UNIVERSITA' DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 12 gennaio 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.22 del 28-1-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto il regio  decreto-legge 20 giugno 1935,  n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto il  regio decreto 30  settembre 1938, n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Veduto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
  Veduto il decreto ministeriale 16 maggio 1997;
  Veduta la legge 15 maggio 1997, n. 127;
  Veduto il decreto del Presidente  della Repubblica 30 dicembre 1995
relativo all'approvazione del piano di sviluppo delle universita' per
il triennio 1996-1998;
  Vedute  le  proposte  di  modifica dello  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi di Pavia;
  Veduto il  parere favorevole del Consiglio  nazionale universitario
in data 12 novembre 1998;
  Veduta la nota ministeriale 27 novembre 1998 di autorizzazione;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduta la  nota d'indirizzo del Ministero  dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 16 giugno 1998, n. 1;
  Veduto che lo statuto di  autonomia dell'Universita' degli studi di
Pavia,  emanato   con  decreto  rettorale  del   12  settembre  1996,
pubblicato sul supplemento ordinario  n. 158 della Gazzetta Ufficiale
n. 224 del 24 settembre  1996, non contiene gli ordinamenti didattici
e che  il loro inserimento  e' previsto nel regolamento  didattico di
Ateneo;
  Considerato che  nelle more  dell'approvazione e di  emanazione del
regolamento didattico di Ateneo le modifiche relative all'ordinamento
degli  studi dei  corsi  di  laurea, di  diploma  e  delle scuole  di
specializzazione  vengono operate  sul  vecchio  statuto, emanato  ai
sensi dell'art. 17 del testo unico  piu' sopra citato e approvato con
regio  decreto 14  ottobre  1926,  n. 2130,  e  modificato con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;
  Considerata la necessita' di procedere ad una riarticolazione dello
statuto contenente gli ordinamenti didattici  dei corsi di laurea, di
diploma e delle scuole di specializzazione;
                              Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di  Pavia  approvato  e
modificato con  i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 373 del vigente testo  dello statuto, al titolo X e con
scorrimento automatico  degli articoli successivi, viene  inserita la
scuola  di specializzazione  in genetica  medica secondo  il seguente
articolato che  sostituisce integralmente  quello rubricato  sotto il
titolo "Scuola di specializzazione in citogenetica umana":
  Art. 1. - La scuola di specializzazione in genetica medica risponde
alle norme generali delle scuole di specializzazione dell'area medica
e dell'area della diagnostica di laboratorio.
  Art. 2. -  La scuola ha lo scopo di  formare medici specialisti nel
settore professionale della genetica medica. A partire dal terzo anno
sono previsti due indirizzi:
  indirizzo medico - laurea di ammissione: medicina e chirurgia;
  indirizzo tecnico  - lauree di  ammissione: medicina e  chirurgia e
scienze biologiche.
  Art. 3. -  La scuola rilascia il titolo di  specialista in genetica
medica.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 4 anni.
  Art. 5.  - Concorrono  al funzionamento  della scuola  le strutture
della facolta' di medicina e chirurgia con sede amministrativa presso
la sezione di biologia generale e genetica medica del dipartimento di
patologia umana  ed ereditaria, via  Forlanini, 14 - Pavia,  e quelle
del Servizio sanitario nazionale  individuate nei protocolli d'intesa
di cui all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 502/1992 ed il
relativo    personale   universitario    appartenente   ai    settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella A) e quello dirigente del
Servizio sanitario  nazionale delle corrispondenti aree  funzionali e
discipline.
  Art. 6. - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere
ammessi a ciascun anno e' di 8.
Tabella  A   - Aree  di addestramento professionalizzante  e relativi
settori scientificodisciplinari.
A. Area propedeutica:
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
fondamentali di genetica, di statistica, di biologia, con particolare
riguardo  alle patologie  genetiche,  cromosomiche e  multifattoriali
applicabili  alla genetica  medica.  Deve inoltre  acquisire le  basi
teoricopratiche  della consulenza  di genetica  e del  laboratorio di
genetica.
  Settori: E05A  Biochimica, E11X Genetica, E13X  Biologia applicata,
F01X  Statistica   medica,  F03X  Genetica  medica,   F04A  Patologia
generale, F22B Medicina legale.
B. Area tecnico metodologica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
fondamentali teoriche  e le  tecniche dei  settori di  laboratorio di
genetica medica, particolarmente  in ambito molecolare, citogenetico,
immunogenetico   e  le   relative  applicazioni   cliniche  a   scopo
diagnostico e prognostico.
  Settori:  E13X  Biologia  applicata,  F03X  Genetica  medica,  F04A
Patologia generale.
C. Area geneticoclinica.
  Obiettivo: lo  specializzando deve acquisire le  conoscenze di base
necessarie alla valutazione  genealogica, epidemiologica, alla nalisi
dei  modelli di  trasmissione per  la diagnosi  e la  formulazione di
prognosi  di   rischio  individuale  e  riproduttivo.   Deve  inoltre
acquisire quelle  competenze cliniche indispensabili per  un adeguato
approccio al paziente affetto da patologie genetiche.
  Settori:  F01X  Statisitca  medica,   F03X  Genetica  medica,  F04C
Oncologia  medica,  F20X  Ostetricia  e  ginecologia,  F22B  Medicina
legale.
  Standard complessivo di addestramento professionalizzante.
  La  tesi  di specializzazione  potra'  essere  svolta su  argomento
relativo alle materie del corso di specializzazione.
  Gli specializzandi per essere ammessi all'esame di diploma, debbono
aver  adempiuto  ai  seguenti obblighi,  in  relazione  all'indirizzo
seguito:
   1. Indirizzo medico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
  partecipazione all'attivita' di 50  casi di consulenza genetica con
responsabilita' diretta alla diagnostica;
   espletamento delle consulenze stesse;
  partecipazione all'attivita' e all'interpretazione di 10 analisi di
citogenetica,  10 analisi  di  genetica molecolare  e  10 analisi  di
immunogenetica, discusse con il docente.
  Durante tutto  il corso di specializzazione  devono essere previste
frequenza in reparti clinici  per il completamento della preparazione
geneticoclinica dello specializzando.
   2. Indirizzo tecnico.
  Per  considerare l'accreditamento  formativo  (lezioni teoriche  ed
esperienza   diretta)  e   permettere  l'assunzione   progressiva  di
responsabilita':
   esecuzione diretta di 30 analisi di citogenetica;
  esecuzione diretta di 30 analisi di genetica molecolare;
   esecuzione diretta di 30 analisi di immunogenetica;
   refertazione delle analisi stesse.
    Pavia, 12 gennaio 1999
                                                   Il rettore: Schmid