N. 10 ORDINANZA 18 - 21 gennaio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Imposte  in  genere  -  Tassa di circolazione - Veicoli azionati con
 motori diesel - Esenzione dalla soprattassa  -  Requisiti  tecnici  -
 Criteri di esonero - Ragionevolezza - Manifesta infondatezza.  fo on
 
 (D.-L.  30  agosto  1993,  n.  331,  art.  65, comma 5 convertito con
 modificazioni nella legge 29 ottobre 1993, n. 427; legge 28  dicembre
 1995, n. 549, art. 3, comma 149).  fo on
 
 (Cost., art. 3).  fo on
 
(GU n.4 del 27-1-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  prof.  Fernando  SANTOSUOSSO,  avv. Massimo VARI,
 dott.  Cesare  RUPERTO,  dott.  Riccardo   CHIEPPA,   prof.   Gustavo
 ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido
 NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 65, comma 5,
 del decreto-legge  30  agosto  1993,  n.  331  (Armonizzazione  delle
 disposizioni  in  materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole,
 sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in  materia  di  IVA
 con  quelle  recate  da  direttive  CEE e modificazioni conseguenti a
 detta armonizzazione, nonche' disposizioni concernenti la  disciplina
 dei  centri  autorizzati  di  assistenza  fiscale,  le  procedure dei
 rimborsi d'imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi d'impresa fino
 all'ammontare  corrispondente  al  contributo   diretto   lavorativo,
 l'istituzione  per  il  1993  di un'imposta erariale straordinaria su
 taluni  beni  ed  altre  disposizioni  tributarie),  convertito,  con
 modificazioni,  nella  legge  29  ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3,
 comma  149,  della  legge  28  dicembre  1995,  n.  549  (Misure   di
 razionalizzazione  della  finanza  pubblica),  promosso con ordinanza
 emessa il 21 marzo 1997 dal giudice di pace di Eboli nel procedimento
 civile vertente tra Schiavo  Pietro  Gerardo  e  il  Ministero  delle
 finanze  ed  altro,  iscritta al n. 335 del registro ordinanze 1997 e
 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  n.  25,  prima
 serie speciale, dell'anno 1997;
   Udito  nella  camera  di consiglio dell'11 novembre 1998 il giudice
 relatore Massimo Vari;
   Ritenuto che il giudice di pace di  Eboli,  con  ordinanza  del  21
 marzo  1997  (R.O. n. 335 del 1997) - emessa nel corso di un giudizio
 proposto,   nei   confronti   dell'amministrazione   finanziaria    e
 dell'Automobile  club  d'Italia,  da  Schiavo  Pietro  Gerardo per la
 restituzione  della  soprattassa  annuale dovuta a favore dello Stato
 per i veicoli azionati con motore diesel, ai sensi  dell'art.  8  del
 decreto-legge  8  ottobre  1976,  n.  691 - ha sollevato questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 65, comma 5, del  decreto-legge
 30  agosto 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia
 di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande  alcoliche,
 sui  tabacchi  lavorati  e  in  materia  di  IVA con quelle recate da
 direttive CEE e modificazioni  conseguenti  a  detta  armonizzazione,
 nonche' disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati
 di   assistenza   fiscale,   le  procedure  dei  rimborsi  d'imposta,
 l'esclusione  dall'ILOR  dei  redditi  d'impresa  fino  all'ammontare
 corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il
 1993  di  un'imposta  erariale  straordinaria su taluni beni ed altre
 disposizioni tributarie), convertito, con modificazioni, nella  legge
 29  ottobre  1993,  n.  427  e dell'art. 3, comma 149, della legge 28
 dicembre 1995, n. 549  (Misure  di  razionalizzazione  della  finanza
 pubblica),  nella  parte  in  cui  non  prevedono  l'esenzione  dalla
 predetta soprattassa per i veicoli immatricolati anteriormente  al  3
 febbraio  1992,  nonostante l'annotazione sulla carta di circolazione
 della loro conformita' alla direttiva comunitaria 91/441 CEE;
     che, ad avviso del giudice rimettente, le denunciate disposizioni
 pongono in  essere  una  disparita'  di  trattamento  fra  cittadini,
 censurabile ai sensi dell'art. 3 della Costituzione.
   Considerato  che  le  norme  di  cui trattasi prevedono l'esenzione
 dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,
 n. 691, solo per i veicoli, azionati con motori diesel, immatricolati
 dal  3  febbraio  1992,  i   quali   presentino   requisiti   tecnici
 corrispondenti  ai  limiti  di  emissione  ed  alle  altre  modalita'
 previste dal decreto del Ministro dell'ambiente del 28 dicembre 1991,
 di recepimento della direttiva CEE n. 91/441,  disponendo,  al  tempo
 stesso, che la sussistenza dei medesimi requisiti tecnici deve essere
 annotata nella carta di circolazione;
     che,  secondo  la  giurisprudenza costituzionale, le disposizioni
 legislative  concernenti  agevolazioni  e   benefici   tributari   di
 qualsiasi  specie,  quali che ne siano le finalita', costituiscono il
 frutto di scelte discrezionali  del  legislatore,  sicche'  la  Corte
 stessa non puo' estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo
 esige  la ratio dei benefici stessi (v. sentenze n. 431 del 1997 e n.
 86 del 1985);
     che, nel caso di specie, la scelta del legislatore di  esonerare,
 dalla soprattassa di cui all'art. 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976,
 n.  691,  i veicoli immatricolati dal 3 febbraio 1992 si ispira, come
 messo in evidenza anche dalla relazione che accompagna il disegno  di
 legge  di  conversione del citato decreto-legge n. 331 del 1993, allo
 scopo di "sollecitare gli automobilisti a sostituire  le  autovetture
 con  motori tradizionali con analoghi veicoli muniti di motori diesel
 meno inquinanti";
     che,  con  la  indicazione  della  data  del  3  febbraio   1992,
 corrispondente  a  quella  originariamente  prevista  in  materia dal
 decreto-legge 1 febbraio 1992, n. 47, poi decaduto, e da vari  altri,
 del  pari  non  convertiti, che ad esso seguirono, si e' anche inteso
 sanare le situazioni degli  automobilisti  che  non  avevano,  a  suo
 tempo, versato la soprattassa;
     che,  attese le finalita' perseguite, le disposizioni denunciate,
 in  relazione  ai  limiti  temporali  di  riferimento,  non  appaiono
 irragionevoli,  onde  la  questione,  a  prescindere da ogni problema
 riguardante la competenza, in subjecta materia del giudice rimettente
 (v.  art.  9  del  codice  di  procedura   civile),   va   dichiarata
 manifestamente infondata.
   Visti  gli  artt.  26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara la manifesta infondatezza della questione di  legittimita'
 costituzionale  dell'art.  65,  comma  5,  del decretolegge 30 agosto
 1993, n. 331 (Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte
 sugli  oli  minerali,  sull'alcole,  sulle  bevande  alcoliche,   sui
 tabacchi  lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive
 CEE e  modificazioni  conseguenti  a  detta  armonizzazione,  nonche'
 disposizioni  concernenti  la  disciplina  dei  centri autorizzati di
 assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi d'imposta, l'esclusione
 dall'ILOR dei redditi d'impresa fino all'ammontare corrispondente  al
 contributo   diretto   lavorativo,   l'istituzione  per  il  1993  di
 un'imposta  erariale  straordinaria   su   taluni   beni   ed   altre
 disposizioni  tributarie), convertito, con modificazioni, nella legge
 29 ottobre 1993, n. 427 e dell'art. 3,  comma  149,  della  legge  28
 dicembre  1995,  n.  549  (Misure  di razionalizzazione della finanza
 pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 3  della  Costituzione,
 dal giudice di pace di Eboli, con l'ordinanza in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                          Il redattore: Vari
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0059