UNIVERSITA' DI BARI

DECRETO RETTORALE 28 ottobre 1998 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.33 del 10-2-1999)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi di  Bari, approvato
con  regio   decreto  14   ottobre  1926,   n.  2134,   e  successive
modificazioni;
  Visto  il   testo  unico  delle  leggi   sull'istruzione  superiore
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto  il  decreto  ministeriale  6  marzo  1997  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 1997;
  Vista la  tipologia nazionale  della scuola di  specializzazione in
storia dell'arte;
  Viste  le  deliberazioni  delle  autorita'  accademiche  di  questa
Universita';
  Vista la relazione tecnica del  Nucleo di valutazione del 22 giugno
1998;
  Visto  il  parere  del   Comitato  universitario  di  coordinamento
regionale del 3-6 luglio 1998;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 17,
commi 95 e 101;
  Vista la nota di indirizzo prot.  1/98 del 16 giugno 1998 "legge 15
maggio 1997, n. 127 - Autonomia didattica";
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  apportare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al  termine triennale di cui all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto che lo statuto di autonomia dell'Universita' di Bari, emanato
con decreo  rettorale n. 7772 del  22 ottobre 1996 pubblicato  nel n.
183 supplemento alla  Gazzetta Ufficiale n. 255 del  30 ottobre 1996,
non contiene ordinamenti didattci;
  Considerato  che  nelle  more   della  emanazione  del  regolamento
didattico  ai   ateneo  le  modifiche  di   statuto  riguardanti  gli
ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita' degli  studi di Bari  e' ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 173 del titolo XVI dello statuto dell'Universita' degli
studi di  Bari vengono  inseriti i  seguenti nuovi  articoli relativi
alle scuole  di specializzazione  in "metodi dell'informatica  per le
scienze umanistiche" ed in "storia dell'arte".
                              Art. 174.
                      Scuola di specializzazione
        in metodi dell'informatica per le scienze umanistiche
  E'   istituita   la   scuola    di   specializzazione   in   metodi
dell'informatica per  le scienze umanistiche. Al  funzionamento della
scuola possono concorrere le facolta' di lettere e filosofia, scienze
della  formazione,   lingue  e  letterature   straniere,  sociologia,
conservazione  dei   B.C.,  scienze   della  comunicazione   e  dello
spettacolo  e,  per gli  aspetti  e  le competenze  informatiche,  le
facolta' di ingegneria e di scienze matematiche, fisiche e naturali.
  La scuola  ha il  compito di  attivare corsi  per la  formazione di
specialisti  nei settore  professionale dell'informatica  umanistica,
fornendo  adeguate conoscenze  di metodi  e di  contenuti scientifici
volti  alla soluzione  di  problemi testuali  di  catalogazione e  di
archiviazione   collegati  all'informatica,   all'utilizzo  ed   allo
sviluppo  di strumenti  informatici nell'ambito  dei beni  culturali,
delle  arti   e  dello   spettacolo,  alla  gestione   delle  risorse
informatiche  presso  centri  o istituzioni  a  prevalente  attivita'
linguistica lessicale editoriale.
  La scuola  puo' articolarsi in indirizzi,  corrispondenti a settori
di specializzazione.
  La   scuola   rilascia  il   titolo   di   specialista  in   metodi
dell'informatica  per le  scienze  umanistiche, in  uno dei  seguenti
indirizzi della scuola:
   1) beni culturali;
   2) archivi e biblioteche;
   3) trattamento del linguaggio naturale;
   4) trattamento dei testi letterari;
   5) trattamento delle fonti storiche;
   6) editoria e informazione;
   7) tecniche e didattica assistita.
  Le universita' e gli istituti  superiori che intendono istituire ed
attivare una  scuola di  specializzazione in  metodi dell'informatica
per le  scienze umanistiche,  devono attenersi alle  disposizioni del
presente  ordinamento, nonche'  a  quelle contenute  nel decreto  del
Presidente della Repubblica  10 marzo 1982, n. 162, e  nella legge 19
novembre 1990, n. 341.
  Il corso degli studi della scuola ha la durata di tre anni. Ciascun
anno di  corso prevede almeno  200 ore di  insegnamento e 100  ore di
attivita' pratiche guidate.
  Il numero degli iscritti per ciascun anno di corso viene fissato in
base alle risorse umane e  alle strutture ed attrezzature disponibili
ai sensi  dell'art 2 del  decreto del Presidente della  Repubblica 10
marzo 1982, n. 162.
  Sono ammessi  al concorso per  ottenere l'iscrizione alla  scuola i
laureati in lettere, filosofia, scienze della comunicazione, lingue e
letterature  straniere,  scienze dell'educazione,  DAMS,  sociologia,
psicologia, storia, beni culturali. Sono altresi' ammessi al concorso
per l'ammissione alla scuola coloro  che siano in possesso del titolo
di  studio conseguito  presso universita'  straniere, riconosciuto  a
termini di legge equivalente ad una delle lauree predette e accettato
dalle  competenti  autorita'  accademiche  italiane  (consigli  della
scuola e senato  accademico), e che sia  ritenuto equipollente, anche
limitatamente ai fini  delle iscrizioni a detta  scuola. Le modalita'
del concorso  di ammissione  sono determinate  nel bando  di concorso
stesso nel rispetto delle norme vigenti.
  Presso  le  scuole e'  costituito  un  consiglio presieduto  da  un
direttore.  Il consiglio  della scuola  con apposito  regolamento, da
emanarsi in conformita' dell'art. 14 del decreto del Presidente della
Repubblica n.  162/1982 e  al regolamento didattico  di ateneo  e nel
rispetto  della liberta'  di insegnamento,  determina l'articolazione
del  corso di  specializzazione ed  il  relativo piano  di studi,  la
tipologia   delle   forme   didattiche,  la   propedeuticita'   degli
insegnamenti, le modalita' delle prove idoneative e di profitto.
  Nel formulare  il piano  degli studi,  il consiglio  deve prevedere
l'attivazione  di corsi  di  insegnamento, secondo  gli indirizzi  da
attivare,    di    cui    all'art.    2,    nei    vigenti    settori
scientificodisciplinari di  cui alle lettere  L ed M (ex  decreto del
Presidente della  Repubblica 12 aprile  1994 e  6 maggio 1994  di cui
alla  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  n. 112  dell'8
agosto 1994), nonche' nei  settori scientificodisciplinari di seguito
indicati:
   A01A logica matematica;
   H09C disegno industriale;
   H10A composizione architettonica e urbana;
   H10B architettura del paesaggio e del territorio;
   H11X disegno;
   H12X storia dell'architettura;
   H13X restauro;
   H14B urbanistica;
   K04X automatica;
   K05A sistemi di elaborazione nell'informazione;
   K05B informatica;
   Q01A filosofia politica;
   Q01B storia delle dottrine politiche;
   Q01C storia delle istituzioni politiche;
   Q03X storia e istituzioni delle Americhe;
   Q04X storia delle relazioni internazionali;
   Q05A sociologia generale;
   Q05B sociologia dei processi culturali e comunicativi;
   Q05C sociologia dei processi economici e del lavoro;
   Q05D sociologia dell'ambiente e del territorio;
   Q05E sociologia dei fenomeni politici;
   Q05F sociologia giuridica e mutamento sociale;
   Q05G sociologia della devianza;
   Q06A storia e istituzioni dell'Africa;
   Q06B storia e istituzioni dell'Asia;
   S01A statistica;
   S01B statistica per la ricerca sperimentale;
   S03B statistica sociale.
  Indipendentemente   dagli   indirizzi,  dovra'   essere   garantita
l'attivazione    di    insegnamenti    riconducibili    ai    settori
scientificodisciplinari  di cui  alla  lettera K,  per le  necessarie
conoscenze di base nel campo informatico.
  Al  fine  di  completare  la formazione  degli  specializzandi,  il
consiglio   della  scuola   potra'  attivare   specifici  moduli   di
insegnamento  che, per  contenuti  e metodo,  siano riconducibili  ai
settori  scientificodisciplinari,  nelle   seguenti  tematiche:  beni
archeologici,     beni    artistici,     beni    ambientali,     beni
storicoscientifici,  trattamento delle  fonti, archivi,  biblioteche,
linguistica,  lessicologia e  lessicografia, industria  della lingua,
tecniche  della  traduzione,  statistica  linguistica,  teoria  della
scienza  e   della  letteratura,  critica  letteraria   e  artistica,
letteratura    comparata,    cartografia,    editoria    elettronica,
documentazione    scientifica,   tecniche    editoriali,   diffusione
dell'informazione,   didattiche   disciplinari,  linguaggi   per   la
realizzazione  di   corsi  didattici,  tecniche   informatiche  della
valutazione,  tecniche  informatiche  per la  docimologia  analisi  e
valutazione del software didattico.
  All'inizio di  ciascun anno  di corso, gli  specializzandi dovranno
concordare con il consiglio della scuola la scelta di eventuali corsi
facoltativi e l'attivita' pratica che  sara' svolta sotto la guida di
un relatore designato dal consiglio della scuola.
  Il consiglio  della scuola puo' promuovere  attivita' inerenti alla
specializzazione,  svolte  presso  enti  pubblici  e  privati,  anche
nell'ambito di specifiche convenzioni.
                              Art. 175.
                      Scuola di specializzazione
                         in storia dell'arte
  1.  La  scuola   ha  lo  scopo  di   approfondire  la  preparazione
scientifica nel campo delle discipline storicoartistiche e di fornire
le competenze professionali finalizzate  alla tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio storicoartistico.
  La scuola  rilascia il diploma  di specialista in  storia dell'arte
(con indicazione dell'indirizzo seguito).
  2. Sono previsti i seguenti indirizzi di specializzazione:
   storia dell'arte medievale e moderna;
   storia dell'arte contemporanea;
   storia delle arti minori.
  3. Il  corso degli  studi ha la  durata di tre  anni. In  base alle
strutture  ed  attrezzature disponibili  la  scuola  e' in  grado  di
accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti o trenta
per ciascun anno di corso e complessivamente di sessanta iscritti per
l'intero corso di studi.
  4. All'attuazione  delle attivita' didattiche provvede  la facolta'
di  lettere e  filosofia;  possono altresi'  collaborare le  facolta'
lingue e letterature  straniere, giurisprudenza, scienze matematiche,
fisiche e  naturali, architettura,  nonche' le  locali soprintendenze
(archeologica e ai beni a.a.a. e s.).
  Nel  manifesto annuale  degli studi  viene indicata  la sede  della
direzione della scuola.
  5. Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati che
abbiano conseguito il  titolo nelle facolta' di  lettere e filosofia,
dei  beni culturali,  nonche'  di lingue  e  letterature straniere  e
magistero  con tesi  di  laurea in  storia  dell'arte. Sono  altresi'
ammessi coloro che  siano in possesso di titoli  di studio conseguiti
presso universita' straniere ed  equipollenti, ai sensi dell'art. 382
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  6.  Le discipline  da utilizzare  per le  diverse specializzazioni,
esemplate sulla tipologia nazionale,  sono raggruppate nelle seguenti
aree: A) area delle metodologie e delle tecniche:
  elementi di informatica  e di scienza della  catalogazione dei beni
culturali;
    metodologia e didattica degli audiovisivi;
    iconologia e iconografia;
    museologia e museografia
    paleografia e diplomatica;
    storia e tecnica del restauro;
    storia della fotografia;
    storia dell'architettura;
    letteratura artistica;
    metodologia della storia dell'arte;
    estetica;
    fenomenologia degli stili;
    sociologia dell'arte;
    psicologia dell'arte;
    elementi di chimica;
    storia delle tecniche artistiche;
    museotecnica;
    storia del teatro;
    storia della musica;
   B) area di interesse generale:
    storia del collezionismo;
  storia del disegno, dell'incisione e della grafica; araldica;
    storia dello spettacolo;
    archivistica;
    storia medievale;
    storia moderna;
    storia contemporanea;
    storia della liturgia;
    agiografia;
    storia della chiesa;
    epigrafia medievale e moderna;
    storia del costume;
    storia comparata dell'arte europea;
    storia sociale dell'arte;
   C) area delle arti minori (o applicate):
    storia delle arti minori (o applicate);
    storia della miniatura;
    storia delle arti applicate e industriali;
    storia del costume e della moda;
    storia del libro a stampa illustrato;
    storia dell'oreficeria;
    numismatica e sfragistica;
    storia delle maioliche;
    storia dei tessili.
   D) area della storia dell'arte medievale:
    archeologia e storia dell'arte tardoantica;
    storia dell'arte islamica;
    archeologia medievale
    storia dell'arte bizantina;
    storia dell'arte medievale;
    storia dell'architettura medievale.
   E) area della storia dell'arte moderna:
    storia dell'arte del rinascimento;
    storia dell'arte dell'eta' barocca;
    storia dell'arte fiamminga e olandese;
    storia dell'arte del Paesi europei;
    storia dell'arte moderna;
    storia dell'architettura moderna.
   F) area della storia dell'arte contemporanea:
    archeologia industriale;
    storia del cinema;
    storia dell'arte contemporanea;
    storia e tecnica della fotografia;
    storia dell'architettura contemporanea.
   G) area giuridica:
    elementi di diritto amministrativo;
    estimo;
    legislazione dei beni culturali;
  legislazione internazionale comparata dei beni culturali;
    legislazione urbanistica.
  7. Nell'arco  dei tre  anni vengono tenuti  complessivamente almeno
dieci insegnamenti  (annuali) distribuiti sulla  base di un  piano di
studi formulato all'inizio  del primo anno e  approvato dal consiglio
della scuola.
  Il  consiglio della  scuola delibera  ogni anno  quali insegnamenti
attivare nel rispetto delle norme di legge e delle regole indicate.
  Le lezioni saranno  integrate da seminari e  conferenze, nonche' da
esercitazioni, attivita' applicativa, viaggi di istruzione.
  Gli insegnamenti saranno scelti nel modo seguente:
   5 fra le discipline dell'area dell'indirizzo prescelto;
  2 fra le discipline dell'area delle metodologie e delle tecniche;
  2 fra le discipline di differenti aree di diverso indirizzo;
   1 fra le discipline dell'area giuridica.
  Lo  specializzando  e'  tenuto  a  seguire  al  primo  anno  cinque
insegnamenti,   due  almeno   dei  quali   composti  con   discipline
dell'ambito dell'indirizzo  di specializzazione prescelto.  Gli altri
insegnamenti saranno distribuiti a  seconda delle specifiche esigenze
dei piani di studio.
  L'attivita' didattica  comprende per i primi  due anni quattrocento
ore  da distribuire  fra cicli  di lezioni,  seminari, esercitazioni,
attivia' pratiche guidate.
  Per il  terzo anno,  che deve  essere prevalentemente  guidato alla
preparazione  della dissertazione  scritta prevista  dal decreto  del
Presidente  della  Repubblica   n.  162/1982,  l'attivita'  didattica
comprende  duecento  ore.  Alle attivita'  pratiche  dovranno  essere
dedicate non meno di duecentocinquanta ore.
  I corsi di insegnamento possono essere articolati in moduli.
  Ciascun modulo puo' essere costituito da piu' programmi monografici
di discipline, scelte nell'ambito  delle diverse aree, integrantisi a
costituire un'unita' organica di  formazione. I programmi monografici
sono affidati a piu' docenti ognuno  dei quali svolge il suo ciclo di
lezioni coordinate nel  tema e nei tempi con quello  di altri docenti
dello stesso modulo.  Il modulo e' affidato a un  docente che oltre a
svolgere il  proprio programma, coordina quello  degli altri docenti.
Ciascun insegnamento comunque dovra' avere un unico titolare.
  8.  Gli specializzandi  possono trascorrere,  su deliberazione  del
consiglio della  scuola, un periodo  di studio all'estero  sulla base
dei  programmi  predisposti in  dipendenza  di  appositi accordi  con
istituzioni  scientifiche italiane  o  straniere.  Il profitto  della
permanenza  all'estero viene  valutato secondo  procedure individuate
dal consiglio della scuola.
  9. L'universita',  su proposta del consiglio  della scuola, stipula
convenzioni   con  enti   pubblici   o  privati   con  finalita'   di
sovvenzionamento di  ricerche e  di utilizzazione di  strutture extra
universitarie in ambito territoriale  e regionale, per lo svolgimento
di attivita' di formazione degli specializzandi, ai sensi del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  n. 382/1980  e  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 162/1982.
  Tra  gli  enti   pubblici,  di  cui  al   comma  precedente,  vanno
considerati prioritariamente gli enti pubblici a base territoriale.
  10. La commissione per l'esame  di diploma e' costituita secondo le
consuete modalita' per gli esami universitari.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Bari, 28 ottobre 1998
                                                    Il rettore: Cossu