N. 3 ORDINANZA (Atto di promovimento) 6 aprile 1998- 4 gennaio 1999

                                 N. 3
  Ordinanza   emessa   il   6   aprile   1998  (pervenuta  alla  Corte
 costituzionale il 4 gennaio 1999)
  dal tribunale per i minorenni di Palermo  sul  reclamo  proposto  da
 p.m. contro il tribunale per i minorenni di Palermo
 Ordinamento  penitenziario  -  Misure  alternative  alla detenzione -
    Revoca dell'affidamento in prova al  servizio  sociale  -  Effetto
    preclusivo  alla  concessione  di  altri  benefici  (nella specie:
    permesso premio) -    Applicabilita'  ai  condannati  minorenni  -
    Lesione  dei  principi della finalita' rieducativa della pena e di
    protezione dell'infanzia e della gioventu'.
 (Legge 26 luglio 1975,  n.  354,  art.  58-quater,  secondo  e  terzo
    comma).
 (Cost., artt. 27 e 31).
(GU n.4 del 27-1-1999 )
                     IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
   Ha  emesso  la  seguente  ordinanza sciogliendo la riserva espressa
 all'udienza odierna;
                             O s s e r v a
   Avendo il magistrato di sorveglianza in sede  -  con  provvedimento
 del  30  marzo 1998 - concesso a F. M. nato a Palermo il 30 settembre
 1977 un permesso premio, pur se era stato  dal  competente  tribunale
 per i minorenni, con ordinanza del 15 luglio 1996, revocata la misura
 alternativa   dell'affidamento  in  prova  al  servizio  sociale,  il
 procuratore della  Repubblica  proponeva  reclamo  innanzi  a  questo
 tribunale  di  sorveglianza  chiedendo  la  revoca  del provvedimento
 perche' adottato in dispregio a quanto disposto dall'art.  58-quater,
 secondo e terzo comma, legge n. 354/1975.
   Alla  odierna  udienza  ha, tuttavia, prodotto memoria con la quale
 chiede  di  sollevare  questione  di  illegittimita'   costituzionale
 dell'articolo   in  oggetto  nella  parte  in  cui  risulta  in  atto
 applicabile anche ai condannati di eta' minore. Richiesta, alla quale
 si e' la difesa del F. associata, che va dal tribunale accolta.
   Posto, infatti, che l'art, 79 della legge n. 354/1975  dispone  che
 le  norme  relative all'ordinamento penitenziario in essa previste si
 applicano anche nei confronti dei condannati  minori  degli  anni  18
 sottoposti  a  misura  penale  sino  a  che  non sara' per gli stessi
 provveduto con apposita legge:
     che, non essendo quest'ultima intervenuta, continua la  normativa
 in esame ad applicarsi anche ai minori di eta';
     che,  conseguentemente, per come dal pubblico ministero rilevato,
 non  avrebbe  potuto  il  magistrato  di  sorveglianza  concedere  il
 permesso  premio  al  F.  essendo  stata  nei  confronti del medesimo
 revocata la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale  nei
 termini ostativi previsti dall'art. 54-quater, secondo e terzo comma,
 legge n. 354/1975;
     che  deve  ritenersi  che  tale  divieto,  applicato  ai  minori,
 confligga con i principi - costituzionalmente garantiti  dagli  artt.
 31  e 27 e tutelati dalla dichiarazione dell'ONU del 29 novembre 1985
 e dall'art.  40 della Convenzione sui diritti del  fanciullo  del  20
 novembre  1989  -  che  ispirano  il diritto minorile che e' volto al
 recupero ed alla risocializzazione dei minori devianti, esigenze  che
 comportano  la  necessita'  di  differenziazione  del trattamento dei
 medesimi rispetto ai detenuti adulti  ed  escludono  che  possa  agli
 stessi applicarsi un rigido automatismo;
     che  ha  piu'  volte  la Corte costituzionale, in applicazione di
 tali principi  ed  in  relazione  ad  altre  analoghe  problematiche,
 sottolineato  come  l'assoluta  parificazione  tra adulti e minori in
 questa  materia  possa  confliggere  con  le  esigenze  di  specifica
 individualizzazione  e  di flessibilita' del trattamento del detenuto
 minorenne (sentenze n. 125 del 1992, 109  del  1997)  dichiarando  la
 incostituzionalita'  di  quelle  norme che tale individualizzazione e
 flessibilita' non consentono e precisando, in  particolare,  come  un
 rigido  automatismo  che impedisca qualsiasi valutazione da parte del
 giudice   della   condotta   del   minore   e   qualsiasi    prognosi
 individualizzata circa l'idoneita' e le efficacia risocializzante, in
 concreto,   della   misura,   induce   a  ritenere  irrimediabilmente
 compromesse le specifiche esigenze - alle quali  si  e'  fatto  sopra
 riferimento - che devono informare il diritto penale minorile;
     che,  essendo,  per  quanto  esposto,  la  questione nel presente
 procedimento rilevante e non  manifestamente  infondata,  va  sospesa
 ogni  decisione  e  vanno  gli atti inviati alla Corte costituzionale
 affinche' si pronunci in merito;
                                P. Q. M.
   Sospesa ogni decisione, ordina trasmettersi  gli  atti  alla  Corte
 costituzionale   affinche'  si  pronunci  in  merito  alla  sollevata
 eccezione di incostituzionalita'.
     Palermo, addi' 6 aprile 1998
                      Il presidente est.: Lalomia
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