Rinvio del termine di pagamento per i ruoli coattivi emissione dicembre 1998.(GU n.50 del 2-3-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici; Visto, in particolare, l'art. 67 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che reca disposizioni in merito alla disciplina della riscossione coattiva delle tasse e delle imposte indirette; Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'Amministrazione finanziaria; Visti, in particolare, l'art. 2 del citato decreto n. 37 del 1997, che prevede taluni casi di annullamento degli atti impositivi da parte dell'Amministrazione finanziaria e l'art. 3 che indica, quale ipotesi prioritaria di esercizio dell'autotutela, quella del rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto, ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso; Ritenuto che il potere di autotutela include il potere di sospensione degli atti, al fine di consentirne l'esame di legittimita' e di evitare che l'esecuzione produca, prima dell'eventuale annullamento, disagi ovvero effetti lesivi nei confronti dei contribuenti; Considerato che con emissione dicembre 1998 sono stati iscritti a ruolo, con scadenza 10 febbraio 1999, i rilievi e le liquidazioni afferenti le tasse e le imposte indirette, cosi' come previsto dall'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; Considerato che per non esporre i contribuenti al pagamento di possibili somme indebite si e' ritenuto necessario, prima di notificare le cartelle di pagamento, procedere al discarico delle eventuali partite erroneamente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini procedurali; Ritenuto che in virtu' di tale opportuno controllo, non e' possibile osservare l'indicata scadenza del 10 febbraio 1999; Decreta: E' posticipata al 10 aprile 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 febbraio 1999, relative alle tasse e alle imposte indirette. I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata cosi' come posticipata. Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata anche in sovrastampa una frase del seguente tenore: "E' posticipata al 10 aprile 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 febbraio 1999, relative alle tasse e alle imposte indirette". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 febbraio 1999 Il direttore generale: Romano