UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

DECRETO RETTORALE 4 marzo 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.74 del 30-3-1999)

                             IL RETTORE
  Visto lo  statuto dell'Universita'  degli studi "G.  D'Annunzio" di
Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1273
del 27 ottobre 1983 e successive modificazioni;
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il  regio decreto-legge 20  giugno 1935, n.  1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il  regio decreto  30 settembre 1938,  n. 1652,  e successive
modificazioni;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vista  la legge  14  agosto 1989,  n. 590,  che  ha istituito,  tra
l'altro, questo ateneo statale;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;
  Visto il  decreto 5 maggio 1997  (Gazzetta Ufficiale n. 139  del 17
giugno   1997)   recante  modificazioni   all'ordinamento   didattico
universitario  relativamente  alle  scuole  di  specializzazione  del
settore medico;
  Viste   le  deliberazioni   degli  organi   accademici  di   questa
Universita' relative al riordino  della scuola di specializzazione in
chirurgia vascolare;
  Visto il favorevole  espresso, in ordine alle  deliberazioni di cui
sopra,  dal  Consiglio universitario  nazionale  nella  seduta del  1
febbraio 1999;
  Riconosciuta la  particolare necessita'  di approvare  le modifiche
proposte  in deroga  al  termine triennale  di  cui all'ultimo  comma
dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Universita' degli  studi "G. D'Annunzio" di Chieti,
approvato e modificato con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente
modificato come appresso indicato:
  le norme  statutarie della scuola di  specializzazione in chirurgia
vascolare  contenute nel  capo II  del  titolo XII  sono soppresse  e
sostituite con il seguente nuovo ordinamento:
                       10. Chirurgia vascolare
  Art.  1. -  La scuola  di specializzazione  in chirurgia  vascolare
risponde  alle  norme  generali   delle  scuole  di  specializzazione
dell'area medica.
  Art. 2. -  La scuola ha lo scopo di  formare medici specialisti nel
settore  professionale  della  diagnostica,  della  clinica  e  della
terapia  chirurgica delle  malattie  vascolari  intese come  malattie
delle arterie, delle vene e dei linfatici.
  Art. 3. - La scuola rilascia  il titolo di specialista in chirurgia
vascolare.
  Art. 4. - Il corso ha la durata di 5 anni.
  Art. 5.  - Concorrono  al funzionamento  della scuola  le strutture
della facolta' di  medicina e chirurgia dell'Universita'  di Chieti e
quelle  del  S.S.N.  individuate  nei protocolli  di  intesa  di  cui
all'art. 6  comma 2 del  decreto legislativo 502/1992 ed  il relativo
personale       universitario      appartenente       ai      settori
scientificodisciplinari di cui alla tabella  A e quello dirigente del
S.S.N.  delle corrispondenti  aree funzionali  e discipline.  La sede
amministrativa della Scuola e' il dipartimento di scienze chirurgiche
sperimentali e cliniche.
  Art. 6.  - Il numero  massimo di specializzandi che  possono essere
ammessi in base  alle disponibilita' di strutture  ed attrezzature ed
alle capacita' formative e' di tre per anno per un totale complessivo
di quindici specializzandi.
                                                            Tabella A
  Aree  di  addestramento   professionalizzante  e  relativi  settori
scientificodisciplinari.
   A - Area propedeutica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   conoscenze  di
anatomofisiopatologia ed anatomia  chrurgica; deve inoltre apprendere
le  conoscenze necessarie  alla  valutazione  epidemiologica ed  alla
sistematizzazione   dei   dati   clinici,  anche   mediante   sistemi
informatici.
  Settori:  E06A   Fisiologia  umana,   E09A  Anatomia   umana,  E09B
Istologia,  E10X  Biofisica  medica  (E06A  Fisiologia  umana),  F01X
Statistica  medica,  F06A  Anatomia  patologica,  F07G  Malattie  del
sangue,  K05B  Informatica,   K06X  Bioingegneria,  L18C  Linguistica
inglese.
   B - Area di semeiologia clinica e diagnostica strumentale invasiva
e non invasiva.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semeiologiche cliniche  e di  diagnostica strumentale invasiva  e non
invasiva   idonee  al   trattamento  delle   vasculopatie  cerebrali,
viscerali  e  periferiche,  nonche'  delle  malattie  cardiache  piu'
frequenti.
  Settori:   F07C   Malattie  dell'apparato   cardiovascolare,   F08E
Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini e radioterapia.
   C - Area di specialita' chirurgiche correlate.
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
metodologiche e cliniche relative ai settori specialistici correlati,
nonche'  le loro  fondamentali tecniche  chirurgiche. In  particolare
deve acquisire la  pratica clinica per la diagnosi  ed il trattamento
chirurgico   e   postoperatorio   delle   piu'   frequenti   malattie
chirurgiche.
  Settori:  F08A Chirurgia  generale, F08D  Chirurgia toracica,  F09X
Chirurgia   cardiaca,  F10X   Chirurgia   urologica,  F16A   Malattie
dell'apparato locomotore.
   D - Area di chirurgia vascolare.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve saper  integrare le  conoscenze
semeiologiche dell'analisi  clinica dei  pazienti, saper  decidere la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto  il profilo terapeutico, in  modo integrato con
altri settori specialistici chirurgici.
  Settori:  F06A  Anatomia  patologica, F07C  Malattie  dell'apparato
cardiovascolare, F08E Chirurgia vascolare, F09X Cardiochirurgia.
   E - Area di chirurgia endovascolare.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  acquisire  le normali  nozioni
teorico   pratiche   del   cateterismo   arterioso   e   le   terapie
endovascolari; ivi comprese  le terapie locoregionali farmacologiche,
la  dilatazione  percutanea  transluminale, l'applicazione  di  stent
vascolari e di  endoprotesi, nonche' le metodiche  da esse derivanti.
Deve inoltre acquisire conoscenza e capacita' pratica nelle metodiche
di controllo strumentale invasive e non.
  Settori: F08E Chirurgia vascolare, F18X Diagnostica per immagini.
   F - Area angiologica.
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
teoricopratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari
di interesse medico.
  Settori: F07C Malattie dell'apparato cardiovascolare.
   G - Area di anestesiologia e valutazione critica.
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore   in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta  clinica; deve inoltre acquisire  gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ed  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori: F08A  Chirurgia generale,  FO0E Chirurgia  vascolare, F21X
Anestesiologia, F22B Medicina legale.
                                                            Tabella B
      STANDARD COMPLESSIVO DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALIZZANTE
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve  aver frequentato  reparti di  chirurgia generale  e/o chirurgia
d'urgenza per almeno una  annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una
completa   preparazione   professionale   specifica,   basata   sulla
dimostrazione    d'aver    personalmente   eseguito    atti    medici
specialistici, come di seguito specificato:
   procedure diagnostiche di malattie vascolari:
  a) diagnostica vascolare  incruenta: 200 casi di cui  almeno il 50%
eseguito in prima persona;
  b) diagnostica vascolare cruenta: 100  casi a cui lo specializzando
partecipa in collaborazione;
  interventi di  chirurgia vascolare di  alta e media  chirurgia: 200
casi di cui almeno il 15% eseguito in prima persona;
  interventi di chirurgia vascolare di piccola chirurgia: 240 casi di
cui almeno il 15% eseguiti in prima persona;
  interventi di  chirurgia endovascolare: 100  casi di cui  almeno il
10% effettuato in prima persona;
  interventi di  chirurgia generale:  100 casi di  cui almeno  il 10%
effettuati di prima persona.
  Infine  lo specializzando  deve aver  partecipato alla  conduzione,
secondo   le  norme   di   buona  clinica   pratica,   di  almeno   3
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento   didattico   d'Ateneo   verranno   eventualmente
specificate le tipologie  dei diversi interventi ed  il relativo peso
specifico.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Chieti, 4 marzo 1999
                                               Il rettore: Cuccurullo