Modificazioni allo statuto dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.(GU n.29 del 5-2-1999)
IL MINISTRO DELLA DIFESA Visto l'art. 16 del codice civile; Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 1948, n. 1303, con il quale e' stata riconosciuta la personalita' giuridica ed approvato lo statuto dell'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, concernente l'attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli e modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri; Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione dell'Opera anzidetta in data 10 giugno 1998; Ravvisata l'opportunita' di approvare le modifiche allo statuto del predetto sodalizio, deliberate dal consiglio di amministrazione nella riunione del 23 aprile 1998; Decreta: Art. 1. Le lettere l) e m) dell'art. 10 dello statuto dell'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, sono sostituite dalle seguenti: " l) da un militare del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri in servizio a Roma, Consigliere"; " m) da un militare del ruolo dei sovrintendenti o del ruolo degli appuntati e dei carabinieri in servizio a Roma, Consigliere". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 ottobre 1998 Il Ministro: Andreatta