MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 26 gennaio 1999, n. 7 

  Decreto  legislativo   23  ottobre   1998,  n.   410.  Disposizioni
correttive ed  integrative dei decreti legislativi  25 febbraio 1995,
n.  77, e  15  settembre  1997, n.  342,  in  materia di  ordinamento
finanziario e contabile degli enti locali.
(GU n.30 del 6-2-1999)
 
 Vigente al: 6-2-1999  
 

                                   Ai prefetti della Repubblica
                                   A tutte le province
                                   A tutti i comuni
                                   A tutte le comunita' montane
                                     e, per conoscenza:
                                   Alla Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri - Dipartimento  per la
                                    funzione  pubblica  e  gli affari
                                  regionali
                                   Alla Corte  dei  conti  -  Sezione
                                  enti locali
                                   Al   Ministero   del  tesoro,  del
                                  bilancio  e  della  programmazione
                                    economica  -  Dipartimento  della
                                  Ragioneria  generale  dello  Stato
                                    I.GE.S.P.A.  -  Dipartimento  del
                                  Tesoro - Servizio II
                                   Alla      Banca     d'Italia     -
                                  Amministrazione centrale - Servizio
                                  rapporti con il Tesoro
                                    Al  Ministero  delle  finanze   -
                                  Dipartimento    delle   entrate   -
                                  Direzione    centrale    per     la
                                  fiscalita' locale
                                  Alla Cassa depositi e prestiti
                                  Al  commissario  dello  Stato nella
                                  regione siciliana
                                   Al  rappresentante   del   Governo
                                  nella regione sarda
                                   Al   rappresentante   del  Governo
                                  nella regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Al    presidente    della    giunta
                                  regionale Valle d'Aosta
                                  Ai   commissari del  Governo  delle
                                  province  autonome  di Trento  e
                                   Bolzano
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                    Agli      uffici  regionali    di
                                  riscontro      amministrativo   del
                                  Ministero  dell'interno - Presso le
                                  prefetture   dei   capoluoghi    di
                                  regione
                                  Alla        Scuola        superiore
                                  dell'Amministrazione         civile
                                  dell'interno
                                  All'A.N.C.I.
                                  All'U.P.I.
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'Istituto      nazionale      di
                                  statistica
                                  All'Associazione bancaria italiana
 1. Premessa.
  Il decreto  legislativo 23 ottobre  1998, n. 410,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  - serie generale -  n. 280 del 30  novembre 1998,
contiene  disposizioni  correttive  ed   integrative  in  materia  di
contabilita' ed equilibrio finanziario  degli enti locali, nonche' in
tema  di risanamento  degli  enti  locali in  stato  di dissesto.  Il
provvedimento e' stato  emanato in base alla  delega recata dall'art.
2,  comma  22, della  legge  16  giugno 1998,  n.  191,  il quale  ha
introdotto  un comma  aggiuntivo, il  comma 7-bis,  all'art. 9  della
legge 15 maggio 1997, n. 127.
  La  presente   circolare  e'   stata  predisposta,   sentito  anche
l'Osservatorio  permanente per  l'attuazione  della  legge 15  maggio
1997,  n.  127,   per  fornire  chiarimenti  in   ordine  alle  nuove
disposizioni normative, le quali recano modifiche testuali al decreto
legislativo  25  febbraio 1995,  n.  77,  in materia  di  ordinamento
finanziario e contabile, nonche' alcune disposizioni transitorie.
  Per quanto attiene all'oggetto  degli interventi normativi possiamo
distinguere le disposizioni  del decreto legislativo n.  410 del 1998
in:
  a)  nuove  norme in  materia  di  organizzazione, programmazione  e
gestione;
  b)  nuove  norme  in  materia  di  risanamento  degli  enti  locali
dissestati;
    c) nuove disposizioni di carattere generale.
  2.Nuove  norme  in  materia  di  organizzazione,  programmazione  e
gestione.
  2.1 Disciplina ed organizzazione del servizio finanziario.
  L'articolo 3, comma 1, del previgente testo del decreto legislativo
n.  77   del  1995   prevedeva  che  l'organizzazione   del  servizio
finanziario o  di ragioneria, o qualificazione  corrispondente, degli
enti  locali  fosse  disciplinato  dal  regolamento  di  contabilita'
dell'ente  stesso, di  competenza dell'organo  consiliare per  quanto
attiene ad approvazione e modifiche. L'art. 1 del decreto legislativo
correttivo che si commenta ha previsto, invece, con modifica testuale
al  predetto art.  3, che  l'organizzazione del  servizio finanziario
dell'ente  locale  trovi  la  sua  fonte  normativa  nel  regolamento
sull'ordinamento  degli uffici  e  dei servizi,  di competenza  della
Giunta ai sensi dell'art. 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990,
n. 142, come modificato dalla legge n. 127 del 1997.
  In tal  modo, si riconduce  in un unico strumento  regolamentare la
disciplina delle  varie articolazioni  funzionali dell'ente  locale e
dei rapporti tra essi intercorrenti  in fase di gestione, consentendo
sia una visione  unitaria della struttura sia  piu' agevoli modifiche
alla stessa per migliorarne il funzionamento.
  2.2 Disposizioni in materia di controllo preventivo di legittimita'
degli atti.
  L'art. 2  del decreto legislativo  n. 410 del 1998  modifica l'art.
16, comma 4,  del decreto legislativo n. 77 del  1995, nella parte in
cui disciplina il termine per il  controllo sugli atti di bilancio da
parte  dell'organo   regionale  di   controllo.  Infatti,   la  norma
previgente richiamava l'art. 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il
quale prevedeva  un termine  di quaranta  giorni per  l'esercizio del
controllo su tali atti.
  In conseguenza dell'abrogazione dell'art. 46, disposta dal comma 31
dell'art.  17 della  legge  n. 127  del 1997,  l'art.  2 del  decreto
legislativo  che si  commenta  introduce  opportunamente un  richiamo
all'art. 17  della leggen. 127 del  1997, il quale prevede  (al comma
40)  un termine  di  trenta  giorni per  il  controllo preventivo  di
legittimita' di tutte le deliberazioni  soggette a tale controllo, e,
quindi, anche del bilancio di previsione.
  La  modifica normativa  recata dal  successivo art.  4 del  decreto
legislativo  n.  410  del  1998   ha  lo  scopo  di  eliminare  dubbi
interpretativi che avrebbero potuto sorgere dalla lettura del secondo
comma  dell'art. 36  del decreto  legislativo n.  77 del  1995, nella
parte  in   cui  prevedeva,   all'ultimo  periodo,   la  trasmissione
all'organo regionale di controllo -  ai fini dell'esame preventivo di
legittimita' - della delibera  consiliare di ricognizione sullo stato
di  attuazione   dei  programmi  e  sul   permanere  degli  equilibri
finanziari.
  Come  e'  noto, infatti,  la  legge  15  maggio  1997, n.  127,  ha
riformato l'intera  materia del controllo di  legittimita' sugli atti
degli enti  locali, prevedendo, in un'ottica  di semplificazione, che
solo gli atti di competenza  consiliare piu' rilevanti siano soggetti
a tale  controllo ed  in particolare  (con elencazione  tassativa) il
bilancio di  previsione annuale e pluriennale  e relative variazioni,
il rendiconto della gestione, lo statuto e parte dei regolamenti.
  Orbene,  posto che  per principio  di carattere  generale la  norma
sopravvenuta  determina l'abrogazione  di tutte  le disposizioni  con
essa contrastanti,  la previsione  della sottoposizione  al controllo
della delibera  consiliare di cui al  richiamato art. 36 era  gia' da
ritenersi caducata.
  Tuttavia, proprio al fine  di evitare dubbi interpretativi (fondati
su una presunta "specialita'" della norma) il legislatore ha ritenuto
opportuno prevedere l'eliminazione delle disposizioni in questione.
  Pur se  ultroneo, si evidenzia  che la deliberazione  consiliare di
cui  trattasi  sara'  comunque   soggetta  al  controllo  dell'organo
regionale  ove,  accertata la  presenza  di  squilibri finanziari,  i
provvedimenti di riequilibrio della gestione comportino variazioni di
bilancio  (concretandosi, in  tal caso,  una delle  fattispecie sopra
riportate di atti soggetti a controllo).
  2.3 Individuazione dei responsabili dei servizi.
  L'art. 3 prevede, al primo comma, l'abrogazione dei primi due commi
dell'art.  19  del  decreto  legislativo 25  febbraio  1995,  n.  77,
introdotti dall'art.  6 del  decreto legislativo  11 giugno  1996, n.
336, e,  al secondo comma,  l'abrogazione di  un periodo del  comma 9
dell'art. 27 del medesimo decreto legislativo n. 77 del 1995.
  L'art.  19  nel  testo  previgente   prevedeva,  al  comma  1,  che
l'individuazione  dei  responsabili   dei  servizi  dell'ente  locale
avvenisse mediante delibera  di giunta e, al comma 2,  che nei comuni
con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e nelle comunita' montane
la  responsabilita' di  singoli  servizi potesse  essere affidata  ai
componenti  della   giunta,  pur  se   solo  in  assenza   di  figure
professionali idonee nell'ambito dei dipendenti.
  Le  modifiche  si  rendono   necessarie  per  conformare  il  testo
dell'ordinamento finanziario  e contabile alla disciplina  vigente in
materia di individuazione e  nomina deiresponsabili dei servizi negli
enti  locali, al  fine precipuo  di evitare  dubbi interpretativi  in
questa delicata materia.
  Infatti, la competenza alla nomina  dei responsabili dei servizi e'
attribuita  in  capo  al   Sindaco  (o  Presidente  della  Provincia)
dall'art.  36, comma  5  -ter, della  legge 8  giugno  1990, n.  142,
"Ordinamento delle autonomie locali".
  Inoltre, la separazione tra compiti di direzione politica (affidata
agli  organi  "politici"  dell'ente)  e  compiti  gestionali  (propri
dell'apparato   burocratico   dell'ente)   comporta   la   necessaria
abrogazione  del  secondo  comma,   non  essendo  piu'  possibile  la
permanenza, anche in via eventuale, di compiti gestionali affidati ad
amministratori "politici",  come ribadito, da ultimo,  dalla legge 16
giugno 1998, n. 191.
  La modifica recata al comma 9 dell'art. 27 e' dovuta ad esigenze di
tecnica legislativa, in quanto il richiamo in esso contenuto all'art.
19 non era  piu' conferente in ragione delle modifiche  recata a tale
ultimo articolo.
  3.Nuove  norme   in  materia  di  risanamento   degli  enti  locali
dissestati.
  Le disposizioni recate  dal decreto legislativo n. 410  del 1998 in
materia  di  risanamento  degli  enti locali  in  stato  di  dissesto
finanziario  hanno   lo  scopo  di  semplificare   ed  accelerare  le
procedure,    contemperando   le    esigenze   della    collettivita'
rappresentata e dei creditori dell'ente.
  3.1   Adempimenti   correlati   alla  dichiarazione   di   dissesto
finanziario.
  L'art.  79 del  decreto  legislativo  25 febbraio  1995,  n. 77,  a
seguito  delle   modifiche  apportate  dal  decreto   legislativo  15
settembre 1997, n. 342, prevede ora l'obbligo della trasmissione alla
Corte  dei  conti  della  deliberazione  che  dichiara  il  dissesto,
accompagnata  da  una  specifica  relazione  dei  revisori  contabili
finalizzata alla  ricerca di eventuali responsabilita'.  L'art. 5 del
decreto  legislativo n.  410 del  1998  aggiunge un  comma, il  comma
4-bis, all'art. 79 del decreto legislativo n. 77 del 1995, al fine di
chiarire l'ambito temporale di applicazione delle modifiche apportate
al citato art. 79.
  La nuova disposizione recata  dal decreto legislativo correttivo in
argomento chiarisce che  gli obblighi in materia di  invio alla Corte
dei conti della deliberazione di  dissesto e della relazione da parte
dell'organo di revisione sulle cause  che hanno provocato il dissesto
non possono avere effetto retroattivo  e che, come tali, si applicano
solo  ai dissesti  degli  enti locali  dichiarati  dopo l'entrata  in
vigore del  citato decreto legislativo n.  342 del 1997, vale  a dire
dal 25 ottobre 1997.
  Infatti,  pur   essendo  la  dichiarazione  di   dissesto  un  atto
necessitato  in presenza  di determinate  condizioni, non  si ritiene
possibile per  gli attuali  organi di  revisione, affatto  diversi da
quelli  che hanno  seguito la  gestione del  periodo di  predissesto,
predisporre  una  relazione  dettagliata   su  vicende  di  difficile
ricostruzione.
  3.2 Definizione della massa passiva dell'ente locale dissestato.
  L'art.  87  del  decreto  legislativo  n. 77  del  1995  nel  testo
previgente disciplinava  le modalita'  temporali di  formazione della
massa   passiva   dell'ente   locale   dissestato,   lasciando   alla
determinazione dell'organo  straordinario di liquidazione  il termine
perentorio  entro  cui  dovevano  essere presentate  le  domande  per
l'inserimento  di presunti  crediti  nel piano  di rilevazione  della
massa passiva, pur  nel rispetto del termine di  centottanta giorni a
disposizione dell'organo straordinario per la formazione del piano.
  Con la modifica  recata dall'art. 6 del decreto  legislativo n. 410
del 1998 al  comma 2 del citato articolo 87,  si prevede che l'organo
straordinario di liquidazione provveda  alla fissazione di un termine
perentorio, almeno di sessanta giorni, prorogabile per una sola volta
di  ulteriori  trenta  giorni,  per la  presentazione  da  parte  dei
presunti creditori  delle richieste di ammissione  alla massa passiva
dell'ente dissestato.  La nuova disposizione e'  correlata con quella
recata dal successivo art. 8, con il quale viene abrogato il comma 11
dell'art. 89 del medesimo decreto legislativo  n. 77 del 1995, vale a
dire  la possibilita'  di  domande "tardive"  da  parte dei  presunti
creditori, proponibili sino all'approvazione del piano di estinzione.
La  perentorieta' del  termine (compensata  e bilanciata  dal termine
minimo di  legge che si  introduce) consente una definizione  certa e
non fluttuante del passivo che l'organo straordinario di liquidazione
deve provvedere  a finanziare. Pertanto, ritenuto  congruo il termine
fissato per una  adeguata pubblicita' della situazione  di dissesto e
dell'avviata procedura  di rilevazione delle passivita',  non possono
essere presentate domande "tardive" di ammissione al passivo.
  Da ultimo,  si evidenzia che in  base al disposto dell'art.  13 del
decreto legislativo correttivo di  che trattasi, conservano validita'
gli atti e provvedimenti in  tema di domande "tardive" adottati dagli
organi straordinari di liquidazione nelle procedure di risanamento in
corso, in quanto,  in vigenza della precedente  normativa, sono state
legittimamente considerate valide anche  le richieste presentate dopo
la definizione del piano di rilevazione.
  3.3   Provvedimenti  a   carico   degli   organi  straordinari   di
liquidazione inadempienti.
  Con il decreto legislativo n. 342 del 1997 e' stato aggiunto, a suo
tempo, il comma  7-bis all'art. 87 del decreto legislativo  n. 77 del
1995,  con   la  finalita'  di   porre  un  limite   a  comportamenti
ingiustificatamente  dilatori di  alcuni  organi della  liquidazione,
prevedendo che, in caso di  inosservanza del termine per la redazione
del  piano di  rilevazione della  massa passiva  (termine fissato  in
centottanta giorni  dal comma 1  del medesimo art. 87),  possa essere
disposta la  sostituzione dell'organo di  liquidazione o di  parte di
esso.
  Tuttavia,  la  formulazione  della  norma  non  aveva  chiarito  le
modalita' con  le quali la  sostituzione di  uno o piu'  membri delle
commissioni di liquidazioni potesse essere comminata.
  Pertanto, con la modifica al  citato comma 7-bis, operata dall'art.
6 del decreto  legislativo n. 410 del 1998, e'  stato ora previsto un
apposito procedimento ricognitivo, affidando  alla Commissione per la
finanza e gli organici degli  enti locali la valutazione, sentiti gli
interessati,  se  il ritardo  nel  portare  avanti le  operazioni  di
rilevazione della  massa passiva, nella formalizzazione  del piano di
rilevazione e di quello di estinzione e, da ultimo, nel pagamento dei
creditori,  siano  riferibili  a ingiustificati  comportamenti  degli
organi di liquidazione  o invece dipendano da  inadempimenti di altri
soggetti. Il provvedimento di  sostituzione e' assunto dal Presidente
della  Repubblica secondo  la procedura  prevista per  la nomina  del
commissario e  della commissione straordinaria che  avviene, ai sensi
del comma 2 dell'art. 85 del  decreto legislativo n. 77 del 1995, con
decreto presidenziale su proposta del Ministro dell'interno.
  3.4 Incremento delle disponibilita' finanziarie a favore degli enti
locali dissestati.
  L'art. 88 del decreto legislativo n.  77 del 1995 prevede, a favore
degli  enti che  abbiano  dichiarato lo  stato dissesto  finanziario,
l'assegnazione  di  un mutuo  per  il  fmanziamento delle  passivita'
pregresse.  Il mutuo,  a  carico dello  Stato,  e' determinato  nella
misura massima di una rata di ammortamento pari al contributo statale
previsto,  al comma  4,  in base  ad una  posta  fissa per  abitante,
maggiorato di un quota fissa per gli enti con popolazione inferiore a
20.000 abitanti.
  La disposizione recata  dall'art. 7 del decreto  legislativo n. 410
del  1998, consente  (mediante l'inserimento  del nuovo  comma 4-bis)
l'impiego  delle  economie  derivanti  dal  parziale  utilizzo  delle
disponibilita'  da   parte  di  alcuni  degli   enti  dissestati.  La
fattispecie si  concretizza ove  si manifestino  ulteriori necessita'
per  esigenze emerse  nel  corso della  procedura  di liquidazione  e
pagamento della massa passiva o nel caso di insufficienza della massa
attiva, non diversamente rimediabile,  che rischi di compromettere il
risanamento dell'ente.  In tali casi,  la richiesta di  accedere agli
eventuali  fondi disponibili  e'  avanzata  dall'organo consiliare  e
dall'organo straordinario di liquidazione. Le economie sono assegnate
secondo parametri  e modalita'  individuati con decreto  del Ministro
dell'interno in  corso di emanazione.  La priorita', in caso  di piu'
richieste  concorrenti, va  agli  enti che  in  precedenza non  hanno
usufruito integralmente del mutuo a carico dello Stato.
  3.5 Nuove disposizioni in materia di procedura "semplificata".
  L'art.  9  del  decreto  legislativo  n.  410  del  1998  introduce
modifiche all'art. 90-bis del decreto  legislativo n. 77 del 1995, in
tema di procedura semplificata per  il ripiano delle passivita' degli
enti locali in stato di dissesto finanziario.
  La prima delle  due modifiche al comma 3 del  citato art. 90-bis si
e'  resa  necessaria  in  quanto  la  norma  previgente  limitava  la
possibilita'  di  transigere  al  tetto massimo  del  60%  "del  solo
capitale". Tale limitazione e' parsa ingiustificata nei confronti dei
creditori che, sovente,  attendono da anni il pagamento  di crediti e
che dovrebbero rinunciare anche  al parziale ristoro degli interessi.
La  nuova formulazione,  prendendo a  riferimento il  debito nel  suo
complesso   (comprensivo,  quindi,   di  interessi   e  rivalutazione
monetaria),  appare  piu' equa,  anche  in  relazione a  debiti  gia'
riconosciuti dall'ente locale.
  Con  la seconda  delle modifiche  al comma  3 viene  opportunamente
fissato un termine, pari a  sei mesi a decorrere dalla disponibilita'
del mutuo a carico dello Stato,  per la proposta da parte dell'organo
straordinario di liquidazione ai creditori affinche' questi accettino
le transazioni.
  Con  la  modifica  del  comma  5 dell'art.  90-bis  si  elimina  un
passaggio, al fine di accelerare la definizione della procedura della
liquidazione straordinaria: quello della redazione e del deposito del
piano  di  rilevazione.  Quest'ultimo  era stato  introdotto  con  il
decreto  legislativo  11  giugno  1996,  n.  336,  con  lo  scopo  di
consentire, a  seguito di una  prima sommaria definizione  dei debiti
ammessi alla massa passiva ed in attesa di effettuare un'accertamento
definitivo della massa attiva e di quella passiva, l'erogazione di un
acconto ai creditori, cosi' da dare agli stessi un ristoro parziale.
  Con l'introduzione  della "procedura semplificata"  l'erogazione di
acconti  perde il  suo rilievo,  poiche' i  creditori interessati  ad
avere  un pronto  pagamento delle  loro spettanze  possono addivenire
alla definizione transattiva del debito  ed al suo pagamento in tempi
certi. Eliminata in  questo modo una parte consistente  di debiti, il
cui  elenco  costituisce, per  effetto  della  modifica al  comma  6,
allegato  al piano  di  estinzione, nulla  vieta  che sia  deliberato
direttamente  quest'ultimo (la  delibazione sommaria  dei debiti  e',
infatti, gia' avvenuta nell'ambito  della procedura semplificata). Il
piano  di estinzione  deliberato  dall'organo  della liquidazione  e'
sottoposto immediatamente all'approvazione del Ministro dell'interno.
Segue  poi la  fase del  pagamento dei  residui debiti,  con evidente
risparmio di tempo.
  Qualora l'organo  della liquidazione  riesca a  liquidare l'insieme
dei debiti mediante la stipula  delle transazioni (ai sensi dell'art.
90-  bis) e  in  assenza di  debiti esclusi  il  piano di  estinzione
sarebbe  superfluo. Infatti  la  Commissione per  gli  organici e  la
finanza  locale  sarebbe in  questo  caso  chiamata ad  una  semplice
ratifica dell'operato  dell'organo della liquidazione,  mentre appare
piu' opportuno  dare modo di  redigere direttamente il  rendiconto da
inviare al comitato regionale di controllo ed all'organo di revisione
economicofinanziaria,   competenti    alle   verifiche   sull'operato
gestionale.
  La  modifica del  comma  6  dell'art. 90-bis,  con  il quale  viene
specificato  che  l'elenco  dei  debiti transatti  con  la  procedura
semplificata costituisce  allegato al  piano di  estinzione e  non al
piano di rilevazione, trova  giustificazione nella modifica apportata
al precedente comma 5, che  elimina l'obbligo di redigere questo atto
qualora venga attuata la procedura  semplificata per il pagamento dei
debiti, come meglio specificato in precedenza.
  Si  ritiene  utile  evidenziare   che  l'adozione  della  procedura
semplificata di cui all'art. 90-bis del decreto legislativo n. 77 del
1995  non fa  venire meno  le  garanzie e  le tutele  previste per  i
soggetti  che avanzino  pretese creditorie  nei confronti  dell'ente.
Pertanto,  l'organo  straordinario  di liquidazione  dovra'  comunque
provvedere a  notificare i provvedimenti di  esclusione agli istanti,
ai  sensi  dell'art. 87,  comma  5,  avverso  i quali  potra'  essere
presentato  ricorso  al  Ministero  dell'interno  nei  tempi  e  modi
previsti dal comma 6 del medesimo art. 87.
  3.6 Disposizioni  transitorie in materia di  risanamento degli enti
locali.
  L'art.  12 e  l'art. 13  del decreto  legislativo n.  410 del  1998
contengono alcune disposizioni transitorie  in materia di risanamento
degli enti  locali in stato  di dissesto finanziario. L'art.  12 reca
modifiche testuali  all'art. 18 del decreto  legislativo 15 settembre
1997,  n. 342,  disponendo,  con l'inserimento  del  comma 1-bis,  la
conservazione della validita' degli atti posti in essere dagli organi
straordinari di  liquidazione in  vigenza della  normativa precedente
alle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 342 del 1997.
  La nuova  lettera del comma  2 dell'art.  18 diviene, in  base alle
modifiche ora  apportate, la seguente:  "Le disposizioni di  cui agli
articoli  86, 87,  88, 89,  90 e  90-bis del  decreto legislativo  25
febbraio 1995, n.  77, e successive modificazioni,  si applicano, per
quanto  compatibili,  anche  agli  enti  per i  quali  non  e'  stato
depositato il  piano di rilevazione  ai sensi dell'art. 89,  comma 1,
del decreto legislativo  n. 77 del 1995. Ai piani  di rilevazione non
ancora depositati  e' assegnato un  ulteriore termine scadente  il 30
settembre 1998".
  L'inciso aggiunto:  "per quanto  compatibili" serve a  chiarire che
non necessariamente  debbono applicarsi tutte le  norme richiamate ma
che le stesse  debbono essere adattate alla  situazione concreta. Nel
caso, ad esempio, fosse stato presentato  il piano di estinzione e la
massa  attiva  risulti  sufficiente al  pagamento  dell'intera  massa
passiva,  non  necessariamente  deve  essere  attivata  la  procedura
semplificata  dell'art.  90-bis, ma  se  ne  valutera' l'esigenza  in
funzione delle  possibilita' concrete, tenuto conto  che la finalita'
della norma  e' quella di accelerare  il pagamento dell'indebitamento
pregresso dell'ente.
  In ordine alla modifica del comma 4, la precisazione riguardante la
situazione  della massa  attiva si  rende opportuna  per evitare  che
un'interpretazione strettamente  letterale induca  a ritenere  che le
nuove  disposizioni si  applichino solo  quando la  massa attiva  sia
insufficiente  al  pagamento  dei  debiti.  Conseguentemente,  si  e'
precisato che in  ogni caso debbono essere  applicate le disposizioni
come  novellate dal  decreto  legislativo n.  342  del 1997,  mentre,
qualora la massa attiva sia insufficiente e quindi possa dar luogo ad
un pagamento proporzionale dei debiti, l'organo della liquidazione e'
tenuto  a  verificare  la  possibilita' di  effettuare  la  procedura
semplificata.
  Con  l'eliminazione sia  del  limite  dell'ulteriore offerta  della
transazione  di  un  20  per  cento,  sia  della  suddivisione  della
fattispecie in  due ipotesi, in  relazione alla misura  degli acconti
gia' erogati (inferiori  o superiori al 40 per cento  del debito), si
vuole dare  la possibilita' agli  organi della liquidazione  di agire
con maggiore discrezionalita' e quindi con maggiore efficacia al fine
di raggiungere l'obiettivo di convincere i creditori ad accettare una
definizione  transattiva delle  pretese,  lasciando  un unico  limite
superiore quello dell'80 per cento del debito ammesso.
  Va evidenziato, infine, che la locuzione "qualora avesse provveduto
ad  erogare  acconti"  va  letta  con  riferimento  alla  complessiva
attivita'  di rilevazione  delle passivita'  da parte  dell'organo di
liquidazione e  non con riferimento alla  singola partita creditoria.
E'  del tutto  evidente, infatti,  che una  diversa lettura  (volta a
consentire la definizione transattiva sino all'80% solo per i crediti
per  i  quali  sia  stato  gia' erogato  un  acconto)  violerebbe  il
principio cardine della "par condicio creditorum".
  L'art.  13 contiene  una  disposizione,  di carattere  transitorio,
intesa   alla  salvaguardia   degli   atti   prodotti  dagli   organi
straordinari della  liquidazione in base alla  disciplina applicabile
prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo che si commenta,
al fine di evitare che si debba reiterare lavoro gia' svolto.
4. Nuove disposizioni di carattere generale.
  4.1 Enti strutturalmente deficitari.
  L'art.  10   del  decreto   legislativo  n.   410  del   1998  reca
l'abrogazione del comma 3 dell'art.  95 del decreto legislativo n. 77
del 1995.  La norma  abrogata era  una modifica  testuale al  comma 2
dell'art. 45  del decreto  legislativo 30 dicembre  1992, n.  504, in
materia di  definizione degli enti locali  strutturalmente deficitari
ed enti equiparati.
  L'abrogazione esplicita si e'  resa opportuna per eliminare residui
dubbi  interpretativi  sulla  vigenza   della  norma,  in  quanto  la
normativa  in  tema  di  enti  strutturalmente  deficitari  e'  stata
ridisciplinata integralmente dall'art. 19  del decreto legislativo n.
342  del  1997,  con  modifica  testuale anche  del  citato  comma  2
dell'art. 45, di fatto  gia' costituendo un'abrogazione implicita del
comma 3 dell'art. 95.
  4.2  Istituzione  dell'Osservatorio  sulla contabilita'  e  finanza
degli enti locali.
  L'art. 11  del decreto  legislativo correttivo  che si  commenta ha
istituito  l'Osservatorio sulla  finanza  e  contabilita' degli  enti
locali,  sostituendo  l'originaria  formulazione  dell'art.  109  del
decreto legislativo n.  77 del 1995 il  quale prevedeva l'istituzione
presso il Ministero dell'interno di  un una Commissione nazionale per
la verifica dei principi contabili  degli enti locali, con il compito
di  accertare   l'attualita'  dei   principi  contabili   stessie  la
congruita' degli  strumenti operativi, al fine  di proporre eventuali
modifiche da apportare all'ordinamento  finanziario e contabile degli
enti  locali.   La  composizione   della  Commissione   prevedeva  la
partecipazione di un numero elevato di rappresentanti, in totale 24.
  La rapida evoluzione intervenuta nella realta' degli enti locali ed
in  particolare  modo la  trasformazione  sempre  piu' accentuata  di
comuni e  province in enti  erogatori di servizi, come  testimonia il
diffondersi di societa' di capitali  a partecipazione pubblica per la
gestione  dei servizi,  l'adozione  di nuove  forme di  finanziamento
quali  i BOC  per la  realizzazione di  opere pubbliche,  il riordino
delle  competenze  tra  istanze   politiche  e  quelle  burocratiche,
l'introduzione   di    una   gestione    di   tipo    budgetario   e,
contemporaneamente,  il   restringersi  dell'area  di   attivita'  di
carattere  autoritativo  mediante  uno  snellimento  delle  procedure
amministrative e una sempre maggiore liberta' lasciata all'iniziativa
dei privati,  rispetto ai  quali l'intervento  pubblico si  pone piu'
come controllo successivo piuttosto che sotto forma di autorizzazioni
da acquisire  preventivamente, etc. hanno modificato  molti dei punti
di  riferimento che  il legislatore  del 1995  aveva a  disposizione,
considerato che allora tali processi erano solo in fase iniziale.
  Le modifiche successivamente introdotte nell'ordinamento contabile,
in  particolare  ad  opera  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,
testimoniano della necessita' di  adeguare l'ordinamento al mutamento
cui e' soggetto il mondo delle autonomie locali.
  Pertanto, il  legislatore ha  ritenuto che la  Commissione prevista
dall'originario art. 109 non rispondesse piu' alle necessita' attuali
sia per  quanto attiene i compiti  sia per la composizione.  Il nuovo
strumento operativo,  l'Osservatorio, piu' snello ma  al tempo stesso
altamente  qualificato,  dovra' essere  in  grado  di analizzare  con
concretezza le nuove problematiche e, se possibile, di anticiparne le
ricadute normative. Anche la denominazione di Osservatorio esprime la
volonta' di istituire un organismo che sia espressione di realta' non
solo istituzionali  ma anche di  istanze della societa' civile  ed in
primo luogo dell'Universita' e del mondo scientifico che possono dare
un  prezioso  contributo  anche  in  vista del  fatto  che  la  nuova
frontiera su cui  gli enti locali sono chiamati ad  operare e' quella
dell'Unione europea  ed e' con  le soluzioni adottate in  tale ambito
che e'  necessario raffrontarsi.  Il nuovo  organismo dura  in carica
cinque  anni  e vuole  porsi  nei  confronti  di comuni,  province  e
comunita' montane come un'interfaccia attiva, in grado di recepirne i
problemi,  analizzarne i  contenuti  su  un piano  multidisciplinare,
giuridico,  sociale  ed  economico, suggerire  soluzioni  avanzate  e
promuovere sperimentazioni di nuovi modelli gestionali.
                                           Il direttore generale
                                        dell'Amministrazione civile
                                                 Gelati