N. 2 ORDINANZA (Atto di promovimento) 22 ottobre 1998

                                 N. 2
  Ordinanza emessa il 22 ottobre  1998  dal  pretore  di  Catania  nel
 procedimento penale a carico di Zuccaro Francesca Anna
 Processo  penale  - Procedimento per decreto - Richiesta di emissione
    del decreto penale di condanna - Necessita', a  pena  di  nullita'
    della  richiesta  e  degli  atti  conseguenti,  di  previo  invito
    all'indagato a presentarsi per rendere  interrogatorio  -  Mancata
    previsione - Disparita' di trattamento rispetto ad ipotesi analoga
    - Violazione del principio di buon andamento della p.a.
 (C.P.P. 1988, art. 459 e segg.).
 (Cost., artt. 3 e 97).
(GU n.4 del 27-1-1999 )
                              IL PRETORE
   Letti  gli  atti del processo penale iscritto al n. 11983/1998 r.g.
 dib.  pendente  presso  questo  ufficio  nei  confronti  di   Zuccaro
 Francesca Anna, nata a Catania il 4 novembre 1971;
                             O s s e r v a
   L'imputata  e'  stata  rinviata a giudizio dal g.i.p. presso questo
 ufficio a seguito di rituale  e  tempestiva  opposizione  avverso  un
 decreto penale di condanna.
   Il  suo  difensore,  prima della discussione finale, ha eccepito la
 nullita' del decreto che ha disposto il giudizio, perche'  lo  stesso
 non   e'   stato   preceduto  dall'invito  a  comparire  per  rendere
 l'interrogatorio.
   Il p.m. di udienza si e' associato alla suddetta eccezione.
   Cio' premesso, il giudicante rileva che la legge 16 luglio 1997, n.
 234, ha introdotto un'ipotesi di nullita' del decreto di citazione  a
 giudizio  davanti  al  pretore,  se lo stesso non sia stato preceduto
 dall'invito  a  comparire  per  rendere  l'interrogatorio  ai   sensi
 dell'art.  375 c.p.p.
   Si  tratta  di  una  nullita'  testualmente  riferita  (per  quanto
 riguarda il giudizio pretorile) al solo decreto di citazione previsto
 dall'art.  555 c.p.p., mentre nulla e' stato stabilito  espressamente
 per  il  decreto  dispone  il giudizio emesso dal g.i.p. a seguito di
 opposizione a decreto penale di condanna.
   Puo' pertanto verificarsi che due  persone,  imputate  in  distinti
 processi  di  un  reato  della stessa specie, ricevano un trattamento
 distinto, secondo che il p.m. scelga,  in  maniera  discrezionale  ed
 insindacabile  in sede giurisdizionale, di esercitare l'azione penale
 seguendo una delle due modalita'.
   Nel primo caso la persona sottoposta ad indagini preliminari potra'
 infatti prospettare  all'organo  inquirente  le  proprie  ragioni  ad
 addurre  elementi a discolpa prima dell'esercizio dell'azione penale,
 con la possibilita' che il p.m., ravvisandone gli estremi, chieda  al
 g.i.p. la emissione di un decreto di archiviazione; nel secondo caso,
 invece, l'indagato potra' trovarsi, senza essere stato posto in grado
 di  difendersi  preventivamente,  di fronte ad un decreto penale gia'
 emesso e non  potra'  piu'  ottenere  l'archiviazione  della  propria
 posizione,  ne'  avra' alcun meccanismo processuale per "costringere"
 il p.m.  ad assumere l'interrogatorio prima del giudizio.
   L'imputato, in questa seconda ipotesi,  se  vorra'  prospettare  le
 proprie ragioni difensive dovra' necessariamente proporre opposizione
 avverso  il  decreto  penale  e  chiedere  al  g.i.p. l'emissione del
 decreto che dispone il giudizio.
   In altri termini, due situazioni potenzialmente  identiche  vengono
 trattate    in    maniera   difforme,   senza   alcuna   apprezzabile
 giustificazione logica e giuridica e dunque in maniera irragionevole.
   Se l'imputato puo' difendersi  in  entrambe  le  situazioni,  nella
 seconda  ipotesi  le  condizioni per l'esercizio di tale diritto sono
 piu' gravose e la stessa pubblica amministrazione, lato sensu intesa,
 subisce un pregiudizio, nella misura in cui e'  necessario  celebrare
 un  pubblico  dibattimento (con i costi ed i tempi che cio' comporta)
 per definire situazioni processuali che avrebbero, in ipotesi, potuto
 trovare una definizione  anticipata  con  una  richiesta  (e  con  un
 decreto) di archiviazione.
   Non  puo' dunque ritenersi manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale degli artt. 459 e seguenti c.p.p.,  nella
 parte  in  cui  non  prevedono  che  il  p.m., prima di richiedere la
 emissione di un decreto penale di condanna, debba contestare il fatto
 alla persona sottoposta ad  indagini  preliminari  con  un  invito  a
 comparire  per  rendere  l'interrogatorio; i parametri di riferimento
 costituzionale vanno ravvisati, per quanto gia' detto, negli artt.  3
 e 97 della Carta.
   La questione e' rilevante nel processo in corso, posto che  la  sua
 soluzione  comporta  differenti valutazioni in ordine alla ritualita'
 dell'esercizio dell'azione penale.
                                P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e ss. della legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara
 rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita'
 costituzionale  degli  artt.  459  e seguenti c.p.p., con riferimento
 agli artt. 3  e  97  della  Costituzione,  nella  parte  in  cui  non
 prevedono la nullita' della richiesta di decreto penale di condanna e
 degli  atti  conseguenti  (decreto  penale  e  decreto che dispone il
 giudizio a seguito di opposizione) ove gli stessi non siano preceduti
 dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio  notificato  nei
 confronti della persona sotto/sposta alle indagini preliminari.
   Sospende  il giudizio in corso ed ordina la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
   Dispone che la presente  ordinanza,  che  viene  letta  in  udienza
 pubblica, venga notificata a cura della cancelleria al Presidente del
 Consiglio  dei  Ministri  e comunicata al Presidente della Camera dei
 deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica.
     Catania, addi' 5 ottobre 1998
                         Il pretore: Cavallaro
 99C0004