Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.22 del 28-1-1999)
IL RETTORE Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168; Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341; Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; Veduto il decreto ministeriale 16 maggio 1997; Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1995 relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per il triennio 1996-1998; Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia; Veduto il parere favorevole del Consiglio nazionale universitario in data 12 novembre 1998; Veduta la nota ministeriale 27 novembre 1998 di autorizzazione; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Veduta la nota d'indirizzo del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1; Veduto che lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Pavia, emanato con decreto rettorale del 12 settembre 1996, pubblicato sul supplemento ordinario n. 158 della Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1996, non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento e' previsto nel regolamento didattico di Ateneo; Considerato che nelle more dell'approvazione e di emanazione del regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico piu' sopra citato e approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni; Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello statuto contenente gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pavia approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 373 del vigente testo dello statuto, al titolo X e con scorrimento automatico degli articoli successivi, viene inserita la scuola di specializzazione in genetica medica secondo il seguente articolato che sostituisce integralmente quello rubricato sotto il titolo "Scuola di specializzazione in citogenetica umana": Art. 1. - La scuola di specializzazione in genetica medica risponde alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica e dell'area della diagnostica di laboratorio. Art. 2. - La scuola ha lo scopo di formare medici specialisti nel settore professionale della genetica medica. A partire dal terzo anno sono previsti due indirizzi: indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia; indirizzo tecnico - lauree di ammissione: medicina e chirurgia e scienze biologiche. Art. 3. - La scuola rilascia il titolo di specialista in genetica medica. Art. 4. - Il corso ha la durata di 4 anni. Art. 5. - Concorrono al funzionamento della scuola le strutture della facolta' di medicina e chirurgia con sede amministrativa presso la sezione di biologia generale e genetica medica del dipartimento di patologia umana ed ereditaria, via Forlanini, 14 - Pavia, e quelle del Servizio sanitario nazionale individuate nei protocolli d'intesa di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il relativo personale universitario appartenente ai settori scientificodisciplinari di cui alla tabella A) e quello dirigente del Servizio sanitario nazionale delle corrispondenti aree funzionali e discipline. Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi a ciascun anno e' di 8. Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi settori scientificodisciplinari. A. Area propedeutica: Obiettivo: lo specializzando deve apprendere le conoscenze fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare riguardo alle patologie genetiche, cromosomiche e multifattoriali applicabili alla genetica medica. Deve inoltre acquisire le basi teoricopratiche della consulenza di genetica e del laboratorio di genetica. Settori: E05A Biochimica, E11X Genetica, E13X Biologia applicata, F01X Statistica medica, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale, F22B Medicina legale. B. Area tecnico metodologica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali teoriche e le tecniche dei settori di laboratorio di genetica medica, particolarmente in ambito molecolare, citogenetico, immunogenetico e le relative applicazioni cliniche a scopo diagnostico e prognostico. Settori: E13X Biologia applicata, F03X Genetica medica, F04A Patologia generale. C. Area geneticoclinica. Obiettivo: lo specializzando deve acquisire le conoscenze di base necessarie alla valutazione genealogica, epidemiologica, alla nalisi dei modelli di trasmissione per la diagnosi e la formulazione di prognosi di rischio individuale e riproduttivo. Deve inoltre acquisire quelle competenze cliniche indispensabili per un adeguato approccio al paziente affetto da patologie genetiche. Settori: F01X Statisitca medica, F03X Genetica medica, F04C Oncologia medica, F20X Ostetricia e ginecologia, F22B Medicina legale. Standard complessivo di addestramento professionalizzante. La tesi di specializzazione potra' essere svolta su argomento relativo alle materie del corso di specializzazione. Gli specializzandi per essere ammessi all'esame di diploma, debbono aver adempiuto ai seguenti obblighi, in relazione all'indirizzo seguito: 1. Indirizzo medico. Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita': partecipazione all'attivita' di 50 casi di consulenza genetica con responsabilita' diretta alla diagnostica; espletamento delle consulenze stesse; partecipazione all'attivita' e all'interpretazione di 10 analisi di citogenetica, 10 analisi di genetica molecolare e 10 analisi di immunogenetica, discusse con il docente. Durante tutto il corso di specializzazione devono essere previste frequenza in reparti clinici per il completamento della preparazione geneticoclinica dello specializzando. 2. Indirizzo tecnico. Per considerare l'accreditamento formativo (lezioni teoriche ed esperienza diretta) e permettere l'assunzione progressiva di responsabilita': esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica; esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare; esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica; refertazione delle analisi stesse. Pavia, 12 gennaio 1999 Il rettore: Schmid