Concessione alla societa' Wolfram Carb S.p.a. dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali.(GU n.39 del 17-2-1999)
IL DIRETTORE REGIONALE delle entrate per il Piemonte Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici; Visto l'art. 5, quarto comma, lettera 0 a), della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; Vista la circolare n. 260/E in data 5 novembre 1998 del direttore generale del dipartimento delle entrate con la quale i direttori regionali sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di rateazione e sospensione dei tributi ai sensi degli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; Vista l'istanza prodotta in data 17 novembre 1998 con la quale la societa' Wolfram Carb S.p.a., con sede in Castellamonte, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per il pagamento del carico di imposte indirette dovute in base a dichiarazioni afferenti gli anni 1993-1994, iscritto nei ruoli posti in riscossione alla scadenza di settembre 1998 per il complessivo importo di L. 1.150.606.860 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilita' di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta; Considerato che l'ufficio delle entrate di Cuorgne', tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessita' di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attivita' produttive della menzionata societa'; Considerato che dalla esperita istruttoria e' emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economicofinanziaria del contribuente, con ripercussioni negative sull'occupazione dei propri dipendenti; Ritenuto che la societa' ha chiesto espressamente che la rateazione venga articolata in dodici rate; Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del quarto comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; Decreta: La riscossione del carico tributario di lire 1.150.606.860 dovuto dalla societa' Wolfram Carb S.p.a. e' ripartito in dodici rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1999 con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973; Il citato ufficio delle entrate nel provvedimento di esecuzione determinera' l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta societa', ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e provvedera', altresi', a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari. L'efficacia del presente decreto resta comunque condizionata alla prestazione di idonea garanzia, anche fidejussoria; tale garanzia va intestata all'ufficio delle entrate di Cuorgne' e prestata nel termine dallo stesso fissato. Il mancato pagamento di due rate consecutive produrra' per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli; L'agevolazione sara' revocata ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali e' stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione. Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprendera' la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli; la quotaparte garantita da polizza fidejussoria verra' incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Torino, 30 gennaio 1999 Il direttore regionale: Orsi