LA GIUNTA REGIONALE
Vista la legge 29 giugno 1939, n 1497, sulla tutela delle bellezze
naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio
decreto 3 giugno 1940, n. 1357;
Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n 616, con cui sono state delegate alle regioni a
statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione
delle bellezze naturali;
Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-ter;
Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi'
come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n.
18;
Vista la deliberazione di giunta regionale n IV/3859 del 10
dicembre 1985 avente per oggetto "Individuazione delle aree di
particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985,
n. 431";
Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859
del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel
quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui
all'art. 1-bis della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali
ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a
specifico e motivato provvedimento amministrativo ex lege 29 giugno
1939, n. 1497, ovvero ope legis in forza degli elenchi di cui
all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle
quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilita' ed
immodificabilita' dello stato dei luoghi previsto dall'art 1-ter
della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani
paesistici;
Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26
aprile 1988, avente per oggetto "Criteri e procedure per rilascio
dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497,
per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare
interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8
agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre
1985";
Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27
maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i
criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7
della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata
deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di
riconosciuta rilevanza economicosociale;
Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del
25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale
paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27
maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dall'art. 18 della legge
regionale 9 giugno l997, n. 18;
Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5
dicembre 1997, avente per oggetto "Approvazione di rettifiche,
integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del
progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con
D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997";
Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo
temporaneo di immodificabilita' di cui all'art. 1-ter della legge n.
431/1985 opera sino all'entrata in vigore del piano territoriale
paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che,
pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;
Considerato, comunque, che l'adozione del piano territoriale
paesistico regionale, pur non facendo venir meno il regime di cui
all'art. 1-ter della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario
verificare la compatibilita' dello stralcio con il piano adottato, in
quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88,
costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;
Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di
un'improrogabile necessita' di realizzare opere di particolare
rilevanza pubblica, ovvero economicosociale, in aree per le quali,
seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste
un'esigenza assoluta di immodificabilita', puo' predisporre un
provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro
individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati
tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed
economicosociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio
paesisticoambientale conforme all'adottato piano territoriale
paesistico;
Preso atto che il dirigente del servizio riferisce e il direttore
generale conferma quanto segue:
che in data 6 agosto 1998 e' pervenuta l'istanza del comune di
Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), di richiesta di stralcio
delle aree ai sensi dell'art. 1-ter della legge n. 431/1985 per la
costruzione di una autorimessa intenta e per l'asportazione di
terreno dal lato nordest per risanamento igienico, da parte del sig.
Medolago Luigi;
che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario
competente, cosi' come risulta dalla relazione agli atti del
servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di
immodificabilita' tali da giustificare la permanenza del vincolo di
cui all'art. 1-ter della legge 8 agosto 1985, n. 431;
Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene
che vada riconosciuta la necessita' di realizzare l'opera di cui
trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti
interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una
rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non puo' esimersi
dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati
al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta
assogettata;
Dato atto che la presente deliberazione non e' soggetta a controllo
ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio
1997;
Tutto cio' premesso;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
Delibera:
1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area
ubicata in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII (Bergamo), mappale
n. 1580, sub 701-702-703, per la sola parte interessata e necessaria
all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 12,
individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del l0
dicembre 1985, per la costruzione di una autorimessa interrata e per
l'asportazione di terreno dal lato nordest per il risanamento
igienico, da parte del sig. Medolago Luigi;
2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al
precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 12, individuato con
la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;
3) di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3
giugno 1940, n. 1357, e nel bollettino ufficiale della regione
Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge
regionale 27 maggio 1985, n. 57, cosi' come modificato dalla legge
regionale 12 settembre 1986, n. 54.
Milano, 18 dicembre 1998
Il segretario: Sala