Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi alla liquidazione dei modelli 102 afferenti l'anno 1992.(GU n.64 del 18-3-1999)
IL DIRETTORE GENERALE del Dipartimento delle entrate Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni generali in materia di imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni contenente disposizioni generali in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria; Visti, in particolare, l'art. 2, che prevede taluni casi di annullamento degli atti impositivi da parte dell'amministrazione finanziaria e l'art. 3, che indica quale ipotesi prioritaria di esercizio dell'autotutela le fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto, ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso; Ritenuto che il potere di autotutela include il potere di sospensione degli atti, al fine di consentirne l'esame di legittimita' e di evitare che l'esecuzione produca, prima dell'eventuale annullamento, disagi ovvero effetti lesivi nei confronti dei contribuenti; Considerato che con emissione dicembre 1998 sono stati iscritti a ruolo, con scadenza aprile 1999, i rilievi relativi alla liquidazione dei modelli 102/93 afferenti l'anno 1992; Rilevato che alcune delle predette iscrizioni a ruolo contenevano importi non dovuti dai contribuenti; Considerato che per non esporre i contribuenti al pagamento di somme indebite si e' ritenuto necessario, prima di notificare le cartelle di pagamento, procedere al discarico delle partite erroneamente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini procedurali; Decreta: Il pagamento delle cartelle di pagamento relative alle liquidazioni dei modelli 102/93 afferenti l'annualita' 1992, recanti l'indicazione di scadenza rata 10 aprile 1999, e' posticipato al 10 settembre 1999. I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata cosi' come posticipata. Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata, anche in sovrastampa, una frase del seguente tenore: "E' posticipata al 10 settembre 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 aprile 1999, relative alle liquidazioni dei modelli 102/93 afferenti l'anno 1992". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 marzo 1999 Il direttore generale: Romano