N. 12 ORDINANZA 18 - 21 gennaio 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Fallimento   -   Periodo   intercorrente   tra   la  pubblicazione  e
 l'affissione   della   sentenza   -   Effetti   del   fallimento    -
 Inopponibilita'  ai  terzi  che in buona fede siano stati destinatari
 degli atti compiuti dal fallito o autori di pagamento ricevuti  dallo
 stesso  -  Identica  questione  gia' dichiarata infondata dalla Corte
 (vedi sentenza n. 234/1998) - Manifesta infondatezza.
 
 (R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 44).
 
 (Cost., art. 3).
 
(GU n.4 del 27-1-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, dott. Cesare RUPERTO, dott.  Riccardo  CHIEPPA,
 prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, avv. Fernanda CONTRI,
 prof.  Guido  NEPPI  MODONA,  prof.  Piero  Alberto  CAPOTOSTI, prof.
 Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita' costituzionale  dell'art.  44  del  regio
 decreto  16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento, del
 concordato  preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e   della
 liquidazione coatta amministrativa), promossi con ordinanze emesse il
 14  maggio  1998  dalla  Corte  d'appello di Venezia nel procedimento
 civile vertente tra Italo Regazzo s.r.l. e il Fallimento Penzo Angelo
 Restauri s.a.s., iscritta al n. 536 del  registro  ordinanze  1998  e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 29, prima
 serie  speciale, dell'anno 1998 ed il 18 luglio 1998 dal Tribunale di
 Roma nel procedimento civile vertente tra il Fallimento SARED  s.p.a.
 e Ballini Simonetta, iscritta al n. 809 del registro ordinanze 1998 e
 pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 44, prima
 serie speciale, dell'anno 1998;
   Udito nella camera di consiglio del 10  dicembre  1998  il  giudice
 relatore Annibale Marini;
   Ritenuto  che  la  Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del 14
 maggio  1998  ha  sollevato,  in   riferimento   all'art.   3   della
 Costituzione,  questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 44
 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina  del  fallimento,
 del  concordato  preventivo, dell'amministrazione controllata e della
 liquidazione coatta amministrativa), nella parte in  cui  tale  norma
 non  prevede che gli effetti del fallimento - quanto meno nel periodo
 intercorrente tra la  pubblicazione  e  l'affissione  della  relativa
 sentenza  -  non  siano opponibili ai terzi che, in buona fede, siano
 stati destinatari  degli  atti  compiuti  dal  fallito  o  autori  di
 pagamenti ricevuti dallo stesso;
     che  identica  questione,  in  riferimento  al medesimo parametro
 costituzionale,  e'  stata  sollevata  dal  Tribunale  di  Roma,  con
 ordinanza del 18 luglio 1998;
     che  a  parere dei giudici rimettenti la disposizione denunciata,
 nel  disporre  che  i  pagamenti  ricevuti  dal   fallito   dopo   la
 pubblicazione  (attraverso il deposito in cancelleria) della sentenza
 dichiarativa  di  fallimento  sono  immediatamente   inefficaci   nei
 confronti  dei  creditori  anche  prima  dell'affissione  (alla porta
 esterna del Tribunale) ai sensi dell'art. 17 della legge fallimentare
 e senza che rilevi la buona fede del solvens si porrebbe in contrasto
 con il  principio  di  eguaglianza  sussunto  sotto  l'art.  3  della
 Costituzione, in quanto:
     a)   non   discriminerebbe,   quanto  meno  nel  periodo  tra  la
 pubblicazione  e  l'affissione   della   sentenza   dichiarativa   di
 fallimento,  tra  coloro  che  abbiano  avuto rapporti con il fallito
 quelli consapevoli e quelli non consapevoli di detta dichiarazione;
     b)  discriminerebbe  senza  ragionevole  motivo,  e  pur  essendo
 analoga  la  loro  situazione  psicologica,  coloro che abbiano avuto
 rapporti con il fallito prima della  dichiarazione  di  fallimento  e
 coloro   che  abbiano  avuto  rapporti  con  il  fallito  dopo  detta
 dichiarazione, in  quanto  mentre  i  primi  possono  far  valere  la
 ignoranza   dello   stato  di  dissesto  ai  fini  della  revocatoria
 fallimentare, i secondi non possono far valere la mancata  conoscenza
 dell'intervenuta   pubblicazione   della   sentenza  dichiarativa  di
 fallimento  ai  fini  dell'opponibilita'  dei  pagamenti  ricevuti  o
 eseguiti;
   Considerato  che,  avendo  ad  oggetto  le  due ordinanze questioni
 identiche,  i  relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere  decisi
 congiuntamente;
     che  questa  Corte,  con  sentenza  n.  234  del  1998,  ha  gia'
 dichiarato non fondata una questione identica a  quella  oggetto  del
 presente giudizio;
     che  nelle ordinanze di rimessione non vengono prospettati motivi
 nuovi o diversi rispetto a quelli gia' esaminati da questa Corte;
     che  pertanto  la questione deve essere dichiarata manifestamente
 infondata;
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87  e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti  i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza   della
 questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  44  del regio
 decreto 16  marzo  1942,  n.  267  (Disciplina  del  fallimento,  del
 concordato   preventivo,  dell'amministrazione  controllata  e  della
 liquidazione  coatta  amministrativa),  sollevata,   in   riferimento
 all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Venezia e dal
 Tribunale di Roma con le ordinanze in epigrafe.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1999.
                        Il Presidente: Granata
                         Il redattore: Marini
                       Il cancelliere: Fruscella
   Depositata in cancelleria il 21 gennaio 1999.
                       Il cancelliere: Fruscella
 99C0061