MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 gennaio 1999 

  Concessione alla societa' Wolfram Carb S.p.a. dei benefici previsti
dall'art.  19,  quarto  comma,   del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29  settembre 1973, n. 602,  contenente disposizioni sulla
riscossione dei tributi erariali.
(GU n.39 del 17-2-1999)

                       IL DIRETTORE REGIONALE
                    delle entrate per il Piemonte
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n.  602, e  le successive  modificazioni ed  integrazioni, contenente
disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n.  43, e  le successive  modificazioni, istitutivo  del servizio  di
riscossione  tributi e  di altre  entrate dello  Stato ed  altri enti
pubblici;
  Visto l'art. 5, quarto comma, lettera 0 a), della legge 28 febbraio
1997, n.  30, che ha  introdotto un  ulteriore comma all'art.  19 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha
sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;
  Vista la circolare  n. 260/E in data 5 novembre  1998 del direttore
generale  del dipartimento  delle entrate  con la  quale i  direttori
regionali  sono  stati  delegati   ad  adottare  i  provvedimenti  di
rateazione  e sospensione  dei tributi  ai sensi  degli articoli  19,
commi terzo e  quarto, e 39, sesto comma, del  decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
  Vista l'istanza prodotta  in data 17 novembre 1998 con  la quale la
societa' Wolfram Carb  S.p.a., con sede in  Castellamonte, ha chiesto
l'applicazione dei benefici previsti  dall'art. 19, quarto comma, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per il pagamento
del  carico  di imposte  indirette  dovute  in base  a  dichiarazioni
afferenti gli anni 1993-1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione
alla  scadenza di  settembre 1998  per il  complessivo importo  di L.
1.150.606.860   adducendo   di    trovarsi,   allo   stato   attuale,
nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter
adempiere   l'obbligazione  tributaria   previo  accoglimento   della
avanzata richiesta;
  Considerato che  l'ufficio delle entrate di  Cuorgne', tenuto conto
dell'avviso   espresso  dagli   organi   all'uopo  interpellati,   ha
manifestato   parere  favorevole   alla  concessione   del  richiesto
beneficio,  in   quanto  nella   fattispecie  concreta   sussiste  la
necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e
mantenere   il  proseguimento   delle   attivita'  produttive   della
menzionata societa';
  Considerato  che  dalla  esperita  istruttoria  e'  emerso  che  il
pagamento immediato  aggraverebbe la  situazione economicofinanziaria
del  contribuente, con  ripercussioni  negative sull'occupazione  dei
propri dipendenti;
  Ritenuto che la societa' ha chiesto espressamente che la rateazione
venga articolata in dodici rate;
  Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma
dell'art. 19  del citato decreto  del Presidente della  Repubblica n.
602/1973;
                              Decreta:
  La riscossione  del carico tributario di  lire 1.150.606.860 dovuto
dalla  societa' Wolfram  Carb S.p.a.  e' ripartito  in dodici  rate a
decorrere dalla  scadenza di  febbraio 1999 con  l'applicazione degli
interessi  previsti dall'art.  21  del decreto  del Presidente  della
Repubblica n. 602/1973;
  Il  citato ufficio  delle entrate  nel provvedimento  di esecuzione
determinera'  l'ammontare  degli   interessi  dovuti  dalla  predetta
societa',  ai sensi  dell'art. 21  del decreto  del Presidente  della
Repubblica  n.   602/1973  e  provvedera',  altresi',   a  tutti  gli
adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.
  L'efficacia del  presente decreto resta comunque  condizionata alla
prestazione di idonea garanzia,  anche fidejussoria; tale garanzia va
intestata  all'ufficio  delle  entrate  di Cuorgne'  e  prestata  nel
termine dallo stesso fissato.
  Il  mancato pagamento  di  due rate  consecutive  produrra' per  il
contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli;
  L'agevolazione sara'  revocata ove vengano a  cessare i presupposti
in  base ai  quali e'  stata concessa,  ovvero sopravvengano  fondati
pericoli per la riscossione.
  Nel caso  di decadenza  o revoca  del beneficio,  il concessionario
riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei
ruoli;  la  quotaparte  garantita   da  polizza  fidejussoria  verra'
incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Torino, 30 gennaio 1999
                                         Il direttore regionale: Orsi