DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 1998, n. 489 

  Norme   di  attuazione   dello  statuto   speciale  della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 26  luglio 1976,  n. 752, in  materia di  composizione del
consiglio di amministrazione dei ruoli locali in provincia di Bolzano
e di nuove forme di partecipazione delle organizzazioni sindacali.
(GU n.15 del 20-1-1999)
 
 Vigente al: 4-2-1999  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670,  che   approva  il   testo  unico  delle   leggi  costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
  Visto l'articolo 22 del decreto  del Presidente della Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, concernente  il consiglio di amministrazione dei
ruoli locali in provincia di Bolzano;
  Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Sentita  1a  commissione  paritetica  per le  norme  di  attuazione
prevista dall'articolo 107, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
  Vista la  deliberazione del  Consiglio dei Ministri  adottata nella
riunione del 19 novembre 1998;
  Sulla  proposta del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri e  del
Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:
                               Art. 1.
  1. L'articolo  22 del  decreto del  Presidente della  Repubblica 26
luglio 1976, n. 752, e' sostituito dal seguente:
  "Art. 22.  - 1.  Per il  personale dei  ruoli locali  le competenze
attribuite  dalla   legge  ai   consigli  di  amministrazione   od  a
commissioni centrali o locali del personale comunque denominate, sono
esercitate da  un unico consiglio locale  di amministrazione composto
dal  commissario   del  Governo,  che   lo  presiede,  e   da  cinque
rappresentanti  dell'amministrazione  dello   Stato,  di  regola  con
qualifica di dirigente. Esso e' nominato, all'inizio di ogni biennio,
con decreto del commissario del  Governo, che garantisce una adeguata
rappresentanza dei gruppi linguistici italiano, tedesco e ladino.
  2. Con le stesse modalita' sono designati i membri supplenti.
  3. Il  presidente del  consiglio locale  di amministrazione  non ha
voto determinante.
  4. Partecipa al consiglio, con  funzione di relatore, senza diritto
di  voto,  un  funzionario  dell'ufficio unico  del  personale  delle
amministrazioni statali;  un funzionario dello stesso  ufficio svolge
le mansioni di segretario".
  2. Dopo il comma 1  dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976,  n. 752, introdotto dall'articolo 27
del  decreto legislativo  9 settembre  1997, n.  354, e'  aggiunto il
seguente comma:
  " 2.  Con i contratti  collettivi di cui  al comma 1  sono definite
altresi' le modalita' di  informazione delle organizzazioni sindacali
e  le   nuove  forme   di  partecipazione   delle  stesse   ai  sensi
dell'articolo 48 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29".
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 15 dicembre 1998
                              SCALFARO
                                   D'Alema,  Presidente del Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Bellillo, Ministro per gli  affari
                                  regionali
                                   Piazza,  Ministro  per la funzione
                                  pubblica
 Visto, il Guardasigilli: Diliberto