Modificazioni allo statuto dell'Universita'.(GU n.33 del 10-2-1999)
IL RETTORE Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Visto il decreto ministeriale 6 marzo 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1997; Vista la tipologia nazionale della scuola di specializzazione in storia dell'arte; Viste le deliberazioni delle autorita' accademiche di questa Universita'; Vista la relazione tecnica del Nucleo di valutazione del 22 giugno 1998; Visto il parere del Comitato universitario di coordinamento regionale del 3-6 luglio 1998; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17, commi 95 e 101; Vista la nota di indirizzo prot. 1/98 del 16 giugno 1998 "legge 15 maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica"; Riconosciuta la particolare necessita' di apportare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato con decreo rettorale n. 7772 del 22 ottobre 1996 pubblicato nel n. 183 supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 255 del 30 ottobre 1996, non contiene ordinamenti didattci; Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico ai ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bari e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 173 del titolo XVI dello statuto dell'Universita' degli studi di Bari vengono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alle scuole di specializzazione in "metodi dell'informatica per le scienze umanistiche" ed in "storia dell'arte". Art. 174. Scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche E' istituita la scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche. Al funzionamento della scuola possono concorrere le facolta' di lettere e filosofia, scienze della formazione, lingue e letterature straniere, sociologia, conservazione dei B.C., scienze della comunicazione e dello spettacolo e, per gli aspetti e le competenze informatiche, le facolta' di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali. La scuola ha il compito di attivare corsi per la formazione di specialisti nei settore professionale dell'informatica umanistica, fornendo adeguate conoscenze di metodi e di contenuti scientifici volti alla soluzione di problemi testuali di catalogazione e di archiviazione collegati all'informatica, all'utilizzo ed allo sviluppo di strumenti informatici nell'ambito dei beni culturali, delle arti e dello spettacolo, alla gestione delle risorse informatiche presso centri o istituzioni a prevalente attivita' linguistica lessicale editoriale. La scuola puo' articolarsi in indirizzi, corrispondenti a settori di specializzazione. La scuola rilascia il titolo di specialista in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche, in uno dei seguenti indirizzi della scuola: 1) beni culturali; 2) archivi e biblioteche; 3) trattamento del linguaggio naturale; 4) trattamento dei testi letterari; 5) trattamento delle fonti storiche; 6) editoria e informazione; 7) tecniche e didattica assistita. Le universita' e gli istituti superiori che intendono istituire ed attivare una scuola di specializzazione in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche, devono attenersi alle disposizioni del presente ordinamento, nonche' a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e nella legge 19 novembre 1990, n. 341. Il corso degli studi della scuola ha la durata di tre anni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 100 ore di attivita' pratiche guidate. Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso viene fissato in base alle risorse umane e alle strutture ed attrezzature disponibili ai sensi dell'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati in lettere, filosofia, scienze della comunicazione, lingue e letterature straniere, scienze dell'educazione, DAMS, sociologia, psicologia, storia, beni culturali. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio conseguito presso universita' straniere, riconosciuto a termini di legge equivalente ad una delle lauree predette e accettato dalle competenti autorita' accademiche italiane (consigli della scuola e senato accademico), e che sia ritenuto equipollente, anche limitatamente ai fini delle iscrizioni a detta scuola. Le modalita' del concorso di ammissione sono determinate nel bando di concorso stesso nel rispetto delle norme vigenti. Presso le scuole e' costituito un consiglio presieduto da un direttore. Il consiglio della scuola con apposito regolamento, da emanarsi in conformita' dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982 e al regolamento didattico di ateneo e nel rispetto della liberta' di insegnamento, determina l'articolazione del corso di specializzazione ed il relativo piano di studi, la tipologia delle forme didattiche, la propedeuticita' degli insegnamenti, le modalita' delle prove idoneative e di profitto. Nel formulare il piano degli studi, il consiglio deve prevedere l'attivazione di corsi di insegnamento, secondo gli indirizzi da attivare, di cui all'art. 2, nei vigenti settori scientificodisciplinari di cui alle lettere L ed M (ex decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 e 6 maggio 1994 di cui alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 112 dell'8 agosto 1994), nonche' nei settori scientificodisciplinari di seguito indicati: A01A logica matematica; H09C disegno industriale; H10A composizione architettonica e urbana; H10B architettura del paesaggio e del territorio; H11X disegno; H12X storia dell'architettura; H13X restauro; H14B urbanistica; K04X automatica; K05A sistemi di elaborazione nell'informazione; K05B informatica; Q01A filosofia politica; Q01B storia delle dottrine politiche; Q01C storia delle istituzioni politiche; Q03X storia e istituzioni delle Americhe; Q04X storia delle relazioni internazionali; Q05A sociologia generale; Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi; Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro; Q05D sociologia dell'ambiente e del territorio; Q05E sociologia dei fenomeni politici; Q05F sociologia giuridica e mutamento sociale; Q05G sociologia della devianza; Q06A storia e istituzioni dell'Africa; Q06B storia e istituzioni dell'Asia; S01A statistica; S01B statistica per la ricerca sperimentale; S03B statistica sociale. Indipendentemente dagli indirizzi, dovra' essere garantita l'attivazione di insegnamenti riconducibili ai settori scientificodisciplinari di cui alla lettera K, per le necessarie conoscenze di base nel campo informatico. Al fine di completare la formazione degli specializzandi, il consiglio della scuola potra' attivare specifici moduli di insegnamento che, per contenuti e metodo, siano riconducibili ai settori scientificodisciplinari, nelle seguenti tematiche: beni archeologici, beni artistici, beni ambientali, beni storicoscientifici, trattamento delle fonti, archivi, biblioteche, linguistica, lessicologia e lessicografia, industria della lingua, tecniche della traduzione, statistica linguistica, teoria della scienza e della letteratura, critica letteraria e artistica, letteratura comparata, cartografia, editoria elettronica, documentazione scientifica, tecniche editoriali, diffusione dell'informazione, didattiche disciplinari, linguaggi per la realizzazione di corsi didattici, tecniche informatiche della valutazione, tecniche informatiche per la docimologia analisi e valutazione del software didattico. All'inizio di ciascun anno di corso, gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta di eventuali corsi facoltativi e l'attivita' pratica che sara' svolta sotto la guida di un relatore designato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola puo' promuovere attivita' inerenti alla specializzazione, svolte presso enti pubblici e privati, anche nell'ambito di specifiche convenzioni. Art. 175. Scuola di specializzazione in storia dell'arte 1. La scuola ha lo scopo di approfondire la preparazione scientifica nel campo delle discipline storicoartistiche e di fornire le competenze professionali finalizzate alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio storicoartistico. La scuola rilascia il diploma di specialista in storia dell'arte (con indicazione dell'indirizzo seguito). 2. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione: storia dell'arte medievale e moderna; storia dell'arte contemporanea; storia delle arti minori. 3. Il corso degli studi ha la durata di tre anni. In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti o trenta per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per l'intero corso di studi. 4. All'attuazione delle attivita' didattiche provvede la facolta' di lettere e filosofia; possono altresi' collaborare le facolta' lingue e letterature straniere, giurisprudenza, scienze matematiche, fisiche e naturali, architettura, nonche' le locali soprintendenze (archeologica e ai beni a.a.a. e s.). Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. 5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che abbiano conseguito il titolo nelle facolta' di lettere e filosofia, dei beni culturali, nonche' di lingue e letterature straniere e magistero con tesi di laurea in storia dell'arte. Sono altresi' ammessi coloro che siano in possesso di titoli di studio conseguiti presso universita' straniere ed equipollenti, ai sensi dell'art. 382 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. 6. Le discipline da utilizzare per le diverse specializzazioni, esemplate sulla tipologia nazionale, sono raggruppate nelle seguenti aree: A) area delle metodologie e delle tecniche: elementi di informatica e di scienza della catalogazione dei beni culturali; metodologia e didattica degli audiovisivi; iconologia e iconografia; museologia e museografia paleografia e diplomatica; storia e tecnica del restauro; storia della fotografia; storia dell'architettura; letteratura artistica; metodologia della storia dell'arte; estetica; fenomenologia degli stili; sociologia dell'arte; psicologia dell'arte; elementi di chimica; storia delle tecniche artistiche; museotecnica; storia del teatro; storia della musica; B) area di interesse generale: storia del collezionismo; storia del disegno, dell'incisione e della grafica; araldica; storia dello spettacolo; archivistica; storia medievale; storia moderna; storia contemporanea; storia della liturgia; agiografia; storia della chiesa; epigrafia medievale e moderna; storia del costume; storia comparata dell'arte europea; storia sociale dell'arte; C) area delle arti minori (o applicate): storia delle arti minori (o applicate); storia della miniatura; storia delle arti applicate e industriali; storia del costume e della moda; storia del libro a stampa illustrato; storia dell'oreficeria; numismatica e sfragistica; storia delle maioliche; storia dei tessili. D) area della storia dell'arte medievale: archeologia e storia dell'arte tardoantica; storia dell'arte islamica; archeologia medievale storia dell'arte bizantina; storia dell'arte medievale; storia dell'architettura medievale. E) area della storia dell'arte moderna: storia dell'arte del rinascimento; storia dell'arte dell'eta' barocca; storia dell'arte fiamminga e olandese; storia dell'arte del Paesi europei; storia dell'arte moderna; storia dell'architettura moderna. F) area della storia dell'arte contemporanea: archeologia industriale; storia del cinema; storia dell'arte contemporanea; storia e tecnica della fotografia; storia dell'architettura contemporanea. G) area giuridica: elementi di diritto amministrativo; estimo; legislazione dei beni culturali; legislazione internazionale comparata dei beni culturali; legislazione urbanistica. 7. Nell'arco dei tre anni vengono tenuti complessivamente almeno dieci insegnamenti (annuali) distribuiti sulla base di un piano di studi formulato all'inizio del primo anno e approvato dal consiglio della scuola. Il consiglio della scuola delibera ogni anno quali insegnamenti attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate. Le lezioni saranno integrate da seminari e conferenze, nonche' da esercitazioni, attivita' applicativa, viaggi di istruzione. Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente: 5 fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto; 2 fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche; 2 fra le discipline di differenti aree di diverso indirizzo; 1 fra le discipline dell'area giuridica. Lo specializzando e' tenuto a seguire al primo anno cinque insegnamenti, due almeno dei quali composti con discipline dell'ambito dell'indirizzo di specializzazione prescelto. Gli altri insegnamenti saranno distribuiti a seconda delle specifiche esigenze dei piani di studio. L'attivita' didattica comprende per i primi due anni quattrocento ore da distribuire fra cicli di lezioni, seminari, esercitazioni, attivia' pratiche guidate. Per il terzo anno, che deve essere prevalentemente guidato alla preparazione della dissertazione scritta prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, l'attivita' didattica comprende duecento ore. Alle attivita' pratiche dovranno essere dedicate non meno di duecentocinquanta ore. I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli. Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici di discipline, scelte nell'ambito delle diverse aree, integrantisi a costituire un'unita' organica di formazione. I programmi monografici sono affidati a piu' docenti ognuno dei quali svolge il suo ciclo di lezioni coordinate nel tema e nei tempi con quello di altri docenti dello stesso modulo. Il modulo e' affidato a un docente che oltre a svolgere il proprio programma, coordina quello degli altri docenti. Ciascun insegnamento comunque dovra' avere un unico titolare. 8. Gli specializzandi possono trascorrere, su deliberazione del consiglio della scuola, un periodo di studio all'estero sulla base dei programmi predisposti in dipendenza di appositi accordi con istituzioni scientifiche italiane o straniere. Il profitto della permanenza all'estero viene valutato secondo procedure individuate dal consiglio della scuola. 9. L'universita', su proposta del consiglio della scuola, stipula convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento di ricerche e di utilizzazione di strutture extra universitarie in ambito territoriale e regionale, per lo svolgimento di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982. Tra gli enti pubblici, di cui al comma precedente, vanno considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale. 10. La commissione per l'esame di diploma e' costituita secondo le consuete modalita' per gli esami universitari. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Bari, 28 ottobre 1998 Il rettore: Cossu