FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

COMUNICATO

Avviso agli obbligazionisti
(GU n.22 del 28-1-1999)

  Dal 1 gennaio 1999 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le
seguenti cedole d'interesse relative al semestre lugliodicembre 1998:
  cedola  n. 19  del prestito  obbligazionario 1989/1999  indicizzato
nella misura del 2,95% al lordo dell'imposta sostitutiva del 12,50%;
  cedola  n.  16  del  prestito  obbligazionario  1990/2000  a  tasso
variabile  con premio  di rimborso  nella misura  del 2,70%  al lordo
dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
  San Paolo Imi S.p.a. - Banca nazionale del lavoro S.p.a. - Banco di
Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia  S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. -
Banca monte dei paschi di  Siena S.p.a.- UniCredito italiano S.p.a. -
Banca di  Roma S.p.a.  (Gruppo Cassa  di risparmio  di Roma)  - Banca
commerciale  italiana  S.p.a. -  Cassa  di  risparmio di  Calabria  e
Lucania  S.p.a. -  Banca  popolare  di Novara  S.r.l.  - Istituto  di
credito delle  casse di risparmio  italiane S.p.a. -  Banca nazionale
dell'agricoltura S.p.a. - Cassa di risparmio delle provincie lombarde
S.p.a.  - Rolo  Banca 1473  S.p.a. -  Banca fideuram  S.p.a. -  Banca
popolare di Sondrio S.r.l. - Credito artigiano S.p.a.
 Prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato.
   Si comunica inoltre che:
  a)  per le  obbligazioni di  istituti di  credito mobiliare  di cui
all'art. 4, punto A, del regolamento  del prestito, il tasso annuo di
rendimento, pari  alla media aritmetica semplice  dei rendimenti medi
effettivi  lordi di  ottobre  e  novembre 1998  e'  risultato pari  a
4,730%;
  b)  per  i  BOT  semestrali,  di  cui  all'art.  4,  punto  B,  del
regolamento del  prestito, il  tasso annuo  di rendimento,  pari alla
media  aritmetica semplice  dei  rendimenti  lordi corrispondenti  ai
prezzi  di assegnazione  delle aste  tenutesi nei  mesi di  ottobre e
novembre 1998, e' risultato pari a 3,830%;
  c) la media aritmetica risulta,  pertanto, pari a 4,28% equivalente
al tasso semestrale del 2,11758%.
  In conseguenza, a  norma dell'art. 4 del  regolamento del prestito,
per  effetto dell'arrotondamento  per eccesso  allo 0,05%  o multiplo
piu'  vicino  e  della  maggiorazione dello  0,40%,  le  obbligazioni
frutteranno  per il  semestre gennaiogiugno  1999, scadenza  l luglio
1999,  cedola  n.  20,  un  interesse lordo  del  2,55%  pari  ad  un
rendimento del 2,2313% al netto dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
Prestito obbligazionario 1990/2000 a  tasso variabile con premio di
    rimborso.
   Si comunica inoltre che:
  a) per il  campione di titoli pubblici di cui  all'art. 4, punto A,
del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla
media  aritmetica semplice  dei rendimenti  effeffivi annui  lordi di
ottobre e novembre 1998 e' risultato pari a 4,1415%;
  b)  per  i  BOT  semestrali,  di  cui  all'art.  4,  punto  B,  del
regolamento del  prestito, il  tasso annuo  di rendimento,  pari alla
media  aritmetica semplice  dei  rendimenti  lordi corrispondenti  ai
prezzi  di assegnazione  delle aste  tenutesi nei  mesi di  ottobre e
novembre 1998, e' risultato pari a 3,9675%;
  c)  la   media  aritmetica   risulta,  pertanto,  pari   a  4,0545%
equivalente al tasso semestrale del 2,0071%.
  In conseguenza, a  norma dell'art. 4 del  regolamento del prestito,
per  effetto  dell'arrotondamento  allo  0,05% piu'  vicino  e  della
maggiorazione  dello  0,25%,  le   obbligazioni  frutteranno  per  il
semestre gennaiogiugno 1999, scadenza 1 luglio 1999, cedola n. 17, un
interesse lordo del 2,25% pari  ad un rendimento dell'1,969% al netto
dell'imposta sostitutiva del 12,50%.
  N.B. -  Ai sensi  dell'art. 2,  comma 12,  della legge  23 dicembre
1996, n. 662, tutte le emissioni obbligazionarie delle Ferrovie dello
Stato sono da  intendersi a tutti gli effetti debito  dello Stato; la
Ferrovie  dello  Stato  S.p.a.  ne  effettua  la  gestione  in  nome,
nell'interesse e  per conto  del Ministero del  Tesoro, ai  sensi del
decreto  del Ministero  del tesoro  n. 146206  del 21  marzo 1997.  I
rendimenti  dei  BOT   sono  calcolati  ai  sensi   dell'art.  2  del
decreto-legge  19 settembre  1986,  n. 556,  convertito  in legge  17
novembre 1986, n. 759.