Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra. (Deliberazione n. 137/98).(GU n.33 del 10-2-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 15 gennaio 1994, n. 65, di ratifica della Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York nel 1992, concernente la "stabilizzazione delle concentrazioni in atmosfera di gas ad effetto serra ad un livello tale da prevenire pericolose interferenze delle attivita' umane al sistema climatico"; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce al1e regioni e agli enti locali ulteriori funzioni e competenze in materia ambientale ed energetica e considerate le funzioni attribuite dall'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, alla Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome, le autonomie locali; Visto il Protocollo, adottato il 10 dicembre 1997 a Kyoto dalla terza conferenza delle parti alla Convenzione sui cambiamenti climatici, che impegna gli Stati membri dell'Unione europea a ridurre, entro il periodo compreso tra il 2008 e il 2012, le emissioni dei gas serra nella misura dell'8% rispetto ai livelli del 1990; Vista la comunicazione della Commissione europea Com (98)353 "Climate Change - Towards an EU post-Kyoto strategy", che individua le linee di sviluppo delle politiche e misure europee per l'attuazione del Protocollo di Kyoto, con particolare riferimento all'energia, ai trasporti, all'agricoltura, all'industria, alle misure fiscali, alla ricerca scientifica ed allo sviluppo di nuove tecnologie, oltreche' alla utilizzazione dei meccanismi di flessibilita'; Vista la decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'Unione europea del 17 giugno 1998, che impegna l'Italia - nell'ambito degli obblighi dell'UE stabiliti dal Protocollo di Kyoto - alla riduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del 6.5% rispetto ai livelli del 1990 (corrispondente ad una riduzione effettiva di 100 milioni di tonnellate - equivalenti di anidride carbonica) entro il periodo compreso fra il 2008 e il 2012, sulla base di un programma di riduzioni che dovra' essere attuato a partire dal 2002 e verificato annualmente dall'UE; Viste le direttive richiamate dalla predetta decisione dell'UE del 17 giugno 1998: 96/61/CE in materia di utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per la protezione dell'ambiente e l'efficienza energetica, ai fini dell'autorizzazione di nuovi impianti industriali e della riautorizzazione degli impianti esistenti; 96/92/CE in materia di liberalizzazione del mercato e uso efficiente dell'energia elettrica, nonche', la direttiva approvata in data 11 maggio 1998 in materia di distribuzione e vettoriamento del gas naturale; Visti il Libro Bianco della Commissione europea sulle fonti rinnovabili del 26 novembre 1997, e le decisioni del Consiglio dei Ministri dell'energia dell'Unione europea dell'8 dicembre 1997 e 11 maggio 1998, ugualmente richiamati dalla decisione del 17 giugno 1998, che sottolineano l'esigenza di favorire con adeguate normative tecniche e fiscali la promozione in tutti gli Stati membri delle fonti rinnovabili, dei cicli combinati a gas naturale, dell'efficienza energetica; Vista la comunicazione della Commissione europea su "Trasporti e CO2" (COM(98)204) che indica le misure per la riduzione delle emissioni del settore dei trasporti, relative alle tecnologie di costruzione degli autoveicoli, alla applicazione delle migliori e piu' efficienti tecniche disponibili per l'organizzazione delle diverse modalita' di trasporto, alla utilizzazione della fiscalita' come strumento di internalizzazione dei costi e promozione delle forme di trasporto a minori emissioni; Visto il quinto Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca e lo sviluppo tecnologico e attivita' dimostrative 1998-2002; Visto il programma nazionale energia rinnovabile da biomasse, predisposto dal Ministero per le politiche agricole il 24 giugno 1998; Visto il "Libro verde sulle fonti rinnovabili di energia" elaborato dall'ENEA in collaborazione con i Ministeri dell'industria, dell'ambiente e della ricerca scientifica e tecnologica nel luglio 1998; Visto il documento di programmazione economica e finanziaria 1999-2001, ed in particolare il capitolo V dedicato alle politiche per l'occupazione e lo sviluppo, che richiama tra l'altro l'esigenza di sviluppare politiche e misure per la protezione dell'ambiente ed in particolare per la riduzione delle emissioni dei gas serra nei diversi settori; Vista la propria delibera in data 3 dicembre 1997, concernente la "Seconda comunicazione nazionale alla convenzione sui cambiamenti climatici", che ha indicato i programmi per il contenimento delle emissioni dei gas serra che dovranno essere predisposti dalle amministrazioni competenti in modo coordinato tra loro e secondo il criterio della massima efficienza ambientale ed economica; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo 1998 che istituisce il gruppo di lavoro interministeriale (istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 marzo 1998 per assicurare un elevato livello di coordinamento dei programmi delle amministrazioni nei settori individuati dalla delibera del CIPE del 3 dicembre 1997); Vista la propria delibera in data 5 agosto 1998 concernente il regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2, comma 1, che istituisce tra l'altro, a supporto dell'attivita' del comitato, la commissione per lo sviluppo sostenibile; Viste le risultanze della seduta di insediamento della predetta commissione in data 8 settembre 1998, in particolare per quanto riguarda l'inserimento del citato gruppo di lavoro istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 20 marzo 1998 nell'ambito della commissione stessa; Visto lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri in data 10 luglio 1998, che stabilisce le funzioni dell'ENEA come Agenzia nazionale per l'energia e l'ambiente, finalizzata in particolare a "fornire supporto tecnico specialistico alle amministrazioni competenti per le azioni pubbliche in ambito nazionale ed internazionale"; Considerato che il Protocollo di Kyoto in data 10 dicembre 1997: a) ha stabilito che dovranno essere ridotte le emissioni dei sei principali gas serra, non controllati dal Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, individuati nell'anidride carbonica (C02), il metano (CH4), il protossido di azoto (N2O), gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6); b) ha individuato le azioni che dovranno essere realizzate dai Paesi "Annex 1" (Paesi industrializzati e Paesi con economia in transizione) per la riduzione delle emissioni, con particolare riferimento a: promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori; sviluppo delle fonti rinnovabili per la produzione di energia e delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni; protezione ed estensione delle foreste per l'assorbimento del carbonio; promozione dell'agricoltura sostenibile; limitazione e riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti e dagli altri settori energetici; misure fiscali appropriate per disincentivare le emissioni di gas serra; c) ha istituito tre meccanismi di flessibilita', integrativi alle azioni nazionali, per contribuire all'attuazione degli impegni di riduzione delle emissioni attraverso la realizzazione di azioni comuni tra piu' Paesi "Annex 1" (Joint Implementation), o mediante la cooperazione con i Paesi "Non Annex 1" (Paesi in via di sviluppo o di nuova industrializzazione) per lo sviluppo compatibile (Clean Development Mechanism), oppure attraverso il commercio internazionale dei permessi di emissione (Emissions Trading); d) ha individuato come misura aggiuntiva per la riduzione delle emissioni anche l'assorbimento di carbonio ottenuto mediante attivita' di afforestazione e riforestazione a partire dal 1990; Considerato che i programmi individuati dalla richiamata delibera del 3 dicembre 1997 sono coerenti con le azioni individuate dal Protocollo di Kyoto e con le politiche e misure richiamate dalla decisione del Consiglio dei Ministri dell'ambiente dell'UE del 17 giugno 1998; Considerato che il mercato nazionale dell'energia dovra' attuare entro tempi brevi profonde modifiche determinate dalla attuazione delle direttive europee in materia di liberalizzazione del mercato e uso efficiente dell'energia elettrica, oltreche', in materia di distribuzione e vettoriamento del gas naturale e che, a tal fine, e' stata convocata per il 25-28 novembre 1998 la Conferenza nazionale energia e sull'ambiente; Ritenuto che i programmi per la riduzione delle emissioni di gas serra individuati dalla delibera del CIPE del 3 dicembre 1997, e predisposti secondo le indicazioni del Protocollo di Kyoto e nell'ambito delle linee guida definite dall'Unione europea, potranno costituire una opportunita' per la modernizzazione dell'Italia secondo i criteri dell'efficienza ambientale ed energetica, ed aprire nuove prospettive alla cooperazione internazionale con i Paesi in via di sviluppo e quelli del centroest Europa ad economia in transizione; Preso atto del documento "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra", predisposto dal gruppo di lavoro interministeriale; Vista la proposta del Ministero dell'ambiente n. 3782/98/SIAR del 29 settembre 1998; Delibera: 1. Sono approvati i seguenti obiettivi di riduzione delle emissioni, che includono anche quelli conseguibili con i meccanismi di flessibilita' istituiti dal Protocollo di Kyoto e le relative azioni nazionali contenute nelle "Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni dei gas serra" citate in premessa: ===================================================================== Azioni nazionali per la riduzione | | | delle emissioni dei gas serra | Mt CO2 | CO2 | CO2 | 2002Mt | 2006Mt | 2008-2012 ______________________________________|_________|_________|__________ Aumento di efficienza nel parco termoelettrico - 4/5 - 10/12 - 20/23 Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti - 4/6 - 9/11 - 18/21 Produzione di energia da fonti rinnovabili - 4/5 - 7/9 - 18/20 Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/ terziario - 6/7 - 12/14 - 24/29 Riduzione delle emissioni nei settori non energetici - 2 - 7/199 - 15/19 Assorbimento delle emissioni di CO2 dalle foreste (-0,7) ______________________________ Totale . . . - 20/25 - 45/55 - 95/112 1.1. Per la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, in attesa dell'eventuale costituzione di un apposito fondo per la protezione del clima, si fara' fronte oltre che con le linee di bilancio ordinarie di ciascuna Amministrazione interessata, con le risorse finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato alla finanziaria '99 (atto Camera 5267, art. 8, lettera e), a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili. 1.2. La Commissione per lo sviluppo sostenibile, predispone i provvedimenti attuativi di cui alla presente delibera, e svolge in via generale l'attivita' di monitoraggio sulla attuazione delle politiche e misure nazionali individuate dalle linee guida, valutando altresi' la coerenza dei programmi e degli investimenti pubblici con gli obiettivi di riduzione delle emissioni individuati dalla presente delibera tenendo anche conto del livello realizzativo delle azioni predisposte in ottemperanza alle decisioni comunitarie dagli altri Paesi dell'UE. 1.3. Il supporto tecnico all'attivita' della Commissione sviluppo sostenibile e' assicurato dal gruppo di lavoro interministeriale richiamato in premessa - integrato dai rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, delle finanze e del commercio con l'estero - e coadiuvato dall'ENEA, nell'ambito degli accordi di programma con i Ministeri dell'ambiente e dell'industria. I criteri e le modalita' di funzionamento del gruppo di lavoro, nonche' le eventuali modifiche nella composizione, saranno stabiliti con provvedimento della Commissione. 1.4. La Commissione promuovera' l'organizzazione di un osservatorio per il monitoraggio dell'attuazione dei programmi e delle misure previsti dalla presente delibera in collaborazione con ENEA, ANPA, le Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome. 2. Sulla base dei lavori della commissione sviluppo sostenibile e tenuto conto delle conclusioni della Conferenza nazionale energia ambiente, richiamata in premessa: 2.1. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri della pubblica istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavori pubblici, dell'industria, per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma nazionale per l'informazione sui cambiamenti climatici", con riferimento prioritario a: a) sviluppo di programmi di informazione al pubblico a cura delle amministrazioni pubbliche; b) promozione di campagne di informazione da parte di imprese pubbliche e private, associazioni, mediante accordi con le amministrazioni pubbliche. 2.2. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dell'industria, dei lavori pubblici e per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma nazionale per la ricerca sul clima", sulla base dei seguenti criteri: a) censimento delle attivita' di ricerca in Italia sulla protezione del clima; b) sviluppo dei programmi di ricerca, in collegamento con la comunita' scientifica internazionale, ed i programmi internazionali, con priorita' alle attivita' organizzate nell'ambito WMO e IPCC. 2.3. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro per le politiche agricole, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti, delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione del CIPE il "Programma nazionale per la valorizzazione delle biomasse agricole e forestali" per il raggiungimento degli obiettivi indicati dalle linee guida, che individua i criteri e gli indirizzi finalizzati a: a) coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla produzione di energia; b) recupero di residui e sottoprodotti agricoli, forestali, zootecnici ed agroindustriali per la produzione di energia; c) produzione di biocombustibili e biocarburanti; d) produzione di energia termica e/o elettrica da biomasse; e) impiego di energia da biomasse nei settori dei trasporti e del riscaldamento; f) applicazione di misure di compensazione, di agevolazioni e incentivi per le produzioni agricole non alimentari, e per la produzione di biocarburanti e biocombustibili; g) assorbimento di carbonio dalle biomasse forestali; h) accordi volontari tra le amministrazioni e gli operatori economici del settore agricolo ed agroindustriale per il raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida. 2.4. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, delle finanze e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata, al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida, sottopone all'approvazione del CIPE il "Libro bianco per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili", predisposto sulla base del "Libro verde" richiamato in premessa. 2.5. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile, il Ministro dei trasporti, nell'ambito del piano generale dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria e dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, ai fini del conseguimento degli obiettivi individuati dalle linee guida, elabora e sottopone all'approvazione del CIPE il "Libro bianco per la mobilita' sostenibile". 3. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanita', dell'industria, per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata, al fine di conseguire obiettivi individuati dalle linee guida, adotta i provvedimenti relativi a: a) definizione dei criteri per l'applicazione delle migliori tecniche disponibili, di cui alla direttiva 96/61/CE, ai fini della migliore efficienza energetica, degli impianti di produzione di energia elettrica e industriali; b) regolamentazione della combustione delle biomasse a fini energetici; c) regolamentazione degli usi dei biocarburanti e dei biocombustibili ai sensi dell'art. 2 della legge 8 luglio 1986, n. 349. 4. Entro il 31 dicembre 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile, il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli standards e le linee guida per l'uso di dispositivi energetici piu' efficienti e per la riduzione dei consumi per il riscaldamento ed il condizionamento, nel settore dell'edilizia civile, sia pubblica che privata al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida. 5. Entro il 31 dicembre 1999, laddove non siano stati stipulati accordi volontari tra gli operatori e le aministrazioni che soddisfino agli obiettivi indicati dalle linee guida, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile: 5.1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro della sanita', dell'industria, per le politiche agricole e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, anche in considerazione della direttiva 96/62/CE per la tutela della qualita' dell'aria, delle direttive europee "auto oil" in materia di emissioni dagli autoveicoli, delle decisioni adottate dal Consiglio dei Ministri dell'UE in materia di riduzione dei consumi di carburanti fossili, della legge n. 413/1997 in materia di prevenzione dell'inquinamento atmosferico da benzene e da idrocarburi policiclici aromatici, al fine di conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida, adotta i provvedimenti relativi a: a) impiego obbligatorio del biodiesel, negli autoveicoli destinati al trasporto pubblico, a partire dai comuni con oltre 100.000 abitanti; b) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con il gasolio distribuito nella rete; c) impiego del bioetanolo, ai fini della produzione di ETBE da miscelare nelle benzine distribuite nella rete; d) impiego obbligatorio del biodiesel, in miscela con gasolio destinato alla nautica da diporto. 5.2. Il Ministro dell'industria, d'intesa con i Ministri dell'ambiente e della sanita', sentita la Conferenza unificata, - anche in considerazione della direttiva 96/61/CE per la prevenzione e il controllo integrato dell'inquinamento e della direttiva 96/92/CE per la liberalizzazione del mercato e l'uso efficiente dell'energia elettrica - individua i criteri e le misure per aumentare l'efficienza del parco termoelettrico, a partire dagli impianti di produzione di energia che comportano alti consumi e basse rese e che sono destinati ad un ruolo marginale, per effetto della stessa liberalizzazione del mercato elettrico. 5.3. Il Ministro dell'industria, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata, stabilisce gli standards e le linee guida per la riduzione dei consumi energetici nei settori industriali e terziario, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida. 5.4. Il Ministro dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, e dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata, adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica nel settore dei trasporti, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida, considerando il seguente ordine di priorita': a) sostituzione progressiva della flotta autoveicoli pubblici con autoveicoli a basse emissioni; b) sviluppo del trasporto rapido di massa nelle aree urbane e metropolitane, con la contestuale limitazione del traffico autoveicolare privato, e la promozione dei percorsi ciclabili urbani; c) trasferimento di una quota progressiva del trasporto merci da strada a ferrovia/cabotaggio. 5.5. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri dell'industria e per le politiche agricole, sentita la Conferenza unificata adotta i provvedimenti relativi alla riduzione delle emissioni nei settori non energetici, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati dalle linee guida, considerando il seguente ordine di priorita': a) riduzione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali; b) promozione del riciclaggio dei rifiuti; c) riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti; d) riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli; e) limitazioni dell'impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi, esafluoruro di zolfo, nei processi industriali e negli usi delle apparecchiature contenenti tali sostanze. I suddetti provvedimenti e misure possono essere emanati anche con riferimento a specifici settori per i quali non siano stati definiti gli accordi volontari, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida, ovvero in caso di mancato rispetto degli accordi volontari stessi. 6. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione sviluppo sostenibile: 6.1. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con i Ministri, dell'industria, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, della ricerca scientifica, delle finanze, del tesoro, e del commercio con l'estero e degli affari esteri, sentita la Conferenza unificata, individua i criteri e le misure per favorire le iniziative da sviluppare nell'ambito dei meccanismi di "Joint Implementation" e "Clean Development Mechanism", e in particolare stabilisce: a) le modalita' attraverso le quali le rappresentanze italiane nei Paesi firmatari del Protocollo di Kyoto, presso le Nazioni Unite, e presso le istituzioni finanziarie multilaterali, dovranno promuovere e assistere i programmi italiani di cooperazione nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, in particolare valorizzando gli effetti dei programmi di cooperazione economica e industriale sulla riduzione delle emissioni tendenziali dei gas serra. A tal fine il Ministero degli affari esteri impartisce le opportune direttive alle rappresentanze italiane nei Paesi firmatari del Protocollo di Kyoto, presso le Nazioni Unite e presso le istituzioni finanziarie multilaterali; b) le misure a favore delle imprese che partecipano ai programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del Protocollo di Kyoto, sulla base di accordi volontari con le amministrazioni pubbliche; c) l'istituzione di una segreteria "dei meccanismi flessibili del Protocollo di Kyoto" con la partecipazione del Ministero dell'ambiente, del Ministero dell'industria, del tesoro e degli affari esteri per la promozione di progetti che dovranno comunque essere attuati nell'ambito di accordi volontari tra l'amministrazione e le imprese. 6.2. Il Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri delle finanze, dell'ambiente, dell'industria, del commercio con l'estero, sentita la Conferenza unificata, stabilisce le procedure per il commercio dei permessi di emissione nell'ambito del meccanismo di "Emissions Trading" adottato dal Protocollo di Kyoto, e definisce le modalita' attraverso le quali la segreteria di cui al precedente punto 5.1. c) certifica le transazioni dei permessi di emissione. 7. Entro il 31 dicembre 1999, il Ministro dell'ambiente, sulla base delle proposte formulate dalla Commissione sviluppo sostenibile, presentera' un rapporto al CIPE ed alla Conferenza unificata sull'attuazione della presente delibera. Il rapporto, oltre a documentare lo stato di attuazione dei programmi e delle misure previste, dovra' indicare, per quanto possibile, l'articolazione e la dimensione su scala regionale delle misure di riduzione. Roma, 19 novembre 1998 Il Presidente: D'Alema Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999 Registro n. 1 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 68