MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

COMUNICATO

Parere  integrativo  del  Comitato  nazionale  per  la  tutela  e  la
  valorizzazione delle  denominazioni di origine e  delle indicazioni
  geografiche tipiche  dei vini  relativo alla richiesta  di modifica
  della   denominazione  di   origine  controllata   "Bianco  Vergine
  Valdichiana" in "Valdichiana" e  modifica del relativo disciplinare
  di produzione.
(GU n.35 del 12-2-1999)

  Visto il  proprio parere  inerente la  richiesta di  modifica della
denominazione di origine controllata  "Bianco Vergine Valdichiana" in
"Valdichiana"  e modifica  del relativo  disciplinare di  produzione,
pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale - serie generale - n.  258 del 4
novembre 1998;
  Vista  l'istanza, pervenuta  nei  termini e  nelle  forme di  rito,
protocollo  n. 263  del  21 dicembre  1998  presentata dal  Consorzio
tutela bianco  vergine valdichiana,  tesa ad  eliminare l'indicazione
obbligatoria in etichetta dell'annata di  produzione delle uve per le
tipologie "bianco" o "bianco vergine", "chardonnay" e "grechetto";
  Considerato,  che  il  Comitato  nazionale   per  la  tutela  e  la
valorizzazione  delle denominazioni  di origine  e delle  indicazioni
geografiche tipiche dei  vini nella seduta del 15-16  ottobre 1998 ha
deliberato  che  permane  opportuna  la  previsione  dell'obbligo  di
indicazione in  etichetta dell'annata di  produzione delle uve  per i
vini con indicazione  della menzione Riserva o  con la specificazione
Superiore  o di  Sottozona e,  comunque, per  i vini  per i  quali e'
previsto un periodo di invecchiamento obbligatorio, non appare invece
ineluttabile   l'obbligatorieta'  della   indicazione  in   etichetta
dell'annata per tutti gli altri vini;
  Ha  deliberato, nella  seduta  del 22-23  gennaio  1999 a  parziale
modifica e integrazione della  proposta di disciplinare di produzione
dei  vini a  denominazione di  origine controllata  "Valdichiana", di
accogliere l'istanza del Consorzio  tutela bianco vergine valdichiana
e, conseguentemente propone  che il testo dell'art.  7 della proposta
di  modifica di  disciplinare  di produzione  della denominazione  di
origine controllata "Valdichiana" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
- serie  generale - n.  258 del 4  novembre 1998 sia  formulato nella
stesura di seguito riportata:
  "Art. 7. Alla denominazione di origine controllata "Valdichiana" e'
vietata  l'aggiunta di  qualsiasi  qualificazione,  ivi compresi  gli
aggettivi superiori, extra, fine, scelto e similari.
  E'   tuttavia  consentito   l'uso  di   indicazioni  che   facciano
riferimento  a  nomi,  ragioni  sociali, marchi  privati  non  aventi
significato  laudativo   e  non  idonei   a  trarre  in   inganno  il
consumatore.
  Le indicazioni  tendenti a  specificare l'attivita'  agricola quali
"viticoltore",  "fattoria", "tenuta",  "podere",  "cascina" ed  altri
termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE
e nazionali in materia.
  E'  consentito,  altresi',  l'uso di  indicazioni  geografiche  che
facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e localita' dalle
quali  effettivamente  provengono  le  uve   da  cui  il  vino  cosi'
qualificato e'  stato ottenuto, alle condizioni  previste dai decreti
ministeriali 22 aprile 1992.
  Nell'etichettatura  dei  vini  di   cui  all'art.  1  l'indicazione
dell'annata di produzione delle uve  e' obbligatoria per i recipienti
fino  a  cinque  litri,  ad  esclusione  delle  tipologie  "spumante"
"bianco" o "bianco vergine", "chardonnay" e "grechetto".
  Il  vino  a  denominazione  di  origine  controllata  "Valdichiana"
tipologie Vin Santo deve essere  immesso al consumo esclusivamente in
bottiglie  di capacita'  non superiori  a  litri 0,750  con tappo  di
sughero".