ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 2 febbraio 1999 

  Approvazione  del nuovo  testo  dello statuto  sociale della  "Toro
assicurazioni -  Societa' per  azioni", in Torino.  (Provvedimento n.
1105).
(GU n.34 del 11-2-1999)

                     L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
                     SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
                      E DI INTERESSE COLLETTIVO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private,  approvato con  decreto del  Presidente della  Repubblica 13
febbraio 1959, n.  449, e le successive  disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  sull'assicurazione
obbligatoria   della    responsabilita'   civile    derivante   dalla
circolazione  dei veicoli  a motore  e  dei natanti  e le  successive
disposizioni modificative ed integrative;
  Visto il regolamento  di esecuzione della citata  legge 24 dicembre
1969, n. 990,  approvato con decreto del  Presidente della Repubblica
24 novembre 1970,  n. 973, e le  successive disposizioni modificative
ed integrative;
  Vista la  legge 12 agosto  1982, n.  576, recante la  riforma della
vigilanza   sulle   assicurazioni   e  le   successive   disposizioni
modificative ed integrative;
  Visto  il  decreto  ministeriale  in   data  26  novembre  1984  di
ricognizione   delle   autorizzazioni  all'esercizio   dell'attivita'
assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Toro assicurazioni
- Societa' per  azioni, con sede in Torino, via  Arcivescovado n. 16,
ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
385,  recante  semplificazione  dei  procedimenti  amministrativi  in
materia  di  assicurazioni  private  e  di  interesse  collettivo  di
competenza   del   Ministero    dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  174, di attuazione
della direttiva  92/96/CEE in materia di  assicurazione diretta sulla
vita ed  in particolare  l'art. 37  che prevede  l'approvazione delle
modifiche dello statuto sociale e del programma di attivita';
  Visto il decreto  legislativo 17 marzo 1995, n.  175, di attuazione
della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa
dall'assicurazione sulla vita ed in particolare l'art. 40 che prevede
l'approvazione delle modifiche dello  statuto sociale e del programma
di attivita';
  Visto il decreto legislativo 26  maggio 1997, n. 173, di attuazione
della  direttiva  n.  91/674/CEE  in   materia  di  conti  annuali  e
consolidati delle imprese di assicurazione;
  Visto il  decreto legislativo 13  ottobre 1998, n. 373,  recante la
razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;
  Vista  la  delibera   assunta  dall'assemblea  straordinaria  degli
azionisti della Toro assicurazioni - Societa' per azioni, tenutasi in
data 16 novembre 1998, che ha  approvato un nuovo testo dello statuto
sociale con la modifica apportata agli articoli 6, 9, 10, 11, 14, 15,
17, 21 e 24;
  Visto  il  decreto di  omologa  del  18  dicembre 1998  emesso  dal
tribunale di Torino;
  Considerato  che   non  sussistono  elementi  ostativi   in  ordine
all'accoglimento  della   predetta  modifica  allo   statuto  sociale
dell'impresa di cui trattasi;
                              Dispone:
  E' approvato lo statuto sociale della Toro assicurazioni - Societa'
per  azioni, con  sede in  Torino,  con le  modifiche apportate  agli
articoli di seguito indicati. In particolare:
  "Art.  6:  conferimento  al   consiglio  di  amministrazione  della
facolta' di aumentare in una o  piu' volte, per un periodo massimo di
cinque  anni,  dalla  data  della deliberazione  assembleare  del  16
novembre  1998, il  capitale  sociale fino  a  L. 400.000.000.000.  I
corrispondenti aumenti del capitale sociale possono essere riservati,
nei  limiti di  legge, a  dipendenti della  societa' e/o  di societa'
controllate e/o  controllanti, secondo modalita' e  criteri stabiliti
dal consiglio di amministrazione".
  "Art.  9:  adeguamento  per  l'intervento e  la  rappresentanza  in
assemblea alle disposizioni di legge".
  "Art.   10:  assegnazione   al   presidente  dell'assemblea   anche
dell'organizzazione dei lavori assembleari;
  nomina  del  segretario da  parte  dell'assemblea  su proposta  del
presidente;
  possibilita'  di  non nominare  un  segretario  ove il  verbale  di
assemblea, nei casi  di legge, venga redatto da un  notaio scelto dal
presidente".
  "Art.  11: modifica  dei  quorum costitutivi  e deliberativi  delle
assemblee".
  "Art. 14: modifica delle modalita' di convocazione del consiglio di
amministrazione  e  introduzione  della  possibilita'  di  effettuare
adunanze del consiglio di amministrazione in video conferenza".
  "Art. 15: informativa, al  rappresentante comune degli azionisti di
risparmio,   delle    deliberazioni   assunte   dal    consiglio   di
amministrazione che possano influenzare le quotazioni delle azioni di
risparmio".
  "Art. 17: partecipazione dei sindaci  alle riunioni del comitato di
amministrazione, ai quali gli amministratori stessi dovranno riferire
sull'attivita' svolta nell'esercizio  delle deleghe, sulle operazioni
di  maggior  rilievo  effettuate  dalle  societa'  o  dalle  societa'
controllate e su quelle in potenziale conflitto di interesse".
  "Art. 21: nuova procedura per la nomina del collegio sindacale".
  "Art. 24: eliminazione dell'inciso ''a norma di legge''".
   Roma, 2 febbraio 1999
                                             Il presidente: Manghetti