Proposta di modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena"(GU n.33 del 10-2-1999)
Il Ministero per le politiche agricole ha esaminato la richiesta intesa ad ottenere una modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena", registrata con regolamento della commissione (CE) n. 1107/96, in base al disposto del regolamento (CEE) n. 2081/92, acquisendo, tra l'altro, il parere favorevole della regione Emilia-Romagna sulle relative modifiche. In considerazione del fatto che il regolamento (CEE) n. 2081/92 prevede la facolta', ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione gia' approvati in ambito comunitario, si ritiene di dover procedere alla pubblicazione delle suddette modifiche. Eventuali istanze avverse alla presente proposta di modifica di disciplinare della denominazione di origine protetta "Prosciutto di Modena" dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 "disciplina dell'imposta di bollo" e successive modifiche, al Ministero per le politiche agricole - Direzione generale delle politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana da parte degli eventuali soggetti interessati, adeguatamente motivate. Decorso tale termine in assenza di istanze avverse, il predetto disciplinare sara' notificato ai competenti organi comunitari ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92. B.2. Il prosciutto di Modena e' ottenuto esclusivamente dalla coscia fresca di suini nati, allevati e macellati ne1le seguenti regioni: Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia, secondo le prescrizioni produttive contenute nel presente disciplinare. C.2. Nella zona di cui al punto C.1 devono essere ubicati gli stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi tutte le fasi di trasformazione della materia prima, previste dal presente disciplinare fino alla stagionatura completa. I laboratori di confezionamento e affettamento del prosciutto di Modena devono essere ubicati nel territorio delle province di Modena, Reggio Emilia e Bologna, nelle quali sono ricompresi i comuni di cui al punto C.1. C.3. La materia prima (cfr. punto B.2) proviene da un'area geograficamente piu' ampia della zona di trasformazione, che comprende il territorio amministrativo delle regioni Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia, Piemonte, Molise, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia. C.5. Tale zona di provenienza della materia prima e' rispondente a quanto richiesto dalla legge 12 gennaio 1990, n. 11, cosi' come modificata dall'art. 60 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e sue eventuali e successive modifiche ed integrazioni. C.9.3. L'allevatore riconosciuto nelle forme previste dal punto C.9.1 appone sulle cosce posteriori di ogni suino, entro il trentesimo giorno dalla nascita, un timbro indelebile. E.4.3. Infatti ai fini del presente disciplinare il completamento del processo di produzione viene attestato dalla apposizione del contrassegno costitutivo o distintivo d'origine, indicato al punto B.1 ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda G. Le successive fasi di affettamento e confezionamento, non essendo propriamente fasi produttive in quanto non incidono sulle caratteristiche del prodotto finale, ma ne trasformano semplicemente l'aspetto e la porzionatura ai fini della vendita, vengono regolate da provvedimenti interni volti anche a disciplinare le verifiche ed i controlli presso gli operatori abilitati ad effettuare tali operazioni. G.1. Ai sensi dell'art. 10 del regolamento CEE n. 2081/92 il Ministero per le politiche agricole provvedera' alla designazione, su proposta dei soggetti interessati, di un organismo privato di controllo, previo accertamento dei requisiti previsti dal comma 3 del predetto articolo. Tale organismo sottoposto alla vigilanza del Ministero, provvedera' a garantire che venga rispettato quanto previsto dal presente disciplinare di produzione nelle varie fasi della filiera produttiva.