Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale(GU n.59 del 12-3-1999)
Con decreto ministeriale n. 25426 del 9 dicembre 1998, in ottemperanza alla decisione n. 1386/96 reg. ord. e n. 2163/96 reg. gen. ric. del TAR Campania, sezione di Salerno, e' autorizzata, per il periodo dal 21 febbraio 1995 al 31 dicembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Pisano & C., con sede in Salerno e unita' di Salerno per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 22 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 167 unita', su un organico complessivo di 167 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderia Pisano, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4, nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. La concessione del trattamento di integrazione salariale, disposta con il presente decreto, sara' revocata qualora la decisione nel merito della controversia, in qualunque grado, dovesse avere esito faorevole per l'amministrazione resistente. Con decreto ministeriale n. 25432 del 9 dicembre 1998, e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 1 gennaio 1994 al 31 maggio 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, con sede in Conversano (Bari) e unita' di Conversano (Bari), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 24 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 49 unita', su un organico complessivo di 54 unita'. Annulla e sostituisce il decreto direttoriale n. 15094 del 30 maggio 1994 limitatamente al periodo dal 1 giugno 1994-30 giugno 1994, e il decreto direttoriale n. 17640 del 16 maggio 1995. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Italbox, a corrispondere i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale del 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 25433 del 9 dicembre 1998, e' autorizzata, limitatamente al periodo dal 10 agosto 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta istituto prov. vigilanza "La Ronda" di Pier Giulio Petrone, con sede in Potenza, unita' di Baragiano (Potenza), Lagonegro (Potenza), Matera-Tricarico (Matera), Potenza, Senise (Potenza), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 16 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 340 unita', su un organico complessivo di 355 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Istituto prov. vigilanza "La Ronda" di Pier Giulio Petrone, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25434 del 9 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 2 febbraio 1998 al 1 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sar, con sede in Caronno Pertusella (Varese) e unita' di Origgio (Varese), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 24 unita', su un organico complessivo di 78 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sar , a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25435 del 9 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 31 agosto 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, con sede in Milano e unita' di Omate di Agrate Brianza (Milano), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unita', di cui 2 dipendenti parttime da 20 ore medie settimanali a 16 ore medie settimanali, su un organico complessivo di 35 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Remo Verga, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25442 del 16 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 giugno 1998 al 31 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, con sede in Bari e unita' di Bari (cantieri in tutta la Puglia), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settimanali a 26,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 102 unita', su un organico complessivo di 254 unita'. Il presente decreto annulla e sostistuisce il decreto ministeriale 20 ottobre 1998, n. 25238. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Saes, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto n. 25443 del 16 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 maggio 1998 al 31 dicembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Benevento per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 8 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 125 unita', su un organico complessivo di 2.088 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto n. 25444 del 16 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 novembre 1996 al 31 ottobre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., con sede in Bologna e unita' di Avellino per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 26 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 101 unita', su un organico complessivo di 2.160 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.T.E., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto n. 25445 del 16 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 16 febbraio 1998 al 15 febbraio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1994, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1994, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e Canipificio, con sede in Milano e unita' di Frattamaggiore (Napoli), per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 6 unita', su un organico complessivo di 598 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Linificio e Canipificio, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25486 del 18 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 gennaio 1998 al 31 marzo 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, con sede in Torino e unita' di Torino per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 159 unita', per gli addetti al recapito e da 40 a 35 per gli impiegati, quadri reparto affrancatura, carriere su un organico complessivo di 165 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Agenzia Defendini, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25487 del 18 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 29 settembre 1997 al 28 settembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valli & Valli, con sede in Renate (Milano) e unita' di Renate (Milano) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19,50 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unita', su un organico complessivo di 148 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Valli & Valli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25488 del 18 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 1 settembre 1998 al 28 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi, con sede in Casalnoceto (Alessandria) e unita' di Ovada (Alessandria) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 28 unita', di cui 7 unita' in contratto parttime da 40 a 24 ore i quali applicheranno una riduzione del 46 pari a 13 ore; 1 unita' di contratto parttime da 40 a 20 ore che applichera' una riduzione del 42 pari a 11 ore ed 1 unita' in contratto parttime da 40 a 24 ore che applichera' una riduzione del 25 pari a 18 ore; su un organico complessivo di 380 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Alfi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25489 del 18 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 7 febbraio 1997 al 6 febbraio 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana, con sede in Milano e unita' di Milano per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 28 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 46 unita' giornalisti, su un organico complessivo di 79 unita' giornalisti. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1997, n. 23643. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Editoriale italiana, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1974, n. 451, l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, verifichera' che i lavoratori interessati nella stessa unita' produttiva al trattamento di integrazione salariale da solidarieta' siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera c) del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei Conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40. Con decreto ministeriale n. 25490 del 18 dicembre 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 435 ore di lavoro, corrispondenti a 65 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 21 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Fano (Pesaro) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 339 ore di lavoro, articolata mediante una riduzione di orario di ogni singola settimana pari a 7 ore settimanali, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 16 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 261 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 6 lavoratori, su un organico di 21 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 4 ottobre 1994 al 3 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Fano (Pesaro) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 203 ore, articolata mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 4 ore settimali e riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale nei confronti di un massimo di 3 lavoratori, su un organico di 16 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 25491 del 18 dicembre 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Reggio Calabria per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 369 ore di lavoro, corrispondenti a 56 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori su un organico di 34 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori dipendenti occupati a tempo parziale dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Reggio Calabria per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 222 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori, su un organico di 34 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Nicastro (Cosenza) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 597 ore articolata mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 11,50 ore settimanali nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 27 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Nicastro (Cosenza) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 378 ore, articolata mediante una riduzione di orario in ogni singola settimana pari a 7,3 ore settimanali riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori, su un organico di 27 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Crotone per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 649 ore di lavoro, corrispondenti a 98 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 18 lavoratori su un organico di 22 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 26 settembre 1994 al 25 settembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Crotone per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 389 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 22 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. - Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 25492 del 18 dicembre 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Novara per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 208 ore di lavoro, corrispondenti a 32 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 21 lavoratori su un organico di 28 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Novara per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 104 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 28 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Domodossola (Novara) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 387 ore di lavoro, corrispondenti a 59 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori, su un organico di 33 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Domodossola (Novara) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 233 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 33 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Biella per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 518 ore di lavoro, corrispondenti a 78 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori su un organico di 26 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Biella per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 311 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori su un organico di 26 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cuneo per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 250 ore di lavoro, corrispondenti a 38 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 15 lavoratori su un organico di 30 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cuneo per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 150 ore di lavoro, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 30 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto - a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 25493 del 18 dicembre 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano unita' di Novara per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 100 ore di lavoro, corrispondenti a 15 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 19 lavoratori su un organico di 26 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Novara per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 50 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 4 lavoratori, su un organico di 26 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Domodossola (Novara) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 387 ore di lavoro, corrispondenti a 59 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 23 lavoratori, su un organico di 32 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Domodossola (Novara) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 232 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 7 lavoratori, su un organico di 32 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1994 al 13 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista - in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Biella per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 368 ore di lavoro, corrispondenti a 56 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 25 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Biella per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 221 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 10 lavoratori su un organico di 25 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cuneo per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 210 ore di lavoro, corrispondenti a 32 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative nei confronti di un massimo di 14 lavoratori su un organico di 29 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 14 febbraio 1995 al 13 febbraio 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Cuneo per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 126 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 12 lavoratori su un organico di 29 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registo n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 25494 del 18 dicembre 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Trento per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 231 ore di lavoro, corrispondenti a 35 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 23 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 28 febbraio 1994 al 27 febbraio 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Trento per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 125 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 23 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Con decreto ministeriale n. 25495 del 18 dicembre 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Ravenna per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 386 ore di lavoro, corrispondenti a 58 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori su un organico di 33 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1993 al 30 novembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Ravenna per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 232 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 33 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24159 del 24 febbraio 1998 limitatamente all'art.1. Con decreto ministeriale n. 25496 del 18 dicembre 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Ravenna per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 234 ore di lavoro, corrispondenti a 36 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 13 lavoratori su un organico di 30 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 1 dicembre 1994 al 30 novembre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Ravenna per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 141 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 14 lavoratori, su un organico di 30 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24160 del 24 febbraio 1998 limitatamente all'art. 1. Con decreto ministeriale n. 25497 del 18 dicembre 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Brindisi per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 808 ore di lavoro, corrispondenti a 121 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 17 lavoratori su un organico di 34 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 18 ottobre 1994 al 17 ottobre 1995, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Brindisi per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 475 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 16 lavoratori, su un organico di 34 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto - a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24163 del 24 febbraio 1998 limitatamente all'art. 2. Con decreto ministeriale n. 25498 del 18 dicembre 1998: e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo pieno, dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Oristano per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 285 ore di lavoro, corrispondenti a 43 giorni lavorativi di 6,66 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, nei confronti di un massimo di 20 lavoratori su un organico di 30 unita'; e' autorizzata, per il periodo dal 20 settembre 1993 al 19 settembre 1994, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista, in favore dei lavoratori occupati a tempo parziale dipendenti dalla La Rinascente S.p.a. - Magazzino Upim, con sede in Milano e unita' di Oristano per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce per il periodo sopraindicato, la riduzione dell'orario di lavoro fino ad un massimo di 171 ore, articolate su settimane intere di sospensione e su singole giornate lavorative, riproporzionata in base all'effettiva articolazione dell'orario di lavoro individuale, nei confronti di un massimo di 9 lavoratori, su un organico di 30 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dal presente decreto, a corrispondere in favore dei lavoratori interessati, dipendenti della La Rinascente S.p.a. Magazzini Upim, i particolari benefici previsti dai commi 2 e 4 nei limiti di cui al successivo comma 13 dell'art. 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale 25 ottobre 1994, registrato dalla Corte dei conti in data 23 novembre 1994, registro n. 1, foglio n. 237. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n. 24165 del 24 febbraio 1998 limitatamente all'art. 5. Con decreto ministeriale n. 25511 del 24 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 5 maggio 1998 al 4 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni Tessili, con sede in Torino e unita' di Moncalvo (Asti) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 53 unita', su un organico complessivo di 53 unita'. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Trasformazioni Tessili, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25512 del 24 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 25 novembre 1996 al 24 novembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestione servizi avanzati, con sede in Palermo e unita' di Palermo per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 27 unita', di cui 2 da 25 a 20 ore parttime su un organico complessivo di 32 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 18 novembre 1997, n. 23746. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Gestioni servizi avanzati, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24. Con decreto ministeriale n. 25513 del 24 dicembre 1998, e' autorizzata, per il periodo dal 18 maggio 1998 al 17 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura ivi prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo) e unita' di S. Egidio alla Vibrata (Teramo) per i quali e' stato stipulato un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 135 unita', di cui 2 da 40 e 30 ore medie settimanali su un organico complessivo di 142 unita'. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 novembre 1998, n. 25384. L'Istituto nazionale della previdenza sociale e' altresi' autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Val Vibrata Manifatture, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorita' individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.