REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 3 agosto 1998, n. 47 

Legge  regionale n. 36/1998 calendario venatorio 1998/1999. Modifiche
ed integrazioni
(GU n.5 del 30-1-1999)

  (Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 29
                         del 12 agosto 1998)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
  Al  termine  del  primo  comma dell'art. 8 della legge regionale 14
luglio 1998, n. 36 aggiungere di seguito:
  "La  Giunta  regionale  puo'   altresi'   consentire,   nei   laghi
artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo
da   appostamento  fisso,  all'alzavola,  al  germano  reale  e  alla
marzaiola".
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione.  E'  fatto  obbligo  a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
  Firenze, 3 agosto 1998
                                CHITI
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale il  30
giugno  1998  ed  e'  stata vistata dal Commissario del Governo il 27
luglio 98.