Annullamento del decreto ministeriale 22 novembre 1997, concernente riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli "avvocati".(GU n.56 del 9-3-1999)
IL DIRETTORE GENERALE degli affari civili e delle libere professioni Visto il decreto del Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 1997, con il quale e' stato riconosciuto al sig. Mussa Giorgio il titolo di studio postsecondario denominato "maitrise en droit public" conseguito nella sessione di maggio 1994 presso l'universita' di Montpellier I (Francia) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di "avvocato"; Rilevato che, nel suddetto decreto, il riconoscimento del titolo e' stato subordinato al positivo compimento di un tirocinio, come previsto dalla legislazione italiana vigente, nonche' al superamento di un esame composto da una prova scritta ed una prova orale; Considerato che al sig. Mussa, in possesso del solo titolo accademico, sono stati in tal modo consentiti l'accesso e l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati; Ritenuto che la direttiva comunitaria n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 e' preordinata a consentire ai cittadini degli Stati membri di esercitare una professione in uno Stato membro diverso da quello nel quale essi hanno acquisito le loro qualifiche professionali; Ritenuto, pertanto, che ai fini della possibile applicabilita' della direttiva in questione appare necessario da un lato che il migrante si qualifichi come professionista abilitato nel proprio Paese di provenienza, e dall'altro che il riconoscimento sia preordinato - eventualmente previa applicazione di una misura compensativa - alla iscrizione in un albo professionale; Rilevato che, affinche' possa trovare applicazione la direttiva 89/48/CEE, ai sensi dell' art. 1, e' infatti necessario che il migrante sia in possesso di un diploma, certificato o altro titolo, rilasciato dall'autorita' competente dello Stato membro di origine e dal quale risulti che il titolare ha seguito con successo un ciclo di studi postsecondario di durata minima di tre anni e che lo stesso "possiede le qualifiche professionali richieste per accedere ad una professione regolamentata in detto Paese membro o esercitarla"; Ritenuto, pertanto che, riguardata nella prospettiva del migrante, la disposizione ora richiamata implica necessariamente che questi abbia concluso - nel Paese di provenienza - l'intero percorso formativo e sia percio' ivi autorizzato ad esercitare la professione; Ritenuto che, in relazione alla situazione del sig. Mussa, le condizioni predette non si sono realizzate, in quanto il medesimo - in possesso del solo titolo accademico di "maitrise en droit public" - non ha completato in Francia l'iter formativo preordinato a svolgere la professione di avocat; Considerato, sotto altro profilo, che l'iscrizione nel registro dei praticanti avvocati non appare consentita alla luce del dettato delle disposizioni comunitarie, non potendo essere considerata - quella del praticante - una professione regolamentata nel senso della direttiva, rappresentando, per converso, una fase del percorso formativo previsto dal nostro ordinamento per l'accesso alla professione di avvocato; Osservate le disposizioni normative dell'art. 7 della legge n. 241/1990; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 21 e 27 gennaio 1999; Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale di categoria; Decreta: E' annullato il decreto di riconoscimento emesso in favore del sig. Mussa Giorgio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 282 del 3 dicembre 1997. Roma, 18 febbraio 1999 Il direttore generale: Hinna Danesi