COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 19 novembre 1998 

  Linee guida per le politiche  e misure nazionali di riduzione delle
emissioni dei gas serra. (Deliberazione n. 137/98).
(GU n.33 del 10-2-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Vista  la  legge  15  gennaio   1994,  n.  65,  di  ratifica  della
Convenzione  Quadro delle  Nazioni Unite  sui cambiamenti  climatici,
fatta  a New  York nel  1992, concernente  la "stabilizzazione  delle
concentrazioni in  atmosfera di  gas ad effetto  serra ad  un livello
tale da  prevenire pericolose  interferenze delle attivita'  umane al
sistema climatico";
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce
al1e regioni  e agli enti  locali ulteriori funzioni e  competenze in
materia ambientale ed energetica e considerate le funzioni attribuite
dall'art.  8 del  decreto legislativo  28 agosto  1997, n.  281, alla
Conferenza  unificata per  i rapporti  tra lo  Stato, le  regioni, le
provincie autonome, le autonomie locali;
  Visto il  Protocollo, adottato  il 10 dicembre  1997 a  Kyoto dalla
terza  conferenza  delle  parti   alla  Convenzione  sui  cambiamenti
climatici,  che  impegna  gli  Stati  membri  dell'Unione  europea  a
ridurre,  entro  il periodo  compreso  tra  il  2008  e il  2012,  le
emissioni dei gas serra nella  misura dell'8% rispetto ai livelli del
1990;
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  europea  Com  (98)353
"Climate Change -  Towards an EU post-Kyoto  strategy", che individua
le  linee   di  sviluppo  delle   politiche  e  misure   europee  per
l'attuazione  del Protocollo  di Kyoto,  con particolare  riferimento
all'energia,  ai  trasporti,   all'agricoltura,  all'industria,  alle
misure fiscali,  alla ricerca scientifica  ed allo sviluppo  di nuove
tecnologie,   oltreche'   alla   utilizzazione  dei   meccanismi   di
flessibilita';
  Vista  la  decisione  del   Consiglio  dei  Ministri  dell'ambiente
dell'Unione  europea  del 17  giugno  1998,  che impegna  l'Italia  -
nell'ambito degli obblighi dell'UE  stabiliti dal Protocollo di Kyoto
- alla  riduzione delle proprie  emissioni di gas serra  nella misura
del  6.5%  rispetto  ai  livelli  del  1990  (corrispondente  ad  una
riduzione effettiva  di 100  milioni di  tonnellate -  equivalenti di
anidride carbonica) entro il periodo compreso  fra il 2008 e il 2012,
sulla base di  un programma di riduzioni che dovra'  essere attuato a
partire dal 2002 e verificato annualmente dall'UE;
  Viste le direttive richiamate  dalla predetta decisione dell'UE del
17 giugno 1998:
  96/61/CE  in  materia  di  utilizzazione  delle  migliori  tecniche
disponibili   per   la   protezione  dell'ambiente   e   l'efficienza
energetica, ai fini dell'autorizzazione di nuovi impianti industriali
e della riautorizzazione degli impianti esistenti;
  96/92/CE  in   materia  di  liberalizzazione  del   mercato  e  uso
efficiente dell'energia elettrica, nonche', la direttiva approvata in
data 11 maggio  1998 in materia di distribuzione  e vettoriamento del
gas naturale;
  Visti  il  Libro  Bianco  della  Commissione  europea  sulle  fonti
rinnovabili del  26 novembre 1997,  e le decisioni del  Consiglio dei
Ministri dell'energia  dell'Unione europea dell'8 dicembre  1997 e 11
maggio  1998, ugualmente  richiamati  dalla decisione  del 17  giugno
1998, che sottolineano l'esigenza  di favorire con adeguate normative
tecniche  e fiscali  la promozione  in tutti  gli Stati  membri delle
fonti   rinnovabili,   dei   cicli    combinati   a   gas   naturale,
dell'efficienza energetica;
  Vista la  comunicazione della  Commissione europea su  "Trasporti e
CO2"  (COM(98)204)  che  indica  le misure  per  la  riduzione  delle
emissioni  del settore  dei  trasporti, relative  alle tecnologie  di
costruzione  degli autoveicoli,  alla applicazione  delle migliori  e
piu'  efficienti  tecniche  disponibili  per  l'organizzazione  delle
diverse modalita'  di trasporto, alla utilizzazione  della fiscalita'
come  strumento di  internalizzazione  dei costi  e promozione  delle
forme di trasporto a minori emissioni;
  Visto il quinto Programma Quadro dell'Unione europea per la ricerca
e lo sviluppo tecnologico e attivita' dimostrative 1998-2002;
  Visto  il  programma  nazionale energia  rinnovabile  da  biomasse,
predisposto  dal Ministero  per le  politiche agricole  il 24  giugno
1998;
  Visto il "Libro verde sulle fonti rinnovabili di energia" elaborato
dall'ENEA   in  collaborazione   con   i  Ministeri   dell'industria,
dell'ambiente e  della ricerca  scientifica e tecnologica  nel luglio
1998;
  Visto  il  documento  di  programmazione  economica  e  finanziaria
1999-2001, ed  in particolare il  capitolo V dedicato  alle politiche
per l'occupazione e lo sviluppo,  che richiama tra l'altro l'esigenza
di sviluppare politiche  e misure per la  protezione dell'ambiente ed
in particolare  per la  riduzione delle emissioni  dei gas  serra nei
diversi settori;
  Vista la propria  delibera in data 3 dicembre  1997, concernente la
"Seconda  comunicazione nazionale  alla  convenzione sui  cambiamenti
climatici", che  ha indicato  i programmi  per il  contenimento delle
emissioni  dei  gas  serra  che  dovranno  essere  predisposti  dalle
amministrazioni competenti in  modo coordinato tra loro  e secondo il
criterio della massima efficienza ambientale ed economica;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 marzo
1998 che istituisce il  gruppo di lavoro interministeriale (istituito
con  decreto del  Presidente del  Consiglio dei  Ministri in  data 20
marzo 1998  per assicurare  un elevato  livello di  coordinamento dei
programmi  delle   amministrazioni  nei  settori   individuati  dalla
delibera del CIPE del 3 dicembre 1997);
  Vista  la propria  delibera in  data 5  agosto 1998  concernente il
regolamento interno del CIPE ed in particolare l'art. 2, comma 1, che
istituisce tra  l'altro, a  supporto dell'attivita' del  comitato, la
commissione per lo sviluppo sostenibile;
  Viste  le risultanze  della seduta  di insediamento  della predetta
commissione  in data  8  settembre 1998,  in  particolare per  quanto
riguarda  l'inserimento del  citato  gruppo di  lavoro istituito  con
decreto del  Presidente del Consiglio  dei Ministri il 20  marzo 1998
nell'ambito della commissione stessa;
  Visto lo schema di decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei
Ministri in data 10 luglio 1998, che stabilisce le funzioni dell'ENEA
come  Agenzia nazionale  per l'energia  e l'ambiente,  finalizzata in
particolare   a   "fornire   supporto  tecnico   specialistico   alle
amministrazioni  competenti   per  le  azioni  pubbliche   in  ambito
nazionale ed internazionale";
  Considerato che il Protocollo di Kyoto in data 10 dicembre 1997:
  a) ha  stabilito che dovranno  essere ridotte le emissioni  dei sei
principali gas serra, non controllati  dal Protocollo di Montreal per
la  protezione  della  fascia  di  ozono,  individuati  nell'anidride
carbonica (C02), il  metano (CH4), il protossido di  azoto (N2O), gli
idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi  (PFC) e l'esafluoruro di
zolfo (SF6);
  b)  ha individuato  le azioni  che dovranno  essere realizzate  dai
Paesi  "Annex 1"  (Paesi  industrializzati e  Paesi  con economia  in
transizione)  per  la  riduzione  delle  emissioni,  con  particolare
riferimento a:
  promozione dell'efficienza energetica in tutti i settori;
  sviluppo delle  fonti rinnovabili  per la  produzione di  energia e
delle tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni;
  protezione  ed  estensione  delle foreste  per  l'assorbimento  del
carbonio;
    promozione dell'agricoltura sostenibile;
  limitazione e riduzione delle  emissioni di metano dalle discariche
di rifiuti e dagli altri settori energetici;
  misure fiscali  appropriate per disincentivare le  emissioni di gas
serra;
  c) ha  istituito tre meccanismi di  flessibilita', integrativi alle
azioni  nazionali, per  contribuire all'attuazione  degli impegni  di
riduzione  delle  emissioni  attraverso la  realizzazione  di  azioni
comuni tra piu' Paesi "Annex 1" (Joint Implementation), o mediante la
cooperazione con i Paesi "Non Annex 1" (Paesi in via di sviluppo o di
nuova  industrializzazione)   per  lo  sviluppo   compatibile  (Clean
Development Mechanism), oppure attraverso il commercio internazionale
dei permessi di emissione (Emissions Trading);
  d) ha  individuato come  misura aggiuntiva  per la  riduzione delle
emissioni   anche  l'assorbimento   di  carbonio   ottenuto  mediante
attivita' di afforestazione e riforestazione a partire dal 1990;
  Considerato che  i programmi individuati dalla  richiamata delibera
del  3 dicembre  1997 sono  coerenti  con le  azioni individuate  dal
Protocollo  di Kyoto  e con  le politiche  e misure  richiamate dalla
decisione  del Consiglio  dei Ministri  dell'ambiente dell'UE  del 17
giugno 1998;
  Considerato che  il mercato  nazionale dell'energia  dovra' attuare
entro  tempi brevi  profonde modifiche  determinate dalla  attuazione
delle direttive europee in materia  di liberalizzazione del mercato e
uso  efficiente  dell'energia  elettrica, oltreche',  in  materia  di
distribuzione e vettoriamento del gas naturale  e che, a tal fine, e'
stata convocata  per il 25-28  novembre 1998 la  Conferenza nazionale
energia e sull'ambiente;
  Ritenuto che  i programmi per  la riduzione delle emissioni  di gas
serra  individuati dalla  delibera del  CIPE del  3 dicembre  1997, e
predisposti  secondo  le  indicazioni   del  Protocollo  di  Kyoto  e
nell'ambito delle linee guida  definite dall'Unione europea, potranno
costituire  una  opportunita'   per  la  modernizzazione  dell'Italia
secondo i criteri dell'efficienza ambientale ed energetica, ed aprire
nuove prospettive alla cooperazione internazionale con i Paesi in via
di sviluppo e quelli del centroest Europa ad economia in transizione;
  Preso atto  del documento  "Linee guida per  le politiche  e misure
nazionali di  riduzione delle  emissioni dei gas  serra", predisposto
dal gruppo di lavoro interministeriale;
  Vista la  proposta del Ministero dell'ambiente  n. 3782/98/SIAR del
29 settembre 1998;
                              Delibera:
  1.  Sono   approvati  i  seguenti  obiettivi   di  riduzione  delle
emissioni, che  includono anche quelli conseguibili  con i meccanismi
di  flessibilita' istituiti  dal Protocollo  di Kyoto  e le  relative
azioni  nazionali contenute  nelle "Linee  guida per  le politiche  e
misure nazionali di  riduzione delle emissioni dei  gas serra" citate
in premessa:
=====================================================================
Azioni nazionali per la riduzione     |         |         |
delle emissioni  dei gas serra        | Mt CO2  |   CO2   |    CO2
                                      | 2002Mt  |  2006Mt | 2008-2012
______________________________________|_________|_________|__________
Aumento di efficienza nel parco
 termoelettrico                         - 4/5     - 10/12    - 20/23
Riduzione dei consumi energetici nel
 settore dei trasporti                  - 4/6     - 9/11     - 18/21
Produzione di energia da fonti
 rinnovabili                            - 4/5     - 7/9      - 18/20
Riduzione dei consumi energetici
 nei settori industriale/abitativo/
 terziario                              - 6/7     - 12/14    - 24/29
Riduzione delle emissioni nei settori
 non  energetici                         - 2       - 7/199    - 15/19
Assorbimento delle emissioni di CO2
 dalle foreste                                                (-0,7)
                                      ______________________________
                         Totale . . .  - 20/25    - 45/55   - 95/112
  1.1. Per  la promozione  e lo sviluppo  delle azioni  nazionali, in
attesa  dell'eventuale  costituzione  di  un apposito  fondo  per  la
protezione  del clima,  si fara'  fronte oltre  che con  le linee  di
bilancio ordinarie  di ciascuna  Amministrazione interessata,  con le
risorse finanziarie  finalizzate, secondo quanto previsto  dal d.d.l.
collegato alla finanziaria '99 (atto Camera 5267, art. 8, lettera e),
a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle
emissioni  inquinanti   per  l'efficienza   energetica  e   le  fonti
rinnovabili.
  1.2.  La  Commissione per  lo  sviluppo  sostenibile, predispone  i
provvedimenti attuativi  di cui alla  presente delibera, e  svolge in
via  generale  l'attivita'  di monitoraggio  sulla  attuazione  delle
politiche e misure nazionali individuate dalle linee guida, valutando
altresi' la coerenza dei programmi  e degli investimenti pubblici con
gli obiettivi di riduzione delle emissioni individuati dalla presente
delibera tenendo  anche conto  del livello realizzativo  delle azioni
predisposte in  ottemperanza alle  decisioni comunitarie  dagli altri
Paesi dell'UE.
  1.3. Il  supporto tecnico all'attivita' della  Commissione sviluppo
sostenibile  e' assicurato  dal  gruppo  di lavoro  interministeriale
richiamato in  premessa - integrato dai  rappresentanti dei Ministeri
degli affari esteri,  delle finanze e del commercio con  l'estero - e
coadiuvato dall'ENEA,  nell'ambito degli  accordi di programma  con i
Ministeri dell'ambiente e dell'industria.
  I criteri  e le  modalita' di funzionamento  del gruppo  di lavoro,
nonche' le eventuali modifiche  nella composizione, saranno stabiliti
con provvedimento della Commissione.
  1.4. La Commissione promuovera' l'organizzazione di un osservatorio
per  il monitoraggio  dell'attuazione  dei programmi  e delle  misure
previsti dalla presente delibera in collaborazione con ENEA, ANPA, le
Amministrazioni dello Stato, le regioni e le province autonome.
  2. Sulla base  dei lavori della commissione  sviluppo sostenibile e
tenuto  conto delle  conclusioni della  Conferenza nazionale  energia
ambiente, richiamata in premessa:
  2.1. Entro  il 30 aprile  1999 il Ministro  dell'ambiente, d'intesa
con i  Ministri della  pubblica istruzione, dell'universita'  e della
ricerca   scientifica    e   tecnologica,   dei    lavori   pubblici,
dell'industria,  per le  politiche  agricole,  sentita la  Conferenza
unificata,   sottopone  all'approvazione   del  CIPE   il  "Programma
nazionale   per  l'informazione   sui  cambiamenti   climatici",  con
riferimento prioritario a:
  a) sviluppo di  programmi di informazione al pubblico  a cura delle
amministrazioni pubbliche;
  b)  promozione di  campagne  di informazione  da  parte di  imprese
pubbliche   e  private,   associazioni,  mediante   accordi  con   le
amministrazioni pubbliche.
  2.2. Entro  il 30 aprile  1999 il Ministro  dell'ambiente, d'intesa
con  il  Ministro  dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica, dell'industria,  dei lavori pubblici e  per le politiche
agricole, sentita la Conferenza unificata, sottopone all'approvazione
del CIPE  il "Programma  nazionale per la  ricerca sul  clima", sulla
base dei seguenti criteri:
  a) censimento delle attivita' di ricerca in Italia sulla protezione
del clima;
  b)  sviluppo  dei programmi  di  ricerca,  in collegamento  con  la
comunita' scientifica internazionale,  ed i programmi internazionali,
con priorita' alle attivita' organizzate nell'ambito WMO e IPCC.
  2.3. Entro il 30 aprile 1999 il Ministro per le politiche agricole,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente, dell'industria, dei trasporti,
delle  finanze  e  dell'universita'  e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica,    sentita    la   Conferenza    unificata,    sottopone
all'approvazione   del   CIPE   il  "Programma   nazionale   per   la
valorizzazione   delle  biomasse   agricole  e   forestali"  per   il
raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  dalle  linee  guida,  che
individua i criteri e gli indirizzi finalizzati a:
  a) coltivazioni destinate totalmente o parzialmente alla produzione
di energia;
  b)  recupero  di  residui   e  sottoprodotti  agricoli,  forestali,
zootecnici ed agroindustriali per la produzione di energia;
     c) produzione di biocombustibili e biocarburanti;
  d) produzione di energia termica e/o elettrica da biomasse;
  e) impiego di  energia da biomasse nei settori dei  trasporti e del
riscaldamento;
  f)  applicazione  di misure  di  compensazione,  di agevolazioni  e
incentivi  per  le  produzioni  agricole non  alimentari,  e  per  la
produzione di biocarburanti e biocombustibili;
     g) assorbimento di carbonio dalle biomasse forestali;
  h)  accordi  volontari  tra  le  amministrazioni  e  gli  operatori
economici   del   settore   agricolo  ed   agroindustriale   per   il
raggiungimento degli obiettivi individuati dalle linee guida.
  2.4. Entro il  30 aprile 1999 il  Ministro dell'industria, d'intesa
con i Ministri  dell'ambiente, per le politiche  agricole, dei lavori
pubblici,   delle  finanze   e  dell'universita'   e  della   ricerca
scientifica e  tecnologica, sentita la Conferenza  unificata, al fine
di conseguire gli obiettivi  individuati dalle linee guida, sottopone
all'approvazione  del CIPE  il  "Libro bianco  per la  valorizzazione
energetica  delle  fonti  rinnovabili", predisposto  sulla  base  del
"Libro verde" richiamato in premessa.
  2.5.  Entro  il 31  dicembre  1999,  sulla  base dei  lavori  della
Commissione   sviluppo  sostenibile,   il  Ministro   dei  trasporti,
nell'ambito del piano generale dei trasporti, d'intesa con i Ministri
dell'ambiente,  dell'industria  e  dei lavori  pubblici,  sentita  la
Conferenza  unificata,  ai  fini del  conseguimento  degli  obiettivi
individuati dalle  linee guida, elabora e  sottopone all'approvazione
del CIPE il "Libro bianco per la mobilita' sostenibile".
  3. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione
sviluppo  sostenibile  il  Ministro dell'ambiente,  d'intesa  con  il
Ministro della  sanita', dell'industria,  per le  politiche agricole,
sentita  la Conferenza  unificata,  al fine  di conseguire  obiettivi
individuati dalle linee guida, adotta i provvedimenti relativi a:
  a)  definizione  dei  criteri  per  l'applicazione  delle  migliori
tecniche disponibili, di  cui alla direttiva 96/61/CE,  ai fini della
migliore  efficienza  energetica,  degli impianti  di  produzione  di
energia elettrica e industriali;
  b)  regolamentazione  della  combustione   delle  biomasse  a  fini
energetici;
  c)   regolamentazione   degli   usi   dei   biocarburanti   e   dei
biocombustibili ai  sensi dell'art. 2  della legge 8 luglio  1986, n.
349.
  4.  Entro  il  31  dicembre  1999,  sulla  base  dei  lavori  della
Commissione   sviluppo  sostenibile,   il  Ministro   dell'industria,
d'intesa con i Ministri dell'ambiente  e dei lavori pubblici, sentita
la Conferenza  unificata, stabilisce gli  standards e le  linee guida
per  l'uso  di  dispositivi  energetici  piu'  efficienti  e  per  la
riduzione dei consumi per il riscaldamento ed il condizionamento, nel
settore dell'edilizia  civile, sia  pubblica che  privata al  fine di
conseguire gli obiettivi individuati dalle linee guida.
  5. Entro  il 31  dicembre 1999, laddove  non siano  stati stipulati
accordi  volontari   tra  gli  operatori  e   le  aministrazioni  che
soddisfino agli obiettivi indicati dalle  linee guida, sulla base dei
lavori della Commissione sviluppo sostenibile:
  5.1.  Il Ministro  dell'ambiente,  d'intesa con  il Ministro  della
sanita', dell'industria,  per le politiche agricole  e dei trasporti,
sentita  la  Conferenza  unificata,  anche  in  considerazione  della
direttiva  96/62/CE per  la  tutela della  qualita' dell'aria,  delle
direttive  europee   "auto  oil"   in  materia  di   emissioni  dagli
autoveicoli,  delle decisioni  adottate  dal  Consiglio dei  Ministri
dell'UE in  materia di riduzione  dei consumi di  carburanti fossili,
della legge  n. 413/1997 in materia  di prevenzione dell'inquinamento
atmosferico  da benzene  e da  idrocarburi policiclici  aromatici, al
fine  di  conseguire gli  obiettivi  individuati  dalle linee  guida,
adotta i provvedimenti relativi a:
  a) impiego obbligatorio del  biodiesel, negli autoveicoli destinati
al  trasporto  pubblico,  a  partire dai  comuni  con  oltre  100.000
abitanti;
  b) impiego  obbligatorio del biodiesel,  in miscela con  il gasolio
distribuito nella rete;
  c)  impiego del  bioetanolo, ai  fini della  produzione di  ETBE da
miscelare nelle benzine distribuite nella rete;
  d)  impiego  obbligatorio del  biodiesel,  in  miscela con  gasolio
destinato alla nautica da diporto.
  5.2.   Il  Ministro   dell'industria,  d'intesa   con  i   Ministri
dell'ambiente  e della  sanita', sentita  la Conferenza  unificata, -
anche in considerazione della direttiva 96/61/CE per la prevenzione e
il controllo  integrato dell'inquinamento e della  direttiva 96/92/CE
per la  liberalizzazione del mercato e  l'uso efficiente dell'energia
elettrica  -   individua  i  criteri   e  le  misure   per  aumentare
l'efficienza del  parco termoelettrico,  a partire dagli  impianti di
produzione di energia che comportano alti  consumi e basse rese e che
sono  destinati  ad un  ruolo  marginale,  per effetto  della  stessa
liberalizzazione del mercato elettrico.
  5.3.  Il   Ministro  dell'industria,   d'intesa  con   il  Ministro
dell'ambiente,  sentita  la   Conferenza  unificata,  stabilisce  gli
standards e  le linee guida  per la riduzione dei  consumi energetici
nei  settori industriali  e  terziario, al  fine  di raggiungere  gli
obiettivi indicati dalle linee guida.
  5.4.   Il  Ministro   dei  trasporti,   d'intesa  con   i  Ministri
dell'ambiente,  dell'industria, e  dei  lavori  pubblici, sentita  la
Conferenza unificata, adotta i  provvedimenti relativi alla riduzione
delle emissioni di  anidride carbonica nel settore  dei trasporti, al
fine  di  raggiungere  gli  obiettivi  indicati  dalle  linee  guida,
considerando il seguente ordine di priorita':
  a) sostituzione  progressiva della flotta autoveicoli  pubblici con
autoveicoli a basse emissioni;
  b)  sviluppo del  trasporto rapido  di  massa nelle  aree urbane  e
metropolitane,   con   la   contestuale  limitazione   del   traffico
autoveicolare privato, e la promozione dei percorsi ciclabili urbani;
  c) trasferimento  di una quota  progressiva del trasporto  merci da
strada a ferrovia/cabotaggio.
  5.5.   Il  Ministro   dell'ambiente,   d'intesa   con  i   Ministri
dell'industria  e per  le politiche  agricole, sentita  la Conferenza
unificata  adotta  i  provvedimenti  relativi  alla  riduzione  delle
emissioni  nei settori  non energetici,  al fine  di raggiungere  gli
obiettivi indicati dalle linee guida, considerando il seguente ordine
di priorita':
  a) riduzione  delle emissioni di  protossido di azoto  dai processi
industriali;
     b) promozione del riciclaggio dei rifiuti;
  c) riduzione delle emissioni di metano dalle discariche di rifiuti;
  d) riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli;
  e) limitazioni dell'impiego di idrofluorocarburi, perfluorocarburi,
esafluoruro  di zolfo,  nei processi  industriali e  negli usi  delle
apparecchiature contenenti tali sostanze.
  I suddetti provvedimenti e misure  possono essere emanati anche con
riferimento a specifici settori per  i quali non siano stati definiti
gli accordi volontari, finalizzati  al raggiungimento degli obiettivi
individuati dalle  linee guida,  ovvero in  caso di  mancato rispetto
degli accordi volontari stessi.
  6. Entro il 30 giugno 1999, sulla base dei lavori della Commissione
sviluppo sostenibile:
  6.1.   Il  Ministro   dell'ambiente,  d'intesa   con  i   Ministri,
dell'industria, per le politiche agricole, dei lavori pubblici, della
ricerca scientifica, delle  finanze, del tesoro, e  del commercio con
l'estero  e degli  affari  esteri, sentita  la Conferenza  unificata,
individua  i  criteri e  le  misure  per  favorire le  iniziative  da
sviluppare  nell'ambito dei  meccanismi di  "Joint Implementation"  e
"Clean Development Mechanism", e in particolare stabilisce:
  a) le modalita' attraverso le  quali le rappresentanze italiane nei
Paesi firmatari del  Protocollo di Kyoto, presso le  Nazioni Unite, e
presso le istituzioni  finanziarie multilaterali, dovranno promuovere
e  assistere i  programmi  italiani di  cooperazione nell'ambito  dei
meccanismi del  Protocollo di Kyoto, in  particolare valorizzando gli
effetti dei  programmi di cooperazione economica  e industriale sulla
riduzione delle  emissioni tendenziali dei  gas serra. A tal  fine il
Ministero degli affari esteri  impartisce le opportune direttive alle
rappresentanze italiane nei Paesi  firmatari del Protocollo di Kyoto,
presso  le   Nazioni  Unite  e  presso   le  istituzioni  finanziarie
multilaterali;
  b) le misure a favore delle imprese che partecipano ai programmi di
cooperazione internazionale nell'ambito dei meccanismi del Protocollo
di  Kyoto, sulla  base di  accordi volontari  con le  amministrazioni
pubbliche;
  c) l'istituzione  di una segreteria "dei  meccanismi flessibili del
Protocollo   di   Kyoto"   con  la   partecipazione   del   Ministero
dell'ambiente,  del  Ministero  dell'industria, del  tesoro  e  degli
affari esteri  per la  promozione di  progetti che  dovranno comunque
essere attuati nell'ambito di accordi volontari tra l'amministrazione
e le imprese.
  6.2. Il Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri delle finanze,
dell'ambiente, dell'industria, del commercio con l'estero, sentita la
Conferenza unificata,  stabilisce le  procedure per il  commercio dei
permessi  di  emissione  nell'ambito  del  meccanismo  di  "Emissions
Trading" adottato dal  Protocollo di Kyoto, e  definisce le modalita'
attraverso le quali la segreteria di  cui al precedente punto 5.1. c)
certifica le transazioni dei permessi di emissione.
  7. Entro il 31 dicembre 1999, il Ministro dell'ambiente, sulla base
delle  proposte  formulate  dalla Commissione  sviluppo  sostenibile,
presentera'  un  rapporto  al   CIPE  ed  alla  Conferenza  unificata
sull'attuazione  della  presente  delibera.   Il  rapporto,  oltre  a
documentare  lo stato  di  attuazione dei  programmi  e delle  misure
previste, dovra' indicare, per quanto possibile, l'articolazione e la
dimensione su scala regionale delle misure di riduzione.
   Roma, 19 novembre 1998
                                               Il Presidente: D'Alema
Registrata alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 68