PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GIURIDICI E LEGISLATIVI

CIRCOLARE 5 febbraio 1999, n. 1088 

  Attuazione del  decreto del Presidente della  Repubblica 20 ottobre
1998, n. 403. Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della
legge 15  maggio 1997,  n. 127, in  materia di  semplificazione delle
certificazioni amministrative, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
275 del 24 novembre 1998.
(GU n.33 del 10-2-1999)
 
 Vigente al: 10-2-1999  
 

                                  Al    Consiglio    di    Stato    -
                                  Segretariato generale
                                  Alla Corte dei conti - Segretariato
                                  generale
                                  All'Avvocatura generale dello Stato
                                  - Segretariato generale
                                  A tutti i Ministeri:
                                  Gabinetto   -   Direzione  generale
                                  AA.GG. e personale
                                  Alle  aziende  ed   amministrazioni
                                  autonome dello Stato
                                  A   tutti  gli  enti  pubblici  non
                                  economici
                                  All'ISTAT - Direzione generale
                                  Al CNEL - Segretariato generale
                                  All'Istituto   superiore      della
                                  sanita'  - Servizi   amministrativi
                                  del
                                   personale
                                  A tutte  le  camere  di  commercio,
                                  industria,       artigianato      e
                                  agricoltura
                                  A tutte le province
                                  A tutti i comuni
                                  A tutte le Comunita' montane
                                  Alla   Scuola    superiore    della
                                  pubblica amministrazione
                                  All'ARAN
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza della Repubblica -
                                  Segretariato generale
                                  Alle regioni a statuto speciale
                                  Alle regioni a statuto ordinario
                                  Alle province autonome di Trento  e
                                  Bolzano
                                  Ai  commissari di Governo presso le
                                  regioni e province autonome
                                  All'ANCI
                                  All'UPI
                                  All'U.N.C.E.M.
                                  All'UNIONCAMERE
  Il regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15
maggio   1997,  n.   127,   in  materia   di  semplificazione   delle
certificazioni amministrative,  approvato con decreto  del Presidente
della Repubblica  20 ottobre 1998, n.  403, entrera' in vigore  il 23
febbraio 1999.  Tale regolamento innova  in modo organico  la materia
della documentazione  amministrativa con la finalita'  di ridurre gli
adempimenti per i cittadini e le  imprese, di estendere i casi in cui
si  puo' ricorrere  alle dichiarazioni  sostitutive, di  eliminare o,
quanto meno,  ridurre al  minimo il  ricorso alla  certificazione, di
rendere effettiva e piu'  semplice l'acquisizione d'ufficio, peraltro
gia' prevista dall'art.  18 della legge n. 241/1990,  di documenti in
possesso della stessa o di altre pubbliche amministrazioni.
  Le  disposizioni  contenute  nel regolamento  oltre  ad  introdurre
semplificazioni per  i cittadini,  produrranno un  alleggerimento del
lavoro dei  servizi anagrafici dei  comuni, una riduzione  del numero
delle  autentiche e  necessariamente  un adeguamento  di strutture  e
mezzi alle nuove modalita' di trasmissione di dati e documenti.
  Considerata   l'importanza   che    il   Governo   attribuisce   al
raggiungimento  degli  obiettivi  di   semplificazione  e  le  attese
dell'opinione   pubblica  in   relazione  all'attuazione   del  nuovo
regolamento,     sentito      anche     l'osservatorio     permanente
sull'applicazione  della  legge  n.  127/1997,  istituito  presso  la
Presidenza   del  Consiglio   dei   Ministri  con   la  presenza   di
rappresentanti  del  Dipartimento  della   funzione  pubblica  e  del
Ministero  dell'interno,   si  rappresenta   la  necessita'   che  le
amministrazioni  predispongano,  prima  dell'entrata  in  vigore  del
decreto del Presidente della Repubblica  n. 403/1998, tutte le misure
necessarie  per  la tempestiva  ed  efficace  attuazione delle  nuove
disposizioni.
  In particolare le singole amministrazioni sono tenute a:
  a) procedere  rapidamente alla  valutazione dell'impatto  del nuovo
regolamento sui  procedimenti e  sull'organizzazione degli  uffici al
fine di  predisporre le eventuali modifiche  organizzative laddove si
rendessero necessarie;
  b)  procedere, entro  il  22 febbraio  p.v.,  alla revisione  della
modulistica  per  l'autocertificazione  e  per le  istanze  che,  ove
necessario   devono   contenere   le  formule   delle   dichiarazioni
sostitutive. In tali moduli dovra' inoltre essere inserita la formula
dell'ammonimento  relativo alle  sanzioni penali  di cui  all'art. 26
della legge 4 gennaio 1968, n. 15, in caso di false dichiarazioni;
  c) procedere  all'individuazione dei criteri per  la verifica sulla
veridicita'  delle dichiarazioni  sostitutive attraverso  controlli a
campione  e nei  casi  in  cui vi  sia  ragionevole  dubbio circa  il
contenuto delle dichiarazioni;
  d) procedere  all'individuazione degli strumenti e  delle modalita'
per la trasmissione  e l'acquisizione d'ufficio di  dati e documenti.
Si ricorda che il nuovo  regolamento consente, oltre all'uso del fax,
la  trasmissione  attraverso  altri mezzi  telematici  e  informatici
idonei  a  garantire la  certezza  della  provenienza come  la  posta
elettronica  ed  altri  collegamenti  telematici.  A  tal  fine  sono
auspicabili intese tra le amministrazioni per lo scambio di dati e di
documenti anche in via telematica;
  e) impartire  disposizioni chiare  agli uffici  e al  personale per
dare   piena   attuazione   alle  nuove   disposizioni,   assicurando
l'aggiornamento e la formazione del personale coinvolto e richiamando
l'attenzione   sulle  previsioni   del   regolamento  relative   alla
violazione dei doveri d'ufficio in caso di mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive  di certificazione e  sulla responsabilita'
del dichiarante in caso di dichiarazioni false;
  f)  adottare  iniziative  tese a  promuovere  l'informazione  degli
utenti sulle  novita' del regolamento  indicando gli uffici  ai quali
rivolgersi  per informazioni  piu' dettagliate  ed eventualmente  per
segnalare la non corretta  applicazione delle disposizioni in materia
di autocertificazione;
  g) svolgere un monitoraggio puntuale  e una verifica sulla concreta
ed integrale attuazione delle disposizioni del regolamento in esame e
delle leggi  15 maggio 1997,  n. 127, e 16  giugno 1998, n.  191. Nel
caso  in  cui  risultassero   significative  violazioni  delle  norme
sull'autocertificazione devono essere avviati, secondo le modalita' e
i termini fissati dalle fonti normative  e dai CCNL nei confronti dei
dipendenti  inadempienti  i  relativi procedimenti  disciplinari.  Si
richiama  l'attenzione dei  dirigenti  sulla  responsabilita' per  il
mancato avvio dei procedimenti disciplinari.
  Gli uffici di controllo  interno delle amministrazioni accerteranno
ai fini della valutazione dei  risultati raggiunti ai sensi dell'art.
20  del decreto  legislativo 3  febbraio  1993, n.  29, e  successive
modifiche,     la      corretta     applicazione      delle     norme
sull'autocertificazione.
  Le  prefetture   svolgeranno  un   ruolo  di   sensibilizzazione  e
promozione   dell'applicazione  del   regolamento,  avvalendosi   dei
comitati provinciali della pubblica amministrazione.
  Si richiama inoltre l'attenzione sulle novita' introdotte dall'art.
1 del regolamento in esame che impone l'obbligo per l'iscrizione alle
scuole di ogni ordine e grado e alle universita' e per i procedimenti
di competenza della motorizzazione civile  e dei comuni di richiedere
ai cittadini esclusivamente l'autocertificazione.
  L'osservatorio permanente  sull'applicazione della legge  15 maggio
1997, n.  127, e'  a disposizione  per la  segnalazione di  quesiti e
problematiche interpretative.
                                          p. Il Presidente: Bassanini