MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 febbraio 1999 

  Rinvio  del termine  di pagamento  per i  ruoli coattivi  emissione
dicembre 1998.
(GU n.50 del 2-3-1999)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                   del Dipartimento delle entrate
  Visto il decreto  del Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988,
n. 43, istitutivo del servizio di  riscossione dei tributi e di altre
entrate dello Stato e di altri enti pubblici;
  Visto,  in   particolare,  l'art.  67  del   predetto  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  28  gennaio  1988,  n.  43,  che  reca
disposizioni  in merito  alla disciplina  della riscossione  coattiva
delle tasse e delle imposte indirette;
  Visto il decreto del Ministro  delle finanze dell'11 febbraio 1997,
n. 37,  con il quale e'  stato adottato il regolamento  recante norme
relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi
dell'Amministrazione finanziaria;
  Visti, in particolare, l'art. 2 del  citato decreto n. 37 del 1997,
che  prevede taluni  casi di  annullamento degli  atti impositivi  da
parte dell'Amministrazione  finanziaria e l'art. 3  che indica, quale
ipotesi   prioritaria  di   esercizio  dell'autotutela,   quella  del
rilevante  interesse generale  e, fra  queste ultime,  quelle per  le
quali sia in atto, ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso;
  Ritenuto  che  il  potere  di   autotutela  include  il  potere  di
sospensione   degli  atti,   al  fine   di  consentirne   l'esame  di
legittimita'   e  di   evitare   che   l'esecuzione  produca,   prima
dell'eventuale  annullamento,   disagi  ovvero  effetti   lesivi  nei
confronti dei contribuenti;
  Considerato che con  emissione dicembre 1998 sono  stati iscritti a
ruolo, con  scadenza 10  febbraio 1999, i  rilievi e  le liquidazioni
afferenti  le  tasse e  le  imposte  indirette, cosi'  come  previsto
dall'art. 67 del  decreto del Presidente della  Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43;
  Considerato  che per  non esporre  i contribuenti  al pagamento  di
possibili  somme  indebite  si   e'  ritenuto  necessario,  prima  di
notificare  le cartelle  di pagamento,  procedere al  discarico delle
eventuali  partite erroneamente  iscritte a  ruolo, con  salvezza dei
termini procedurali;
  Ritenuto  che  in  virtu'  di  tale  opportuno  controllo,  non  e'
possibile osservare l'indicata scadenza del 10 febbraio 1999;
                              Decreta:
  E' posticipata al 10 aprile 1999 la scadenza per il pagamento delle
cartelle che recano la data del 10 febbraio 1999, relative alle tasse
e alle imposte indirette.
  I  termini  procedurali  di  cui  al  titolo  IV  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28 gennaio 1988, n.  43, decorrono dalla
scadenza della rata cosi' come posticipata.
  Sulle  cartelle  di  pagamento  da notificare  ai  contribuenti  va
riportata anche  in sovrastampa  una frase  del seguente  tenore: "E'
posticipata  al 10  aprile 1999  la scadenza  per il  pagamento delle
cartelle che recano la data del 10 febbraio 1999, relative alle tasse
e alle imposte indirette".
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, 25 febbraio 1999
                                        Il direttore generale: Romano