico e delle
unita' di ricerca partecipanti, si dovranno indicare:
   lo stato dell'arte, sia nazionale che internazionale;
  l'articolazione  del programma  in fasi  di sviluppo  e i  tempi di
realizzazione previsti per ciascuna fase;
  gli obiettivi finali che il programma si propone di raggiungere;
   gli obiettivi intermedi di ciascuna fase;
  i costi del programma al  cento per cento del fabbisogno, ripartiti
per ciascuna fase;
  le risorse finanziarie,  oltre che umane e strumentali,  con cui le
universita' prevedono di sostenere il programma;
  le  ulteriori  risorse  esterne  che  possono  essere  collegate  o
acquisite al programma;
  il grado  di avanzamento  della ricerca  raggiungibile con  i fondi
"propri";
  gli  elementi  e  i  criteri  con cui  si  ritiene  possano  essere
verificati i risultati via via raggiunti.
 3. Selezione delle proposte.
  La  selezione  delle proposte  e'  affidata  a una  commissione  di
garanzia che si avvale dell'opera di revisori anonimi.
  La  commissione di  garanzia e'  composta da  sette membri  di alta
qualificazione  scientifica, di  cui  tre  nominati direttamente  dal
Ministro e gli  altri quattro scelti dal Ministro  stesso entro liste
di cinque nominativi indicati rispettivamente dalla CRUI e dal CUN.
  La commissione dovra'  essere modificata ogni anno,  per almeno tre
dei suoi  componenti, di  cui almeno  due scelti  nelle liste  di cui
sopra.
  Ciascun componente  non potra' rimanere  in carica per piu'  di tre
anni consecutivi.
  A ciascun  componente della  commissione compete un  compenso annuo
lordo, oltre IVA ed altri  oneri eventualmente dovuti, come per legge
- da corrispondersi  trimestralmente - nella misura  di L. 40.000.000
piu'  una  maggiorazione  di  L. 10.000.000  per  il  componente  con
funzioni di presidente.
  Per gli spostamenti effettuati dai componenti della commissione, si
applicano le  disposizioni di cui agli  articoli 19 e 20  del decreto
del Presidente della  Repubblica n. 419/1990, e'  pertanto ammesso il
rimborso delle  spese afferenti al trasferimento,  vitto ed alloggio,
effettivamente sostenute ed idoneamente documentate.
  Per  quanto attiene  ai mezzi  di trasporto,  l'utilizzo del  mezzo
proprio puo' essere consentito solo  in caso di comprovata necessita'
ed in presenza di apposita dichiarazione con la quale gli interessati
sollevino l'amministrazione  da qualsiasi danno che  possa derivare a
loro stessi ed al mezzo di trasporto medesimo.
  Ai  membri della  commissione  autorizzati a  servirsi del  proprio
mezzo di trasporto compete  un'indennita' chilometrica commisurata ad
un quinto  del costo di un  litro di benzina super  vigente nel tempo
nonche' il  rimborso del  pedaggio autostradale su  presentazione del
documento giustificativo.
  Effettuata,  anche in  collaborazione  con  il Dipartimento  affari
economici del Ministero dell'universita'  e della ricerca scientifica
e  tecnologica,  la valutazione  di  conformita'  delle proposte,  la
commissione  di  garanzia  nomina,  per  ogni  proposta,  almeno  due
revisori anonimi che forniranno  separatamente un loro circostanziato
giudizio  circa la  qualita' del  programma in  esame, le  competenze
specifiche dei  proponenti e  la congruita' dei  costi, eventualmente
anche sulla  base di  contraddittorio anonimo,  per il  tramite della
commissione, con i proponenti, volto al miglioramento del programma.
  La commissione, sulla base del parere dei revisori, ordina, secondo
una lista di  priorita', tutti i programmi  valutati positivamente e,
tenendo conto della riserva per area scientificodisciplinare indicata
al seguente punto 4), propone al Ministro i programmi da finanziare e
l'entita' del finanziamento.
  Ogni  anno,  la selezione  e  la  presentazione delle  proposte  di
finanziamento da  parte della commissione  si concludono entro  il 30
settembre.
 4. Partecipazione finanziaria.
  La  partecipazione  finanziaria  del Ministero  dell'universita'  e
della  ricerca  scientifica e  tecnologica  ai  singoli programmi  di
ricerca  approvati, avviene  mediante cofinanziamento  che, per  ogni
singolo programma, e' uguale:
  al  50%  del  costo  totale  ammissibile,  nel  caso  di  programmi
intrauniversitari;
  al  70%  del  costo  totale  ammissibile,  nel  caso  di  programmi
interuniversitari.
  Per i programmi, ciascuna  universita' puo' impegnare, annualmente,
un ammontare di risorse non superiore a quanto esposto, per attivita'
di  ricerca,  nel conto  consuntivo  dell'anno  precedente al  bando,
escludendo  le   risorse  destinate  o  acquisite   per  i  programmi
finanziati dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e tecnologica.
  Per   i  programmi   ammessi  al   cofinanziamento,  il   Ministero
dell'universita' e della ricerca  scientifica e tecnologica chiedera'
ai rettori  delle universita' proponenti, apposita  certificazione di
impegno per l'utilizzo, con  destinazione vincolata, dei fondi propri
dichiarati come  acquisiti e/o acquisibili, in  sede di presentazione
delle domande. La relativa  deliberazione di vincolo dovra' pervenire
prima  dell'erogazione   del  contributo   da  parte   del  Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  Nella ripartizione, ad ogni area scientificodisciplinare, di cui al
decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri 6  agosto 1990, n.
282 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 6 ottobre 1990) e
successive modificazioni ed integrazioni, e' assicurato dal Ministero
dell'universita' e  della ricerca scientifica e  tecnologica non meno
del  3%   delle  risorse   complessivamente  disponibili   sui  fondi
ministeriali per  la ricerca  e le grandi  attrezzature. La  parte di
percentuale  di  un  singolo settore  scientifico  disciplinare,  non
assegnata per  mancanza di  programmi ammessi  o per  qualsiasi altra
ragione,  e'   portata  in  accrescimento  della   soglia  minima  di
finanziamento degli altri settori.
 5. Erogazione.
  Il  cofinanziamento  ministeriale  a ciascun  programma  nazionale,
previa  acquisizione  da  parte   del  coordinatore  scientifico  del
programma  della  ripartizione  dei  fondi tra  le  unita'  operative
afferenti al programma, viene  accreditato direttamente, per ciascuna
quota parte, alle universita' sedi delle stesse unita'.
  La ripartizione  dei fondi tra  le unita' operative  e' determinata
dal coordinatore  scientifico in funzione del  miglior raggiungimento
degli obiettivi del programma.
 6. Responsabilita' e recesso.
  Il   coordinatore  scientifico   del   programma  e'   responsabile
dell'attuazione del  programma stesso nei  tempi e nei  modi indicati
all'atto della presentazione della domanda.
  L'universita' assegnataria, e congiuntamente e solidalmente tutti i
proponenti in  caso di  programmi interuniversitari, si  impegnano ad
eseguire nei confrontidel Ministero  dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica  le   attivita'  indicate  nei  prospetti
appositamente predisposti, assicurando l'operativita' del programma.
  Il  Ministero  dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  risponde esclusivamente  dell'erogazione del  contributo
assegnato ed  e' esente da  ogni responsabilita' nei  confronti degli
assegnatari e dei proponenti nonche' dei terzi in genere, per fatti o
situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attivita'.
  Il  Ministero  dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  puo'  autorizzare  il   recesso  di  un  proponente  dal
programma se  accettato da tutti gli  altri, a meno che  tale recesso
non modifichi  le condizioni in  base alle quali il  finanziamento e'
stato  erogato  e  sempreche'  gli  altri  proponenti  assicurino  la
continuazione in solido del programma.
  I  programmi saranno  dichiarati decaduti  dalla contribuzione  del
Ministero dell'universita' e della  ricerca scientifica e tecnologica
qualora, per fatti imputabili ai  soggetti proponenti, gli stessi non
vengano realizzati secondo le condizioni previste.
  Eventuali importi che il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica  e  tecnologica   dovesse  recuperare  dalle  Universita'
assegnatarie, potranno  essere compensati, in qualsiasi  momento, con
detrazione su  ogni altra erogazione  o contributo da  assegnare alla
medesima universita' anche in base ad altro titolo.
 7. Valutazione in itinere ed ex post.
  I coordinatori  scientifici dei  programmi di ricerca  previsti dal
presente decreto  e di  quelli gia'  in atto,  sono tenuti  a fornire
annualmente il rendiconto scientifico  e amministrativo dei programmi
cofinanziati, secondo  modalita' e forme stabilite  dalla commissione
dei garanti.
  Ad ogni bando,  la commissione dei garanti determina  i criteri per
l'individuazione  dei  programmi  da sottoporre  a  monitoraggio  per
verificare che il percorso scientifico del programma sia in linea con
gli obiettivi e con i tempi dichiarati.
  Ai soggetti  incaricati del monitoraggio dei  programmi di ricerca,
individuati dalla  commissione dei  garanti e nominati  dal Ministro,
viene riconosciuto un compenso forfetario, al lordo delle ritenute di
legge, di  L. 400.000 per ogni  anno di attivita' del  progetto e per
ogni unita' operativa afferente allo stesso.
  8.Spese per il funzionamento della commissione di garanzia.
  La  commissione di  garanzia,  per lo  svolgimento delle  attivita'
connesse ai propri compiti istituzionali, puo' avvalersi, nell'ambito
delle accertate  disponibilita' di bilancio, di  esperti informatici,
d'intesa con la commissione per  il sistema informativo del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.
  Il  compenso per  tali collaborazioni  e' determinato  in relazione
alle  differenziate  capacita'   professionali  ed  al  differenziato
impegno temporale richiesto, nella misura annua lorda non superiore a
L. 30.000.000 oltre  l'IVA ed altri oneri  eventualmente dovuti, come
per legge.
  L'incarico viene conferito con decreto  del Ministro per un periodo
non superiore all'anno finanziario.
  Esso  comporta  una  prestazione   da  eseguirsi  personalmente  in
correlazione  funzionale   con  la  commissione,  sulla   base  delle
direttive  del presidente,  nel rispetto  del segreto  d'ufficio, con
l'esclusione di  ogni attivita' incompatibile  o in contrasto  con la
natura dell'incarico stesso.
  L'incarico  puo' essere  revocato  anche prima  della scadenza  del
termine  con le  stesse modalita'  del conferimento,  fatto salvo  il
compenso per l'opera svolta.
  Nel decreto di conferimento dell'incarico va specificato l'oggetto,
l'entita'  del compenso,  da commisurare  alla durata,  ai contenuti,
alla natura delle prestazioni richieste.
  Nel caso di estranei alla pubblica amministrazione e' stipulato con
gli stessi, apposito  contratto di diritto privato con  il quale sono
disciplinati i  seguenti aspetti: la  durata del contratto,  che deve
essere equivalente a quella dell'incarico, la prestazione d'opera, la
verifica dei risultati da parte  della commissione, la retribuzione e
gli oneri accessori, come per  legge, le modalita' dell'erogazione, e
la facolta' di recesso delle parti,  fermo restando che la revoca del
provvedimento    di   incarico    costituisce   recesso    da   parte
dell'amministrazione; tali elementi, nel caso di dipendenti pubblici,
sono riportati nel decreto di conferimento dell'incarico.
  Per quanto non espressamente  previsto nella stipula del contratto,
si richiamano  le disposizioni di  cui agli articoli 2222  e seguenti
del codice civile.
 9. Copertura finanziaria.
  Le spese per i compensi e gli incarichi  di cui ai punti 3, 7 ed 8,
graveranno sul cap.  1170 (U.P.B. 2.1.1.0) dello  stato di previsione
della spesa  di questo Ministero  per l'esercizio finanziario  1998 e
sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
  Per gli incarichi retribuiti di cui al presente decreto conferiti a
dipendenti    di   amministrazioni    pubbliche   verra'    acquisita
l'autorizzazione   dell'amministrazione   di  appartenenza   prevista
dall'art. 26, comma 8, del decreto legislativo n. 80/1998.
 10. Richiesta di informazioni e modulistica.
  Chiarimenti ed informazioni potranno  essere richiesti al Ministero
dell'universita'  e   della  ricerca  scientifica  e   tecnologica  -
Dipartimento per gli affari economici - Ufficio III.
  Le istruzioni e la modulistica per formulare i programmi di ricerca
previsti dal  presente decreto  saranno rese disponibili  su supporto
informatico entro il mese di gennaio di ciascun anno.
  Il presente decreto, munito del  visto di registrazione della Corte
dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
   Roma, 3 dicembre 1998
                                                Il Ministro: Zecchino
Registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1998
Registro  n.  1  Universita'  e ricerca  scientifica  e  tecnologica,
  foglio n. 187