N. 4 SENTENZA 18 - 21 gennaio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Poste  e  telegrafi  -  Responsabilita'  dell'amministrazione  per i
 servizi  di  bancoposta,  servizi  postali  e   telecomunicazioni   -
 Risarcimento del danno determinato da grave ritardo nell'espletamento
 del  servizio  di  vaglia telegrafico - Esclusione - Possibilita' del
 risarcimento per il grave e colpevole ritardo -  Non  fondatezza  nei
 sensi di cui in motivazione.
 
 (D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, art. 6).
 
 (Cost., artt. 2, 3 e 41).
 
(GU n.4 del 27-1-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
  Giudici:  prof.  Cesare  MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv.
 Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.  Riccardo  CHIEPPA,  prof.
 Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof. Valerio ONIDA,   prof. Carlo MEZZANOTTE,
 avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof.  Piero  Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Sentenza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R.
 29  marzo  1973,  n.  156  (Approvazione  del   testo   unico   delle
 disposizioni  legislative  in  materia  postale,  di  bancoposta e di
 telecomunicazioni), promosso con ordinanza emessa il  6  giugno  1997
 dal  tribunale di Roma, nel procedimento civile vertente tra Vittorio
 Macchioni e il  Ministero  delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,
 pervenuta  alla  Corte costituzionale il 21 gennaio 1998, iscritta al
 n. 68  del  registro  ordinanze  1998  e  pubblicata  nella  Gazzetta
 Ufficiale  della  Repubblica  n.  7,  prima serie speciale, dell'anno
 1998;
   Udito nella camera di  consiglio  del  1  luglio  1998  il  giudice
 relatore Cesare Mirabelli;
                           Ritenuto in fatto
   1.  - Nel corso di un giudizio promosso nei confronti del Ministero
 delle poste e delle telecomunicazioni per il risarcimento  del  danno
 causato dal ritardato pagamento di un vaglia telegrafico, che sarebbe
 stato recapitato diciassette giorni dopo la spedizione, con ordinanza
 emessa  il  6  giugno  1997  il  tribunale  di  Roma ha sollevato, in
 riferimento  agli  artt.  2,  3 e 41 della Costituzione, questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo 1973,  n.
 156  (Approvazione  del testo unico delle disposizioni legislative in
 materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),  nella  parte
 in  cui  esclude la responsabilita' per il servizio postale di vaglia
 telegrafico  e,  in  particolare,  per  l'ipotesi  di  grave  ritardo
 nell'espletamento dello stesso servizio.
   La  disposizione  denunciata  stabilisce  che l'amministrazione non
 incontra alcuna responsabilita' per i servizi postali, di  bancoposta
 e  delle  telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti espressamente
 stabiliti dalla legge.
   Avendo le Poste - italiane ente succeduto all'amministrazione delle
 poste, per effetto della trasformazione disposta dall'art.  6,  comma
 1,  del d.-l. 1 dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni,
 nella legge 29 gennaio 1994, n. 71 - eccepito che,  indipendentemente
 dall'entita' del ritardo, l'art. 6 del d.P.R. n. 156 del 1973 esclude
 ogni  responsabilita',  il  tribunale  di  Roma,  ritenendo  di dover
 applicare questa norma, reputa che essa stabilisca una  anacronistica
 situazione di privilegio e determini una ingiustificata disparita' di
 trattamento.   Lo stesso giudice ricorda che e' stata gia' dichiarata
 la   illegittimita'   costituzionale   della   stessa    disposizione
 denunciata:   sia   nella   parte   in   cui   essa   stabiliva   che
 l'amministrazione non e' tenuta  al  risarcimento  dei  danni,  oltre
 all'indennita' di cui all'art. 28 dello stesso codice postale e delle
 telecomunicazioni,   in   caso   di  perdita  o  di  manomissione  di
 raccomandate con le quali siano stati spediti vaglia cambiari  emessi
 in commutazione di debiti dello Stato (sentenza n. 303 del 1988); sia
 nella  parte  in  cui  disponeva  che  il concessionario del servizio
 telefonico  non  e'  tenuto  al  risarcimento  dei   danni   per   le
 interruzioni  del  servizio  dovute a sua colpa (sentenza n. 1104 del
 1988)  e  per  le  erronee  indicazioni  nell'elenco  degli  abbonati
 (sentenza n. 456 del 1994).
   La  questione si porrebbe, ora, in termini analoghi per il servizio
 postale di vaglia telegrafico. Anzi, la nuova qualificazione di  ente
 pubblico  economico del gestore del servizio postale accentuerebbe il
 carattere e l'impronta privatistica di tale servizio, che  a  maggior
 ragione   sarebbe  da  ritenere  inconciliabile  con  limitazioni  di
 responsabilita' non piu' giustificabili ne' logicamente sostenibili.
                         Considerato in diritto
   1. -   La  questione  di  legittimita'  costituzionale  investe  la
 disciplina  della  responsabilita'  per il servizio postale di vaglia
 telegrafico.  Il tribunale di Roma ritiene che l'art. 6 del d.P.R. 29
 marzo 1973, n. 156, stabilendo  che  l'amministrazione  non  incontra
 alcuna  responsabilita'  per i servizi postali, di bancoposta e delle
 telecomunicazioni fuori dei casi e dei limiti stabiliti dalla  legge,
 escluda  il  risarcimento  del  danno  determinato  da  grave ritardo
 nell'espletamento  del  servizio  di  vaglia  telegrafico  e  sia  in
 contrasto con gli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione.
   2. - La questione non e' fondata, nei sensi di seguito precisati.
   2.1.   -   Nell'esaminare   le   disposizioni   che   limitano   la
 responsabilita' dell'amministrazione delle poste per danni  cagionati
 agli   utenti,   la   giurisprudenza  costituzionale  ha  piu'  volte
 considerato  superata  la  concezione  amministrativa  del   servizio
 postale,    che   consentiva   di   collegare   le   limitazioni   di
 responsabilita'  alla  necessita'  di  garantire  la discrezionalita'
 dell'Amministrazione.  In  presenza  di  un  servizio  organizzato  e
 gestito  in forma di impresa ed improntato a criteri di economicita',
 il rapporto con gli utenti assume carattere contrattuale e  perde  le
 connotazioni  autoritative, venendo cosi' progressivamente assimilato
 alla disciplina di diritto comune.
   Nella regolamentazione della responsabilita' per il  danno  causato
 agli utenti per inadempimenti inerenti ai servizi erogati, viene meno
 il  rilievo  un  tempo  attribuito  ai  profili soggettivi, attinenti
 all'amministrazione, all'ente o alla societa' che li gestisce, mentre
 diventano decisivi i profili oggettivi, relativi alle caratteristiche
 proprie di ciascun  servizio,  che  possono  anche  giustificare  una
 disciplina  speciale  che, nel rispetto della ragionevolezza, limiti,
 senza escluderla del tutto, la responsabilita' per l'esecuzione delle
 prestazioni contrattualmente dovute da chi  fornisce  i  servizi.  In
 base  a  questi  criteri,  per  i  servizi  di bancoposta, che non si
 discostano per struttura e funzione  dagli  analoghi  servizi  propri
 dell'attivita' bancaria, si e' ritenuta non giustificata l'esclusione
 generalizzata   di     qualsiasi  responsabilita'  per  il  colpevole
 inadempimento da parte dell'amministrazione postale (sentenza n.  463
 del 1997).
   2.2. - Per quanto specificamente si riferisce alla disciplina della
 responsabilita'  per  grave ritardo nell'espletamento del servizio di
 vaglia  telegrafico,  che  e'  posta  ad  oggetto  del  giudizio   di
 legittimita'    costituzionale,    il    codice   postale   e   delle
 telecomunicazioni  (approvato  con  il  d.P.R.  n.  156   del   1973)
 attribuisce   rilievo   all'osservanza   delle  norme  stabilite  dal
 regolamento  generale  dei   servizi   postali   e   di   bancoposta:
 l'amministrazione  e'  liberata  da  ogni  responsabilita'  quando il
 pagamento delle somme ad essa affidate dagli  utenti  sia  effettuato
 con  l'osservanza  delle  norme  stabilite  da tale regolamento (art.
 102). E' da intendere che il pagamento  non  riguardi  solo  la  fase
 terminale  del  servizio,  consistente  nella  materiale consegna del
 denaro al destinatario, ma comprenda anche la disciplina  relativa  a
 quanto  sia preordinato a tale consegna, giacche' il pagamento ad una
 persona e  presso  un  ufficio  designati  dal  mittente  costituisce
 l'oggetto  stesso  del  servizio  di  vaglia  postali (art. 104 dello
 stesso codice postale). La responsabilita'  dell'Amministrazione  e',
 dunque,  esclusa  quando siano osservate le norme che disciplinano il
 servizio,  quali  risultano   dall'apposito   regolamento   e   dalle
 istruzioni da esso richiamate.
   Il  regolamento  di esecuzione del libro terzo del codice postale e
 delle telecomunicazioni (servizi di  bancoposta),  approvato  con  il
 d.P.R.  1 giugno 1989, n. 256, stabilisce che i vaglia che dispongono
 i pagamenti per telegrafo (art. 28,  comma  5)  siano  recapitati  ai
 destinatari  nei  modi  e nelle forme previsti dalle istruzioni (art.
 48). Queste ultime, oltre che regolamentare le modalita' di  consegna
 al  destinatario  del  telegramma-avviso (art. 80), prevedono anche i
 termini di consegna, i tempi  e  i  mezzi  di  recapito  (art.  121).
 Quando  la  mancata o ritardata consegna avvenga per cause imputabili
 all'amministrazione, i termini previsti dalle istruzioni, cui  rinvia
 il  regolamento, assumono rilievo ai fini non solo del rimborso delle
 tasse, ma anche della responsabilita' dell'amministrazione,  giacche'
 se  essa  non  rispetta  le  norme  stabilite dal regolamento e dalle
 istruzioni  non puo' essere liberata da responsabilita' (art. 102 del
 codice postale).
   La disposizione denunciata, nel contesto  normativo  nel  quale  si
 colloca, non esclude pertanto la responsabilita' dell'Amministrazione
 postale  per  il  grave  e  colpevole  ritardo  nell'espletamento del
 servizio  di  vaglia  telegrafico.  Essendo  dunque   possibile   una
 interpretazione  che supera il contrasto con i parametri indicati per
 la verifica della legittimita' costituzionale, questa interpretazione
 deve essere preferita.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
 di legittimita' costituzionale dell'art. 6 del d.P.R. 29 marzo  1973,
 n.  156  (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative
 in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), sollevata,
 in riferimento agli artt. 2, 3 e 41 della Costituzione, dal Tribunale
 di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Mirabelli
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0053