MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

COMUNICATO

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale
(GU n.59 del 12-3-1999)

  Con  decreto  ministeriale  n.  25426   del  9  dicembre  1998,  in
ottemperanza alla  decisione n. 1386/96  reg. ord. e n.  2163/96 reg.
gen. ric. del  TAR Campania, sezione di Salerno,  e' autorizzata, per
il  periodo   dal  21   febbraio  1995  al   31  dicembre   1995,  la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1, primo e secondo  comma del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n. 726, convertito, con modificazioni,  nella legge 19 dicembre 1984,
n.  863,  nella  misura  ivi   prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla S.p.a.  Fonderia Pisano & C., con sede  in Salerno e
unita' di  Salerno per  i quali  e' stato  stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  22 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  25  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
167 unita', su un organico complessivo di 167 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Pisano, a corrispondere i
particolari benefici previsti  dai commi 2 e 4, nei  limiti di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5  del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni, nella  legge 19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  La concessione del trattamento  di integrazione salariale, disposta
con  il presente  decreto, sara'  revocata qualora  la decisione  nel
merito della  controversia, in  qualunque grado, dovesse  avere esito
faorevole per l'amministrazione resistente.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25432   del  9  dicembre  1998,  e'
autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
dipendenti  dalla S.r.l.  Italbox, con  sede in  Conversano (Bari)  e
unita'  di Conversano  (Bari),  per  i quali  e'  stato stipulato  un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 24  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
49 unita', su un organico complessivo di 54 unita'.
  Annulla  e sostituisce  il  decreto direttoriale  n.  15094 del  30
maggio  1994 limitatamente  al periodo  dal 1  giugno 1994-30  giugno
1994, e il decreto direttoriale n. 17640 del 16 maggio 1995.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.   Italbox,  a  corrispondere  i
particolari benefici  previsti dai commi 2  e 4 nei limiti  di cui al
successivo comma 13 dell'art. 5 del  decreto legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito,  con modificazioni  nella legge  19 luglio  1993, n.
236, tenuto  conto dei criteri  di priorita' individuati  nel decreto
ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in
data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25433   del  9  dicembre  1998,  e'
autorizzata,  limitatamente  al periodo  dal  10  agosto 1998  al  31
dicembre  1998, la  corresponsione  del  trattamento di  integrazione
salariale di  cui all'art. 1,  del decreto-legge 30 ottobre  1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella  legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella  misura prevista dall'art  6, comma 3 del  decreto-legge 1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
ditta istituto prov. vigilanza "La Ronda" di Pier Giulio Petrone, con
sede in Potenza, unita'  di Baragiano (Potenza), Lagonegro (Potenza),
Matera-Tricarico (Matera), Potenza, Senise  (Potenza), per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce,  per 6
mesi,  la  riduzione   massima  dell'orario  di  lavoro   da  40  ore
settimanali a  16 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori  pari a 340 unita', su  un organico complessivo
di 355 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto prov. vigilanza "La Ronda"
di  Pier Giulio  Petrone,  a corrispondere  il particolare  beneficio
previsto dal  comma 4, art. 6,  del decreto-legge 1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, nei limiti  finanziari posti dal comma stesso,  tenuto conto dei
criteri  di priorita'  individuati  nel  decreto ministeriale  dell'8
febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996,
registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25434   del  9  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 2 febbraio 1998 al  1 febbraio 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art  6, comma  3 del decreto-legge  1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore  dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Sar, con sede
in Caronno  Pertusella (Varese) e  unita' di Origgio (Varese),  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  30 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 24 unita', su un organico complessivo di
78 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.p.a.  Sar  ,   a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25435   del  9  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 settembre 1998 al  31 agosto 1999,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art  6, comma  3 del decreto-legge  1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, con
sede in  Milano e unita' di  Omate di Agrate Brianza  (Milano), per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 12  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  35 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 23  unita', di cui 2 dipendenti parttime
da  20 ore  medie  settimanali  a 16  ore  medie  settimanali, su  un
organico complessivo di 35 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti dalla  S.p.a. Remo  Verga, a  corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25442  del  16  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 giugno 1998 al  31 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art  6, comma  3 del decreto-legge  1 ottobre  1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede
in Bari e unita'  di Bari (cantieri in tutta la  Puglia), per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  38  ore
settimanali a 26,50 ore medie  settimanali nei confronti di un numero
massimo di lavoratori  pari a 102 unita', su  un organico complessivo
di 254 unita'.
  Il presente decreto annulla  e sostistuisce il decreto ministeriale
20 ottobre 1998, n. 25238.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Saes,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto n.  25443 del 16 dicembre 1998, e'  autorizzata, per il
periodo dal 1 maggio 1998 al  31 dicembre 1998, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale   di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984,  n. 863, nella misura prevista dall'art
6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. S.I.T.E.,  con sede in  Bologna e
unita' di  Benevento per i quali  e' stato stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  8  mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  20  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
125 unita', su un organico complessivo di 2.088 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. S.I.T.E.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto n.  25444 del 16 dicembre 1998, e'  autorizzata, per il
periodo dal 1 novembre 1996 al 31 ottobre 1997, la corresponsione del
trattamento  di  integrazione  salariale   di  cui  all'art.  1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti  dalla S.p.a. S.I.T.E.,  con sede in  Bologna e
unita' di  Avellino per i  quali e'  stato stipulato un  contratto di
solidarieta'  che  stabilisce,  per  12 mesi,  la  riduzione  massima
dell'orario  di  lavoro  da  40   ore  settimanali  a  26  ore  medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
101 unita', su un organico complessivo di 2.160 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a. S.I.T.E.,  a  corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con decreto n.  25445 del 16 dicembre 1998, e'  autorizzata, per il
periodo dal 16  febbraio 1998 al 15 febbraio  1999, la corresponsione
del  trattamento di  integrazione salariale  di cui  all'art. 1,  del
decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6, comma 3 del decreto-legge 1  ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, nella  legge 28 novembre  1996, n. 608, in  favore dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a.  Linificio e Canipificio, con sede
in Milano e  unita' di Frattamaggiore (Napoli), per i  quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 12 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 6 unita', su un organico complessivo di 598 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza  sociale,   e'  altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Linificio  e  Canipificio,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del  decreto   legge  1  ottobre   1996,  n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25486  del  18  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 1 gennaio 1998 al  31 marzo 1998, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in  favore  dei  lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l.  Agenzia
Defendini, con sede in Torino e unita' di Torino per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a 159  unita', per gli addetti al recapito  e da 40 a
35 per  gli impiegati,  quadri reparto  affrancatura, carriere  su un
organico complessivo di 165 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, a corrispondere
il  particolare  beneficio   previsto  dal  comma  4,   art.  6,  del
decreto-legge 1 ottobre 1996,  n. 510, convertito, con modificazioni,
nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal
comma stesso, tenuto  conto dei criteri di  priorita' individuati nel
decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei
conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25487  del  18  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per  il periodo  dal 29 settembre  1997 al  28 settembre
1998, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella  misura prevista  dall'art.  6, comma  3,  del decreto-legge  1
ottobre 1996, n.  510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28
novembre  1996, n.  608, in  favore dei  lavoratori dipendenti  dalla
S.p.a. Valli & Valli, con sede  in Renate (Milano) e unita' di Renate
(Milano) per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che  stabilisce, per  12 mesi,  la riduzione  massima dell'orario  di
lavoro  da 39  ore  settimanali  a 19,50  ore  medie settimanali  nei
confronti di un numero massimo di  lavoratori pari a 10 unita', su un
organico complessivo di 148 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valli  & Valli, a corrispondere il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25488  del  18  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei lavoratori  dipendenti dalla S.r.l. Alfi, con sede
in Casalnoceto  (Alessandria) e unita'  di Ovada (Alessandria)  per i
quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce,
per 24  mesi, la riduzione  massima dell'orario  di lavoro da  40 ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 28  unita', di cui 7 unita' in contratto
parttime da  40 a 24 ore  i quali applicheranno una  riduzione del 46
pari a  13 ore; 1  unita' di  contratto parttime da  40 a 20  ore che
applichera'  una riduzione  del  42 pari  a  11 ore  ed  1 unita'  in
contratto parttime da  40 a 24 ore che applichera'  una riduzione del
25 pari a 18 ore; su un organico complessivo di 380 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito di  quanto  sopra disposto,  in favore  dei
lavoratori  dipendenti   dalla  S.r.l.   Alfi,  a   corrispondere  il
particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28
novembre 1996, n. 608, nei  limiti finanziari posti dal comma stesso,
tenuto  conto  dei  criteri  di  priorita'  individuati  nel  decreto
ministeriale dell'8  febbraio 1996, registrato dalla  Corte dei conti
in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25489  del  18  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per il  periodo dal 7 febbraio 1997 al  6 febbraio 1998,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608,  in favore  dei  lavoratori dipendenti  dalla S.r.l.  Editoriale
italiana, con sede in Milano e unita'  di Milano per i quali e' stato
stipulato un contratto  di solidarieta' che stabilisce,  per 24 mesi,
la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28
ore  medie  settimanali  nei  confronti   di  un  numero  massimo  di
lavoratori pari a  46 unita' giornalisti, su  un organico complessivo
di 79 unita' giornalisti.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
29 ottobre 1997, n. 23643.
  L'Istituto  nazionale di  previdenza  dei  giornalisti italiani  e'
altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore
dei  lavoratori  dipendenti  dalla   S.r.l.  Editoriale  italiana,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  In  via  preliminare  all'erogazione  dei benefici  di  cui  sopra,
trattandosi  di fattispecie  rientrante nell'art.  4, comma  1, della
legge 19 luglio 1974, n.  451, l'Istituto nazionale di previdenza dei
giornalisti italiani, verifichera' che i lavoratori interessati nella
stessa unita' produttiva al  trattamento di integrazione salariale da
solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi
nominativi  come disciplinato  nell'art.  1, lettera  c) del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1994, registrato  dalla Corte dei Conti il 9
febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.
   Con decreto ministeriale n. 25490 del 18 dicembre 1998:
  e' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1994 al  3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla La  Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim,  con sede in
Milano e  unita' di  S. Benedetto  del Tronto  (Ascoli Piceno)  per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un massimo  di  435 ore  di lavoro,  corrispondenti  a 65  giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e su singole  giornate lavorative, nei confronti di un  massimo di 14
lavoratori su un organico di 21 unita';
  e' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1994 al  3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984,  n.  863,  nella  misura prevista,  in  favore  dei  lavoratori
dipendenti dalla La  Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim,  con sede in
Milano e  unita' di Fano (Pesaro)  per i quali e'  stato stipulato un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di 339 ore di lavoro, articolata  mediante una riduzione di orario di
ogni singola settimana pari a 7  ore settimanali, nei confronti di un
massimo di 12 lavoratori su un organico di 16 unita';
  e' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1994 al  3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati a  tempo parziale  dipendenti dalla  La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino  Upim, con  sede in  Milano e  unita' di  S. Benedetto  del
Tronto (Ascoli Piceno) per i quali e' stato stipulato un contratto di
solidarieta'  che   stabilisce  per  il  periodo   sopraindicato,  la
riduzione  dell'orario di  lavoro  fino  ad un  massimo  di 261  ore,
articolate su settimane  intere di sospensione e  su singole giornate
lavorative,  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un  massimo di 6
lavoratori, su un organico di 21 unita';
  e' autorizzata,  per il  periodo dal  4 ottobre  1994 al  3 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati a  tempo parziale  dipendenti dalla  La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim,  con sede in Milano  e unita' di Fano  (Pesaro) per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad un massimo di 203 ore, articolata mediante una riduzione di orario
in ogni singola settimana pari a 4 ore settimali e riproporzionata in
base  all'effettiva articolazione  dell'orario di  lavoro individuale
nei confronti  di un massimo  di 3 lavoratori,  su un organico  di 16
unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto dal  presente decreto, a
corrispondere in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  Upim,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 25491 del 18 dicembre 1998:
  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 26  settembre  1994  al  25
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  occupati a  tempo pieno,  dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino  Upim,  con sede  in Milano  e  unita' di  Reggio
Calabria per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di lavoro fino  ad un massimo di 369 ore  di lavoro, corrispondenti a
56 giorni lavorativi  di 6,66 ore, articolate su  settimane intere di
sospensione e  su singole  giornate lavorative,  nei confronti  di un
massimo di 21 lavoratori su un organico di 34 unita';
  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 26  settembre  1994  al  25
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19  dicembre 1984,  n.  863,  nella misura  prevista,  in favore  dei
lavoratori dipendenti  occupati a tempo parziale  dalla La Rinascente
S.p.a.  - Magazzino  Upim,  con sede  in Milano  e  unita' di  Reggio
Calabria per i quali e'  stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di lavoro  fino ad  un massimo  di 222  ore, articolate  su settimane
intere   di   sospensione   e   su   singole   giornate   lavorative,
riproporzionata  in base  all'effettiva articolazione  dell'orario di
lavoro individuale, nei confronti di  un massimo di 12 lavoratori, su
un organico di 34 unita';
  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 26  settembre  1994  al  25
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19  dicembre 1984,  n.  863,  nella misura  prevista,  in favore  dei
lavoratori  occupati a  tempo  pieno dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Nicastro
(Cosenza) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di  lavoro fino  ad un  massimo di  597 ore  articolata mediante  una
riduzione  di orario  in  ogni  singola settimana  pari  a 11,50  ore
settimanali  nei confronti  di un  massimo  di 16  lavoratori, su  un
organico di 27 unita';
  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 26  settembre  1994  al  25
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19  dicembre 1984,  n.  863,  nella misura  prevista,  in favore  dei
lavoratori occupati  a tempo parziale dipendenti  dalla La Rinascente
S.p.a. -  Magazzino Upim,  con sede  in Milano  e unita'  di Nicastro
(Cosenza) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta'
che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario
di lavoro  fino ad  un massimo  di 378  ore, articolata  mediante una
riduzione  di  orario  in  ogni  singola settimana  pari  a  7,3  ore
settimanali  riproporzionata  in   base  all'effettiva  articolazione
dell'orario di lavoro individuale, nei  confronti di un massimo di 10
lavoratori, su un organico di 27 unita';
  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 26  settembre  1994  al  25
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  occupati a  tempo  pieno dipendenti  dalla La  Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Crotone per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un massimo  di  649 ore  di lavoro,  corrispondenti  a 98  giorni
lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione
e su singole  giornate lavorative, nei confronti di un  massimo di 18
lavoratori su un organico di 22 unita';
  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 26  settembre  1994  al  25
settembre  1995, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori occupati  a tempo parziale dipendenti  dalla La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Crotone per i
quali e' stato stipulato un  contratto di solidarieta' che stabilisce
per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino
ad  un  massimo  di  389  ore,  articolate  su  settimane  intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 22 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto dal  presente decreto, a
corrispondere in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti della
La  Rinascente  S.p.a.  -  Magazzini  Upim,  i  particolari  benefici
previsti dai  commi 2 e  4 nei limiti di  cui al successivo  comma 13
dell'art. 5 del decreto-legge 20  maggio 1993, n. 148, convertito con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 25492 del 18 dicembre 1998:
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano e  unita' di Novara per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 208  ore di lavoro, corrispondenti a  32 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  21
lavoratori su un organico di 28 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati a parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino
Upim, con  sede in  Milano e unita'  di Novara per  i quali  e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  104 ore,  articolate  su  settimane intere  di  sospensione e  su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 4 lavoratori, su un organico di 28 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a  tempo pieno  dipendenti  dalla  La Rinascente  S.p.a.  -
Magazzino Upim, con  sede in Milano e unita'  di Domodossola (Novara)
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad  un massimo di 387 ore di  lavoro, corrispondenti a 59
giorni  lavorativi di  6,66 ore,  articolate su  settimane intere  di
sospensione e  su singole  giornate lavorative,  nei confronti  di un
massimo di 23 lavoratori, su un organico di 33 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati a  tempo parziale  dipendenti dalla  La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con  sede in Milano e unita'  di Domodossola (Novara)
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  233 ore, articolate su settimane intere
di sospensione  e su singole giornate  lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo  di 7 lavoratori,  su un organico  di 33
unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a  tempo pieno  dipendenti  dalla  La Rinascente  S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano e  unita' di Biella per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 518  ore di lavoro, corrispondenti a  78 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  15
lavoratori su un organico di 26 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati a  tempo parziale  dipendenti dalla  La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede in Milano e  unita' di Biella per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 311  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 9 lavoratori su un organico di 26 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a  tempo pieno  dipendenti  dalla  La Rinascente  S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita' di Cuneo  per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 250  ore di lavoro, corrispondenti a  38 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  15
lavoratori su un organico di 30 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati a  tempo parziale  dipendenti dalla  La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita' di Cuneo  per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo  di 150  ore di  lavoro,  articolate su  settimane intere  di
sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base
all'effettiva  articolazione dell'orario  di lavoro  individuale, nei
confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 30 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto  dal presente decreto - a
corrispondere in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini  Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti  di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio   1993,  n.   148,  convertito   con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 25493 del 18 dicembre 1998:
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1995 al 13 febbraio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim,  con sede in Milano  unita' di Novara per  i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 100  ore di lavoro, corrispondenti a  15 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  19
lavoratori su un organico di 26 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1995 al 13 febbraio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura ivi prevista, in  favore dei lavoratori occupati a tempo
parziale dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino Upim, con
sede in Milano e  unita' di Novara per i quali  e' stato stipulato un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di 50 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole
giornate   lavorative,   riproporzionata    in   base   all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 4 lavoratori, su un organico di 26 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1995 al 13 febbraio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a  tempo pieno  dipendenti  dalla  La Rinascente  S.p.a.  -
Magazzino Upim, con  sede in Milano e unita'  di Domodossola (Novara)
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad  un massimo di 387 ore di  lavoro, corrispondenti a 59
giorni  lavorativi di  6,66 ore,  articolate su  settimane intere  di
sospensione e  su singole  giornate lavorative,  nei confronti  di un
massimo di 23 lavoratori, su un organico di 32 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1995 al 13 febbraio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati a  tempo parziale  dipendenti dalla  La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con  sede in Milano e unita'  di Domodossola (Novara)
per  i quali  e' stato  stipulato  un contratto  di solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad un massimo di  232 ore, articolate su settimane intere
di sospensione  e su singole giornate  lavorative, riproporzionata in
base all'effettiva  articolazione dell'orario di  lavoro individuale,
nei confronti  di un massimo  di 7 lavoratori,  su un organico  di 32
unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1994 al 13 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella misura ivi  prevista - in favore  dei lavoratori
occupati  a  tempo pieno  dipendenti  dalla  La Rinascente  S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano e  unita' di Biella per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 368  ore di lavoro, corrispondenti a  56 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  14
lavoratori su un organico di 25 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1995 al 13 febbraio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a  tempo pieno  dipendenti  dalla  La Rinascente  S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano e  unita' di Biella per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 221  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 10 lavoratori su un organico di 25 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1995 al 13 febbraio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a  tempo pieno  dipendenti  dalla  La Rinascente  S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita' di Cuneo  per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 210  ore di lavoro, corrispondenti a  32 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative  nei  confronti di  un  massimo  di  14
lavoratori su un organico di 29 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  14 febbraio 1995 al 13 febbraio
1996, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati a  tempo parziale  dipendenti dalla  La Rinascente  S.p.a. -
Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita' di Cuneo  per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 126  ore, articolate su settimane intere  di sospensione e
su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 12 lavoratori su un organico di 29 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto dal  presente decreto, a
corrispondere in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini  Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti  di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio   1993,  n.   148,  convertito   con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registo n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 25494 del 18 dicembre 1998:
  e' autorizzata, per il periodo dal  28 febbraio 1994 al 27 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano e  unita' di Trento per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 231  ore di lavoro, corrispondenti a  35 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  13
lavoratori su un organico di 23 unita';
  e' autorizzata, per il periodo dal  28 febbraio 1994 al 27 febbraio
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura ivi prevista, in  favore dei lavoratori occupati a tempo
parziale dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino Upim, con
sede in Milano e  unita' di Trento per i quali  e' stato stipulato un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  125 ore,  articolate  su  settimane intere  di  sospensione e  su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 9 lavoratori, su un organico di 23 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto dal  presente decreto, a
corrispondere in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini  Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti  di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio   1993,  n.   148,  convertito   con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
   Con decreto ministeriale n. 25495 del 18 dicembre 1998:
  e' autorizzata, per  il periodo dal 1 dicembre 1993  al 30 novembre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Ravenna per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 386  ore di lavoro, corrispondenti a  58 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  16
lavoratori su un organico di 33 unita';
  e' autorizzata, per  il periodo dal 1 dicembre 1993  al 30 novembre
1994, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura ivi prevista, in  favore dei lavoratori occupati a tempo
parziale dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino Upim, con
sede in Milano e unita' di Ravenna  per i quali e' stato stipulato un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  232 ore,  articolate  su  settimane intere  di  sospensione e  su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori, su un organico di 33 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto dal  presente decreto, a
corrispondere in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini  Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti  di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio   1993,  n.   148,  convertito   con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
  Il presente decreto  annulla e sostituisce il decreto  n. 24159 del
24 febbraio 1998 limitatamente all'art.1.
   Con decreto ministeriale n. 25496 del 18 dicembre 1998:
  e' autorizzata, per  il periodo dal 1 dicembre 1994  al 30 novembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Ravenna per i quali e'
stato stipulato  un contratto di  solidarieta' che stabilisce  per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 234  ore di lavoro, corrispondenti a  36 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  13
lavoratori su un organico di 30 unita';
  e' autorizzata, per  il periodo dal 1 dicembre 1994  al 30 novembre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura ivi prevista, in  favore dei lavoratori occupati a tempo
parziale dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino Upim, con
sede in Milano e unita' di Ravenna  per i quali e' stato stipulato un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  141 ore,  articolate  su  settimane intere  di  sospensione e  su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 14 lavoratori, su un organico di 30 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto dal  presente decreto, a
corrispondere in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini  Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti  di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio   1993,  n.   148,  convertito   con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
  Il presente decreto  annulla e sostituisce il decreto  n. 24160 del
24 febbraio 1998 limitatamente all'art. 1.
   Con decreto ministeriale n. 25497 del 18 dicembre 1998:
  e' autorizzata,  per il periodo dal  18 ottobre 1994 al  17 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui all'art. 1,  primo e secondo comma, del  decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge 19 dicembre
1984, n.  863, nella  misura ivi prevista,  in favore  dei lavoratori
occupati  a tempo  pieno,  dipendenti dalla  La  Rinascente S.p.a.  -
Magazzino Upim, con  sede in Milano e unita' di  Brindisi per i quali
e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il
periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario  di lavoro fino ad un
massimo di 808 ore di  lavoro, corrispondenti a 121 giorni lavorativi
di  6,66 ore,  articolate su  settimane  intere di  sospensione e  su
singole  giornate  lavorative, nei  confronti  di  un massimo  di  17
lavoratori su un organico di 34 unita';
  e' autorizzata,  per il periodo dal  18 ottobre 1994 al  17 ottobre
1995, la corresponsione del  trattamento di integrazione salariale di
cui  all'art.  1,   del  decreto-legge  30  ottobre   1984,  n.  726,
convertito, con modificazioni, nella legge  19 dicembre 1984, n. 863,
nella misura ivi prevista, in  favore dei lavoratori occupati a tempo
parziale dipendenti dalla La Rinascente  S.p.a. - Magazzino Upim, con
sede in Milano e unita' di Brindisi per i quali e' stato stipulato un
contratto   di   solidarieta'   che   stabilisce   per   il   periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  475 ore,  articolate  su  settimane intere  di  sospensione e  su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 16 lavoratori, su un organico di 34 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito di quanto disposto  dal presente decreto - a
corrispondere in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini  Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti  di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio   1993,  n.   148,  convertito   con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
  Il presente decreto  annulla e sostituisce il decreto  n. 24163 del
24 febbraio 1998 limitatamente all'art. 2.
   Con decreto ministeriale n. 25498 del 18 dicembre 1998:
  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge
30 ottobre 1984,  n. 726, convertito, con  modificazioni, nella legge
19 dicembre  1984, n. 863, nella  misura ivi prevista, in  favore dei
lavoratori  occupati a  tempo pieno,  dipendenti dalla  La Rinascente
S.p.a. - Magazzino Upim, con sede  in Milano e unita' di Oristano per
i  quali  e'  stato  stipulato   un  contratto  di  solidarieta'  che
stabilisce per il periodo  sopraindicato, la riduzione dell'orario di
lavoro fino ad  un massimo di 285 ore di  lavoro, corrispondenti a 43
giorni  lavorativi di  6,66 ore,  articolate su  settimane intere  di
sospensione e  su singole  giornate lavorative,  nei confronti  di un
massimo di 20 lavoratori su un organico di 30 unita';
  e'  autorizzata,  per  il  periodo  dal 20  settembre  1993  al  19
settembre  1994, la  corresponsione del  trattamento di  integrazione
salariale di  cui all'art. 1,  del decreto-legge 30 ottobre  1984, n.
726, convertito, con modificazioni, nella  legge 19 dicembre 1984, n.
863, nella misura  ivi prevista, in favore dei  lavoratori occupati a
tempo  parziale dipendenti  dalla  La Rinascente  S.p.a. -  Magazzino
Upim, con sede  in Milano e unita'  di Oristano per i  quali e' stato
stipulato un contratto di solidarieta'  che stabilisce per il periodo
sopraindicato, la riduzione dell'orario di  lavoro fino ad un massimo
di  171 ore,  articolate  su  settimane intere  di  sospensione e  su
singole  giornate lavorative,  riproporzionata in  base all'effettiva
articolazione dell'orario di lavoro  individuale, nei confronti di un
massimo di 9 lavoratori, su un organico di 30 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato, nell'ambito  di quanto disposto dal  presente decreto, a
corrispondere in favore dei  lavoratori interessati, dipendenti della
La Rinascente S.p.a. Magazzini  Upim, i particolari benefici previsti
dai commi 2 e 4 nei limiti  di cui al successivo comma 13 dell'art. 5
del   decreto-legge  20   maggio   1993,  n.   148,  convertito   con
modificazioni, nella legge  19 luglio 1993, n. 236,  tenuto conto dei
criteri di priorita' individuati  nel decreto ministeriale 25 ottobre
1994,  registrato dalla  Corte dei  conti in  data 23  novembre 1994,
registro n. 1, foglio n. 237.
  Il presente decreto  annulla e sostituisce il decreto  n. 24165 del
24 febbraio 1998 limitatamente all'art. 5.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25511  del  24  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per  il periodo dal 5  maggio 1998 al 4  maggio 1999, la
corresponsione del  trattamento di integrazione salariale  di cui all
art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n. 726,  convertito, con
modificazioni, nella  legge 19  dicembre 1984,  n. 863,  nella misura
prevista dall'art. 6,  comma 3, del decreto-legge 1  ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, nella  legge 28 novembre 1996, n.
608, in favore dei  lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni
Tessili, con sede  in Torino e unita' di Moncalvo  (Asti) per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
24  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di lavoratori pari a 53 unita', su un organico complessivo di
53 unita'.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori   dipendenti  dalla   S.p.a.  Trasformazioni   Tessili,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25512  del  24  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997,
la corresponsione  del trattamento  di integrazione salariale  di cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista dall'art. 6, comma  3, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni,  nella legge 28 novembre 1996,
n. 608,  in favore  dei lavoratori  dipendenti dalla  S.r.l. Gestione
servizi avanzati, con sede in Palermo e unita' di Palermo per i quali
e' stato stipulato  un contratto di solidarieta'  che stabilisce, per
12  mesi,  la riduzione  massima  dell'orario  di  lavoro da  40  ore
settimanali a  20 ore  medie settimanali nei  confronti di  un numero
massimo di  lavoratori pari  a 27  unita', di cui  2 da  25 a  20 ore
parttime su un organico complessivo di 32 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
18 novembre 1997, n. 23746.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.r.l. Gestioni  servizi  avanzati,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.
  Con  decreto  ministeriale  n.  25513  del  24  dicembre  1998,  e'
autorizzata, per il periodo dal 18  maggio 1998 al 17 maggio 1999, la
corresponsione  del  trattamento  di integrazione  salariale  di  cui
all'art. 1,  del decreto-legge 30  ottobre 1984, n.  726, convertito,
con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura
ivi prevista
  dall'art. 6,  comma 3,  del decreto-legge 1  ottobre 1996,  n. 510,
convertito, con modificazioni, nella legge  28 novembre 1996, n. 608,
in  favore  dei  lavoratori   dipendenti  dalla  S.p.a.  Val  Vibrata
Manifatture, con sede in S. Egidio  alla Vibrata (Teramo) e unita' di
S. Egidio  alla Vibrata (Teramo)  per i  quali e' stato  stipulato un
contratto di solidarieta'  che stabilisce, per 24  mesi, la riduzione
massima dell'orario  di lavoro da 40  ore settimanali a 20  ore medie
settimanali nei confronti  di un numero massimo di  lavoratori pari a
135 unita', di cui 2 da 40  e 30 ore medie settimanali su un organico
complessivo di 142 unita'.
  Il presente  decreto annulla e sostituisce  il decreto ministeriale
24 novembre 1998, n. 25384.
  L'Istituto   nazionale  della   previdenza   sociale  e'   altresi'
autorizzato,  nell'ambito  di quanto  sopra  disposto  in favore  dei
lavoratori  dipendenti  dalla  S.p.a.   Val  Vibrata  Manifatture,  a
corrispondere il particolare beneficio previsto  dal comma 4, art. 6,
del   decreto-legge  1   ottobre  1996,   n.  510,   convertito,  con
modificazioni,  nella legge  28  novembre 1996,  n.  608, nei  limiti
finanziari  posti  dal comma  stesso,  tenuto  conto dei  criteri  di
priorita' individuati nel decreto  ministeriale dell'8 febbraio 1996,
registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1,
foglio n. 24.