DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 dicembre 1998 

  Modificazioni al decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri
6 agosto  1998 recante: "Ordinamento transitorio  delle strutture del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
(GU n.23 del 29-1-1999)

                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Vista la  legge 23 agosto 1988,  n. 400, ed in  particolare, l'art.
21, comma 3;
  Visto  l'art.  8  del  decreto-legge   23  ottobre  1996,  n.  543,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;
  Visto il decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri in data
6 agosto  1998, recante "Ordinamento transitorio  delle strutture del
Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 3 luglio 1997, n.
520;
  Considerata  l'opportunita' di  apportare  al suddetto  ordinamento
transitorio modifiche  di adattamento  al programma di  attivita' del
nuovo Governo;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Al  decreto del Presidente  del Consiglio dei Ministri  6 agosto
1998, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'art. 2, il comma 1 e' cosi' sostituito:
  " 1. Il presente decreto disciplina le seguenti strutture generali:
l'ufficio  stampa   e  del   portavoce;  l'ufficio   del  consigliere
diplomatico;  l'ufficio  del   consigliere  militare;  l'ufficio  del
cerimoniale; l'ufficio  di segreteria del Consiglio  dei Ministri; il
dipartimento per gli affari  giuridici e legislativi; il dipartimento
per il  coordinamento amministrativo; il dipartimento  per gli affari
economici;  il dipartimento  degli affari  generali e  del personale;
l'ufficio bilancio e contabilita'; l'ufficio servizi amministrativi e
tecnici; l'ufficio per l'informatica,  la telematica e la statistica;
l'ufficio del  segretario generale; l'ufficio del  sovrintendente; il
servizio  per  il  controllo  interno; l'ufficio  di  segreteria  del
comitato  per  le  pensioni   privilegiate  ordinarie;  l'ufficio  di
segreteria della Conferenza Statocitta' ed autonomie locali.";
  b)  all'art.  4,   comma  2,  sono  soppresse  le   parole  "e  del
dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali";
  c) all'art. 4, comma 3,  alle parole "del dipartimento del bilancio
e dei  servizi amministrativi e  tecnici" sono sostituite  le parole:
"dell'ufficio  bilancio  e  contabilita',  dell'ufficio  dei  servizi
amministrativi e tecnici, dell'ufficio del sovrintendente";
  d)  all'art.  8,  comma  1,  l'ultimo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente:   "Nell'ambito  dell'ufficio,   opera,   in  posizione   di
autonomia,  il  servizio per  il  coordinamento  della produzione  di
materiali di armamento che cura i compiti in materia attribuiti dalla
legge  9  luglio 1990,  n.  185.  Al  servizio  e' preposto  il  capo
dell'ufficio.";
  e) all'art. 12, comma 1, le parole  "articoli 13, 14, 15 e 16" sono
sostituite dalle seguenti: "articoli 13, 14 e 15";
    f) gli articoli 15 e 16 sono sostituiti dal seguente:
  "Art.  15  (Dipartimento   per  gli  affari  economici)   .  1.  Il
Dipartimento per  gli affari economici  opera in materia  di: analisi
macroeconomiche, con  riferimento anche  alla finanza pubblica  ed al
mercato del  lavoro; provvedimenti economico finanziari  di carattere
generale; attivita' di concertazione del Governo con le parti sociali
e monitoraggio sul conseguimento degli obiettivi economico finanziari
programmati;  occupazione,  in  riferimento anche  all'attuazione  ed
aggiornamento   del  protocollo   sulle  politiche   dei  redditi   e
dell'occupazione  nelle  aree  depresse;   interventi  per  le  crisi
aziendali  e  per  l'attuazione  degli  strumenti  di  programmazione
negoziale;  rapporti  con  le  parti  sociali  e  le  amministrazioni
pubbliche interessate.
  2. Il  Dipartimento per gli  affari economici comprende  i seguenti
uffici:
   ufficio per il coordinamento dell'attivita' economica;
   ufficio per la finanza pubblica;
   ufficio per lo sviluppo e l'occupazione.
  3.  L'ufficio  per  il coordinamento  dell'attivita'  economica  si
articola nei seguenti servizi:
  servizio coordinamento e valutazione attivita' di Governo;
  servizio attivita' produttive, ricerca e innovazione tecnologica;
  servizio politica economica internazionale e fondi Unione europea.
  4.  L'ufficio per  la  finanza pubblica  si  articola nei  seguenti
servizi:
   servizio coordinamento finanza pubblica;
   servizio stato sociale;
   servizio documentazione economica e statistica.
  5.  L'ufficio  per lo  sviluppo  e  l'occupazione si  articola  nei
seguenti servizi:
   servizio mercato del lavoro;
   servizio sviluppo del territorio;
   servizio mercati finanziari e assetto dei mercati.";
    g) l'art. 18 e' sostituito dai seguenti:
  "Art.  18  (Ufficio  bilancio  e contabilita')  .  -  1.  L'ufficio
bilancio  e   contabilita'  provvede   agli  adempimenti   di  natura
finanziaria,  patrimoniale e  contabile relativi  all'attivita' della
Presidenza.
  2.  L'ufficio  bilancio e  contabilita'  si  articola nei  seguenti
servizi:
   servizio bilancio;
   servizio spese di funzionamento e gestioni varie;
   servizio cassa ed erogazione spese diverse.
  Art. 18-bis (Ufficio per i servizi amministrativi e tecnici) . - 1.
L'ufficio  per  i  servizi  amministrativi e  tecnici  provvede  alla
stipulazione dei contratti per  l'acquisizione dei beni strumentali e
dei  servizi inerenti  allo svolgimento  dell'attivita' di  istituto,
nonche' alla  loro gestione, con  esclusione di quelli  informatici e
telematici. Nell'ambito dell'ufficio opera il centralino telefonico.
    2. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
   servizio immobili;
   servizio contratti;
   servizio impianti;
   servizio automezzi.";
  h) all'art.  20, comma 3, gli  ultimi due periodi sono  soppressi e
sostituiti  dal  seguente:  "All'ufficio   fa  capo  il  servizio  di
accettazione  della  corrispondenza.  Il  comma  5  dell'art.  20  e'
sostituito   dal  seguente:   "Nell'ambito   dell'ufficio  opera   la
segreteria speciale";
    i) l'art. 20, comma 4, e' sostituito dal seguente:
  " 4. L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
   servizio coordinamento interno;
   servizio di supporto alle funzioni istituzionali;
   servizio di supporto alle funzioni strumentali;
  servizio   dati   del   programma   di   Governo   e   monitoraggio
dell'attuazione.";
    l) dopo l'art. 20, e' inserito il seguente articolo:
  "Art. 20-bis (Ufficio del sovrintendente) . - 1. L'ufficio assicura
la tempestiva  realizzazione delle esigenze strumentali  e logistiche
del  presidente e  di altre  autorita' residenti  presso la  sede del
Governo  e  cura il  mantenimento  e  il  decoro della  stessa  sede.
L'ufficio si articola nei seguenti servizi:
   servizio di intendenza;
  servizio di assistenza alle esigenze strumentali del presidente.";
    m) all'art. 21, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
  " 4. Alla  direzione del servizio e' preposto  un collegio composto
da  tre membri  nominati  con decreto  del  presidente tra  dirigenti
generali  o  equiparati,  docenti universitari,  esperti  esterni  di
comprovata professionalita'.  Con il medesimo decreto  e' nominato il
presidente del collegio".
  2.  Il presente  decreto sara'  trasmesso ai  competenti organi  di
controllo  e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, 31 dicembre 1998
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1999
  Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 21