N. 5 ORDINANZA (Atto di promovimento) 30 ottobre 1998

                                 N. 5
  Ordinanza  emessa  il 30 ottobre 1998 dal tribunale di Lamezia Terme
 nel procedimento penale a carico di Taverna Antonio ed altri
 Processo penale  -  Dibattimento  -  Esame  di  persona  imputata  in
    procedimento connesso - Esercizio della facolta' di non rispondere
    -  Lettura  dei verbali contenenti le dichiarazioni rese nel corso
    delle indagini preliminari -  Preclusione  salvo  l'accordo  delle
    parti  -    Disparita'  di  trattamento  sotto  diversi  profili -
    Incidenza sul  diritto  di  difesa  -  Lesione  del  principio  di
    indipendenza del giudice.
 (C.P.P.  1988,  art.  513,  comma  2, modificato dalla legge 7 agosto
    1997, n. 267, art. 1).
 (Cost., artt. 3, 24 e 101, secondo comma).
(GU n.4 del 27-1-1999 )
                             IL TRIBUNALE
   Ha emesso la seguente ordinanza nel processo penale iscritto al  n.
 156/1996  r.g.  trib.  a  carico  di Taverna Antonio, Curcio Tonino e
 Trovato Franco, imputati in concorso tra loro e con Astuto Alessandro
 nel reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990;
   Rilevato che, nel corso del dibattimento odierno,  il  sig.  Astuto
 Alessandro,  imputato  di  reato  connesso  ai sensi dell'art. 210 in
 relazione all'art. 12, lett. a) c.p.p. in procedimento gia'  definito
 mediante  sentenza  di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444
 c.p.p., in data 1 ottobre 1996, si e' avvalso della facolta'  di  non
 rispondere  e  che  e' mancato l'accordo del difensore dei coimputati
 Taverna e Trovato per dare lettura delle deposizioni rese dall'Astuto
 al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari, e cio' in
 applicazione dell'art. 513, comma 2, come modificato dalla  legge  n.
 267/1997;
   Ritenuto  che  sulla base delle fonti di prova indicate nel decreto
 che dispone il giudizio e  delle  richieste  di  prova  avanzate  dal
 pubblico  ministero  ed  ammesse dal tribunale, le dichiarazioni rese
 dall'Astuto  potrebbero  assumere  carattere  decisivo,  per  cui  la
 questione   di   illegittimita'   costituzionale  appare  chiaramente
 rilevante;
   Ritenuto che la disciplina contenuta nella  suddetta  norma  appare
 costituzionalmente   illegittima  sotto  vari  profili,  per  cui  il
 tribunale intende sollevare d'ufficio la relativa questione;
   Ritenuto, in particolare, che la norma in esame contrasta:
     a) con  l'art.  101,  secondo  comma,  della  Costituzione,  come
 interpretato  dalla  sentenza della Corte costituzionale n. 88 del 12
 maggio 1982, in quanto il libero convincimento del giudice  non  puo'
 essere  subordinato alla volonta' o all'interesse dei singoli, il che
 avverrebbe  qualora  l'utilizzabilita'  delle   dichiarazioni   venga
 subordinata alla esclusiva valutazione del coimputato;
     b)  con  l'art.  24 della Costituzione, nel senso che la facolta'
 concessa dalla norma processuale in esame a  ciascuna  parte  di  non
 prestare il consenso alla lettura di dichiarazioni rese dall'imputato
 di  reato connesso paralizza o, comunque, riduce il diritto di difesa
 della parte civile e degli altri coimputati che vi abbiano consentito
 in previsione degli effetti favorevoli ottenibili dalla lettura;
     c) con l'art. 3 della Costituzione, in  quanto  i  commi  1  e  2
 dell'art.    513  c.p.p., pur contemplando situazioni sostanzialmente
 uguali  (dichiarazioni  rese  dal  coimputato  e  dichiarazioni  rese
 dall'imputato di reato connesso), le disciplinano in materia diversa,
 nel  senso  che  le  prime sono utilizzabili nei confronti di ciascun
 coimputato consenziente, mentre le seconde sono utilizzabili solo con
 il consenso di tutti gli interessati; in quanto,  inoltre,  crea  una
 ragionevole  disparita'  di trattamento rispetto alla utilizzabilita'
 di dichiarazioni rese da testimoni irriperibili, deceduti  o  che  si
 rifiutino  di  rispondere  ovvero  rendano  dichiarazioni difformi da
 quelle rese in precedenza (v. artt. 512 e 500, quarto comma, c.p.p.);
 in quanto, infine, viene  concessa  una  minore  tutela  al  prossimo
 congiunto  che  nel  dibattimento  si  avvalga  della facolta' di non
 rispondere,  aprendo  cosi'  la  possibilita'  alla   lettura   delle
 dichiarazioni  rese  nel  corso  delle indagini preliminari (art. 512
 c.p.p.; v. Corte costituzionale  n.  179  del  1994),  rispetto  alla
 disciplina  relativa  alla  lettura  di precedenti dichiarazioni rese
 dall'imputato di reato connesso,  che  nel  dibattimento  si  avvalga
 della facolta' di non rispondere;
                                P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 134 della Costituzione e 23 e ss., legge 11 marzo
 1953, n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli
 artt. 3, 24 e 101, secondo comma, della Costituzione, la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art.  513,  secondo  comma,  c.p.p.,
 come modificato dall'art. 1, legge 7 agosto 1997, n. 267;
   Sospende  il  processo  e  dispone  la trasmissione degli atti alla
 Corte costituzionale;
   Ordina che a cura della cancelleria  la  presente  ordinanza  venga
 notificata all'imputato ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 venga  comunicata  ai  Presidenti delle Camere e del Parlamento della
 Repubblica;
     Lamezia Terme, addi' 30 ottobre 1998
                        Il presidente: Frontera
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