Integrazione alla proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata"(GU n.46 del 25-2-1999)
A seguito della proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1998, sono pervenute istanze dalla regione Toscana e dal consorzio forestale dell'Amiata volte ad ottenere modifiche agli articoli 5 e 7 e l'inserimento dell'art. 8. Il Ministero, esaminate le predette istanze, ha ritenuto di doverle accogliere. Pertanto, il disciplinare di produzione della proposta di indicazione geografica protetta "Castagna del Monte Amiata" e' rettificato nelle parti di seguito elencate: "Art. 5. Al primo capoverso, dopo ''norme EN 45011'' inserire: o ''da altro soggetto da questi delegato''". "Art. 7. Al primo capoverso inserire la confezione di ''500 grammi''". "Art. 8. ''La vigilanza sull'indicazione geografica protetta ''Castagna del Monte Amiata'' e' svolta dal Ministero per le politiche agricole, il quale potra' avvalersi di un unico consorzio volontario fra i produttori della ''Castagna del Monte Amiata''. Il controllo sulle disposizioni contenute nel presente disciplinare e' svolto da una autorita' pubblica designata o da un organismo privato autorizzato dal Ministero per le politiche agricole ai sensi di quanto disposto dall'art. 53 della legge n. 128/1998".