COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 11 novembre 1998 

  Art. 11 della legge n. 498/1992: revisione convenzioni autostradali
ex delibera 20 dicembre 1996. (Deliberazione n. 131/98).
(GU n.39 del 17-2-1999)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
  Visto l'art. 11  della legge 23 dicembre 1992, n.  498, che ha, tra
l'altro,  attribuito a  questo  Comitato il  compito  di emanare,  su
proposta del Ministro  dei lavori pubblici formulata  di concerto con
il  Ministro del  tesoro  e  con il  Ministro  del  bilancio e  della
programmazione economica, direttive per  la revisione degli strumenti
convenzionali  in  atto  con  le   societa'  autostradali  e  per  la
revisione, a decorrere dal 1994,  delle relative tariffe alla stregua
dei criteri nella norma stessa indicati;
  Viste  le proprie  delibere  in data  21  settembre 1993  (Gazzetta
Ufficiale  n. 35  del  6  ottobre 1993),  7  dicembre 1994  (Gazzetta
Ufficiale  n. 1  del  2  gennaio 1995),  21  dicembre 1995  (Gazzetta
Ufficiale n.  47 del 26 febbraio  1996) e 20 dicembre  1996 (Gazzetta
Ufficiale  n. 305  del 31  dicembre 1996),  con le  quali sono  state
emanate direttive per la revisione  delle convenzioni e delle tariffe
autostradali ai sensi del richiamato art. 11 della legge n. 498/1992;
  Viste le proprie delibere in data 21 marzo 1997 (Gazzetta Ufficiale
n. 105 dell'8  maggio 1997) e 3 dicembre 1997  (Gazzetta Ufficiale n.
18 del  23 gennaio  1998) con  le quali  sono state  apportate alcune
rettifiche alla richiamata delibera del 20 dicembre 1996;
  Viste  le  proprie delibere  in  data  18 dicembre  1997  (Gazzetta
Ufficiale  n.  1 del  2  gennaio  1998)  e  9 luglio  1998  (Gazzetta
Ufficiale n. 197 del 25 agosto 1998),  con le quali il termine di cui
al punto  2.3 della  citata delibera  del 20  dicembre 1996  e' stato
differito, rispettivamente, al 30 giugno  1998 ed al 31 ottobre 1998,
in relazione  agli approfondimenti in  corso su taluni  aspetti delle
stipulande convenzioni, che si sono rivelati estremamente complessi;
  Visto  il parere  dell'Autorita'  garante della  concorrenza e  del
mercato n. 20156 del 22 maggio 1998;
  Viste le  indicazioni elaborate dall'Unione europea  in ordine alla
proroga assentita a favore della Societa' autostrade;
  Vista la direttiva, attualmente  in corso di registrazione, emanata
in data 20 ottobre 1998 dal  Ministro dei lavori pubblici di concerto
con  il Ministro  del  tesoro, del  bilancio  e della  programmazione
economica e  con la quale  sono stati  puntualizzati i principi  ed i
criteri da adottare per la revisione degli strumenti convenzionali;
  Vista la nota n.  585 del 26 ottobre 1998 con  la quale il Ministro
dei lavori pubblici evidenzia la  necessita' di differire al 31 marzo
1999  il termine  massimo  entro cui  pervenire all'approvazione  dei
nuovi  atti convenzionali  con le  societa' concessionarie,  stante i
tempi   occorrenti   per   dare  concreta   attuazione   alla   nuova
regolamentazione del settore prevista dalla citata direttiva;
  Viste  le raccomandazioni  adottate dal  NARS nelle  sedute del  23
giugno e del 6 novembre 1998;
  Preso  atto che  rilevanti elementi  di chiarificazione  su aspetti
problematici inerenti  al rinnovo delle convenzioni  sono intervenuti
di recente e che in  particolare possibilita' e limiti di concessione
di proroghe hanno  formato oggetto di esame da parte  della Corte dei
conti,  dell'Autorita'  garante della  concorrenza  e  del mercato  e
dell'Unione europea in tempi successivi all'emanazione della delibera
9 luglio 1998, mentre in data 29 settembre 1998 il Consiglio di Stato
ha  formulato il  richiesto  parere in  ordine  alla possibilita'  di
modulazione dei debiti delle  Societa' autostradali nei confronti del
Fondo  centrale  di   garanzia  per  le  autostrade   e  le  ferrovie
metropolitane;
                              Delibera:
  1.  Il termine  previsto al  punto 2.3  della delibera  in data  20
dicembre  1996, gia'  differito al  31  ottobre 1998  con delibera  9
luglio 1998, e' ulteriormente prorogato al 31 marzo 1999.
  2. Sino  alla data  fissata nel  provvedimento di  approvazione del
nuovo  atto convenzionale  e fermi  restando gli  eventuali conguagli
conseguenti  all'applicazione della  formula di  revisione tariffaria
prevista  dalla  delibera 21  dicembre  1995,  come modificata  dalla
delibera del  20 dicembre 1996, le  societa' concessionarie applicano
le  tariffe determinate  per  il  1997 ai  sensi  del  punto 3  della
richiamata delibera del 20 dicembre 1996.
  3.  Al  fine  di  accelerare l'iter  istruttorio  e  consentire  il
rispetto  del nuovo  termine come  sopra disposto  verranno mantenuti
contatti di  stretta collaborazione ed instaurati  flussi sistematici
d'informazione  tra Ministero  dei  lavori pubblici  e Ministero  del
tesoro,  del   bilancio  e  della  programmazione   economica,  anche
avvalendosi del NARS.
   Roma, 11 novembre 1998
                                       Il Presidente delegato: Ciampi
Registrata alla Corte dei conti il 2 febbraio 1999
Registro  n. 1  Tesoro, bilancio  e programmazione  economica, foglio
  n. 84