MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Proposta  di modifica del disciplinare della denominazione di origine
protetta "Prosciutto di Modena"
(GU n.33 del 10-2-1999)

  Il Ministero  per le politiche  agricole ha esaminato  la richiesta
intesa ad ottenere  una modifica al disciplinare  di produzione della
denominazione di origine protetta  "Prosciutto di Modena", registrata
con  regolamento  della  commissione  (CE) n.  1107/96,  in  base  al
disposto del  regolamento (CEE) n. 2081/92,  acquisendo, tra l'altro,
il  parere favorevole  della  regione  Emilia-Romagna sulle  relative
modifiche.
  In considerazione  del fatto  che il  regolamento (CEE)  n. 2081/92
prevede  la facolta',  ai sensi  dell'art.  9, da  parte degli  Stati
membri  di  proporre modifiche  ai  disciplinari  di produzione  gia'
approvati in ambito  comunitario, si ritiene di  dover procedere alla
pubblicazione delle suddette modifiche.
  Eventuali  istanze avverse  alla presente  proposta di  modifica di
disciplinare della  denominazione di origine protetta  "Prosciutto di
Modena"  dovranno essere  presentate, nel  rispetto della  disciplina
fissata dal decreto del Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642 "disciplina dell'imposta di  bollo" e successive modifiche, al
Ministero  per  le  politiche  agricole -  Direzione  generale  delle
politiche agricole ed agroindustriali nazionali - Via XX Settembre n.
20 - 00187  Roma, entro trenta giorni dalla la  data di pubblicazione
nella  Gazzetta Ufficiale  della Repubblica  italiana da  parte degli
eventuali soggetti interessati, adeguatamente motivate.
  Decorso tale  termine in  assenza di  istanze avverse,  il predetto
disciplinare  sara' notificato  ai  competenti  organi comunitari  ai
sensi dell'art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92.
B.2.
  Il  prosciutto di  Modena e'  ottenuto esclusivamente  dalla coscia
fresca di  suini nati, allevati  e macellati ne1le  seguenti regioni:
Romagna,  Veneto,  Lombardia,   Piemonte,  Molise,  Umbria,  Toscana,
Marche,   Abruzzo,   Lazio,   Friuli-Venezia   Giulia,   secondo   le
prescrizioni produttive contenute nel presente disciplinare.
C.2.
  Nella  zona  di  cui  al   punto  C.1  devono  essere  ubicati  gli
stabilimenti di produzione (prosciuttifici) e devono quindi svolgersi
tutte le  fasi di  trasformazione della  materia prima,  previste dal
presente disciplinare fino alla stagionatura completa.
  I laboratori  di confezionamento  e affettamento del  prosciutto di
Modena devono essere ubicati nel territorio delle province di Modena,
Reggio Emilia e Bologna, nelle quali  sono ricompresi i comuni di cui
al punto C.1.
C.3.
  La   materia   prima  (cfr.   punto   B.2)   proviene  da   un'area
geograficamente  piu'   ampia  della  zona  di   trasformazione,  che
comprende il territorio  amministrativo delle regioni Emilia-Romagna,
Veneto,  Lombardia,   Piemonte,  Molise,  Umbria,   Toscana,  Marche,
Abruzzo, Lazio, Friuli-Venezia Giulia.
C.5.
  Tale  zona di  provenienza  della materia  prima  e' rispondente  a
quanto  richiesto dalla  legge 12  gennaio  1990, n.  11, cosi'  come
modificata dall'art. 60  della legge 19 febbraio 1992, n.  142, e sue
eventuali e successive modifiche ed integrazioni.
C.9.3.
  L'allevatore  riconosciuto nelle  forme  previste  dal punto  C.9.1
appone  sulle cosce  posteriori di  ogni suino,  entro il  trentesimo
giorno dalla nascita, un timbro indelebile.
E.4.3.
  Infatti  ai fini  del  presente disciplinare  il completamento  del
processo  di   produzione  viene  attestato  dalla   apposizione  del
contrassegno costitutivo  o distintivo  d'origine, indicato  al punto
B.1 ed apposto nei modi descritti nella successiva scheda G.
  Le successive  fasi di affettamento e  confezionamento, non essendo
propriamente   fasi  produttive   in   quanto   non  incidono   sulle
caratteristiche del prodotto finale,  ma ne trasformano semplicemente
l'aspetto e la  porzionatura ai fini della  vendita, vengono regolate
da provvedimenti interni volti anche a disciplinare le verifiche ed i
controlli  presso   gli  operatori   abilitati  ad   effettuare  tali
operazioni.
G.1.
  Ai sensi dell'art.  10 del regolamento CEE n.  2081/92 il Ministero
per le politiche agricole  provvedera' alla designazione, su proposta
dei  soggetti  interessati, di  un  organismo  privato di  controllo,
previo accertamento dei  requisiti previsti dal comma  3 del predetto
articolo.  Tale organismo  sottoposto alla  vigilanza del  Ministero,
provvedera'  a garantire  che  venga rispettato  quanto previsto  dal
presente disciplinare  di produzione  nelle varie fasi  della filiera
produttiva.