Acidificazione dei prodotti vinicoli arricchiti precedentemente con mosti ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province di Treviso e Verona.(GU n.23 del 29-1-1999)
IL DIRETTORE GENERALE delle politiche comunitarie e internazionali Visto il regolamento CEE n. 822/87 del Consiglio del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto, in particolare, l'art. 21 del regolamento CEE il quale prevede che negli anni caratterizzati da condizioni climatiche eccezionali gli Stati membri possono autorizzare l'acidificazione dei prodotti vitivinicoli nelle zone viticole CIb CII e CIII; Tenuto conto che la regione Veneto - Direzione generale per le politiche agricole strutturali e di mercato ha segnalato che nel territorio delle province di Treviso e Verona si sono verificate condizioni climatiche tali da rendere necessario, nella corrente campagna vitivinicola, acidificare i prodotti vinicoli che siano stati precedentemente arricchiti con mosti concentrati e con mosti concentrati rettificati nel rispetto di quanto previsto ai paragrafi 2 e 3 dell'art. 21 del regolamento CEE n. 822/87; Tenuto conto del parere espresso dalla commissione U.E. con la nota interpretativa n. 40923 del 28 ottobre 1998 che recita: "E' lecito, alla luce del disposto dell'art. 21, paragrafo 3, praticare l'arricchimento per aumentare il titolo alcolometrico naturale avvalendosi dei metodi indicati all'art. 19 per i prodotti di cui al paragrafo 1, lettera a) e b) dello stesso articolo e sottoporre ulteriormente ad acidificazione il vino ottenuto dalla fermentazione di tale prodotto, alla condizione prevista dall'art. 21"; Decreta: Articolo unico 1. Nella campagna 1998/99 e' consentito acidificare i vini i cui mosti sono stati precedentemente sottoposti ad arricchimento ed ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole delle province di Treviso e Verona. 2. Le operazioni di acidificazione debbono essere effettuate secondo le modalita' ed i limiti massimi previsti della regolamentazione comunitaria e nazionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 1999 Il direttore generale reggente: Salvo