UNIVERSITA' DI ROMA «TOR VERGATA»

DECRETO RETTORALE 8 marzo 1999 

Modificazioni allo statuto dell'Universita'.
(GU n.80 del 7-4-1999)

                             IL RETTORE
  Visto  lo  statuto  dell'Universita'   degli  studi  di  Roma  "Tor
Vergata";
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni ed integrazioni;
  Vista la legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto il decreto del Presidente  della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162, concernente il  riordino delle scuole dirette a  fini speciali e
delle scuole di specializzazione;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista  la legge  19  novembre  1990, n.  341,  sulla riforma  degli
ordinamenti didattici universitari;
  Visto  il  decreto ministeriale  5  maggio  1997, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del  17 giugno 1997, relativo alla modifica
dell'ordinamento  didattico  della   Scuola  di  specializzazione  in
chirurgia vascolare;
  Visto che il consiglio della facolta' di medicina e chirurgia nella
seduta del 24 giugno 1998 ha espresso parere favorevole alla proposta
di  modifica  dell'ordinamento  didattico  relativo  alla  scuola  di
specializzazione in chirurgia vascolare;
  Visto  il parere  favorevole espresso  dal senato  accademico nella
seduta del 21 luglio 1998;
  Vista la delibera con la  quale il consiglio di amministrazione, in
data 24 luglio 1998, ha approvato la suddetta modifica;
  Visto il parere favorevole alla modifica dell'ordinamento didattico
della scuola di specializzazione in chirurgia vascolare, espresso dal
Consiglio universitario nazionale nella seduta del 15 ottobre 1998;
  Visto  lo statuto  della  Scuola di  specializzazione in  chirurgia
vascolare pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 228 del 10 dicembre
1998;
  Avuto   riguardo  al   verbale  del   consiglio  della   scuola  di
specializzazione in chirurgia vascolare  dell'8 febbraio 1999, in cui
si  fa  presente  che  nello  statuto  pubblicato,  per  mero  errore
materiale,  non  sono  stati  riportati,  nella  tabella  B  standard
complessivo  di  addestramento   professionale,  gli  "interventi  di
chirurgia generale: 100 casi di cui almeno il 10% effettuati in prima
persona.";
                              Decreta:
  Lo statuto della scuola  di specializzazione in chirurgia vascolare
pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n.  288 del 10 dicembre  1998 e'
sostituito dal seguente statuto corretto come in premessa.
  Lo statuto  dell'Universita' degli studi  di Roma "Tor  Vergata" e'
cosi' ulteriormente modificato:
                            Articolo unico
  A partire  dall'anno accademico 1998/1999,  l'ordinamento didattico
della Scuola  di specializzazione,  del settore medico,  in chirurgia
vascolare viene cosi' modificato:
                     Scuola di specializzazione
                       in chirurgia vascolare
                               Art. 1.
  E' istituita la scuola  di specializzazione in chirurgia vascolare,
presso l'Universita' degli studi di Roma "Tor Vergata".
  La   scuola  risponde   alle   norme  generali   delle  scuole   di
specializzazione dell'area medica.
                               Art. 2.
  La scuola  ha lo  scopo di formare  medici specialisti  nel settore
professionale  della  diagnostica,  della  clinica  e  della  terapia
chirurgica  delle  malattie  vascolari  intese  come  malattie  delle
arterie, delle vene e dei linfatici.
                               Art. 3.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in chirurgia vascolare.
                               Art. 4.
  Il corso ha la durata di 5 anni.
                                Art. 5.
  Concorrono  al  funzionamento  della   scuola  le  strutture  della
facolta' di  medicina e  chirurgia, cattedra di  chirurgia vascolare,
sede  amministrativa  della  scuola,  afferente  al  dipartimento  di
chirurgia e le strutture del Servizio sanitario nazionale individuate
nei protocolli d'intesa  di cui all'art. 6 comma  2 del decreto-legge
n. 502/1992  ed il  relativo personale universitario  appartenente ai
settori  scientifico disciplinare  di  cui alla  tabella  A e  quello
dirigente del Servizio sanitario  nazionale delle corrispondenti aree
funzionali e discipline.
                               Art. 6
  Il numero  massimo degli specializzandi che  possono essere ammessi
e' di  4 (quattro)  per ciascun  anno di  corso per  un totale  di 20
specializzandi.
                               Art. 7.
  L'articolazione del corso di  specializzazione ed il relativo piano
di studi  nei diversi  anni e  nelle strutture di  cui all'art.  5 e'
determinato dal  consiglio della scuola nel  rispetto degli obiettivi
generali  e  di  quelli  da raggiungere  nelle  diverse  aree,  degli
obiettivi specifici e dei relativi settori scientificodisciplinari di
cui alla tabella A.
  L'organizzazione  del  processo  di addestramento  e'  attuata  nel
rispetto di quanto previsto nella tabella B.
                               Art. 8
  Di norma ciascun anno di corso prevede 200 ore di didattica formale
e  seminariale  ed  attivita'  di  tirocinio  guidate  da  effettuare
frequentando le  strutture sanitarie  delle scuole  universitarie e/o
ospedaliere   convenzionate,  sino   a  raggiungere   l'orario  annuo
complessivo previsto per  il personale medico a  tempo pieno operante
nel Servizio sanitario nazionale.
  Il piano didattico  delle attivita' formative di cui  all'art. 7 e'
deliberato dal consiglio  della scuola e reso  pubblico nel manifesto
annuale degli studi.
  Il  consiglio   della  scuola   predispone  apposito   libretto  di
formazione  su   cui  registrare  tutta  l'attivita'   scientifica  e
chirurgica espletata dallo specializzando nel corso degli studi.
Tabella A - Aree di addestramento professionalizzante e relativi
  settori scientificodisciplinari.
  A. Area propedeutica:
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   conoscenze  di
anatomofisiopatologia ed anatomia chirurgica; deve inoltre apprendere
le  conoscenze necessarie  alla  valutazione  epidemiologica ed  alla
sistematizzazione   dei   dati   clinici,  anche   mediante   sistemi
informatici.
  Settori:  E06A   fisiologia  umana;   E09A  anatomia   umana;  E098
istologia;  E10X  biofisica  medica;  F01X  statistica  medica;  F06A
anatomia patologica; F07G malattie del sangue; K05B informatica; K06X
bioingegneria; L18C linguistica inglese.
  B. Area di semiologia clinica  e diagnostica strumentale invasiva e
non invasiva:
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve   acquisire  le   conoscenze
semiologiche  cliniche e  di diagnostica  strumentale invasiva  e non
invasiva   idonee  al   trattamento  delle   vasculopatie  cerebrali,
viscerali  e  periferiche,  nonche'  delle  malattie  cardiache  piu'
frequenti.
  Settori:   F07C   malattie  dell'apparato   cardiovascolare;   F08E
chirurgia vascolare; F18X diagnostica per immagini e radioterapia.
  C. Area di specialita' chirurgiche correlate:
  Obiettivo:  lo  specializzando   deve  apprendere  le  fondamentali
metodologie e  cliniche relative ai settori  specialistici correlati,
nonche'  le loro  fondamentali tecniche  chirurgiche. In  particolare
deve acquisire la  pratica clinica per la diagnosi  ed il trattamento
chirurgico   e   postoperatorio   delle   piu'   frequenti   malattie
chirurgiche.
  Settori:  F08A chirurgia  generale; F08D  chirurgia toracica;  F09X
chirurgia   cardiaca;  F10X   chirurgia   urologica;  F16A   malattie
dell'apparato locomotore.
  D. Area di chirurgia vascolare:
  Obiettivo:  lo specializzando  deve saper  integrare le  conoscenze
semeiologiche dell'analisi  clinica dei  pazienti, saper  decidere la
piu'    opportuna    condotta    terapeutica,    saper    intervenire
chirurgicamente sotto  il profilo terapeutico, in  modo integrato con
altri settori specialistici chirurgici.
  Settori:  F06A  anatomia  patologica; F07C  malattie  dell'apparato
cardiovascolare; F08E chirurgia vascolare; F09X cardiochirurgia.
  E. Area di chirurgia endovascolare:
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  acquisire  le normali  nozioni
teoricopratiche del cateterismo arterioso e le terapie endovascolari;
ivi comprese le terapie  locoregionali farmacologiche, la dilatazione
percutanea  transluminale, l'applicazione  di  stent  vascolari e  di
endoprotesi,  nonche' le  metodiche da  esse derivanti.  Deve inoltre
acquisire conoscenze e capacita' pratica nelle metodiche di controllo
strumentale invasive e non.
  Settori: F08E chirurgia vascolare; F18X diagnostica per immagini.
  F. Area angiologica:
  Obiettivo:   lo  specializzando   deve  apprendere   le  conoscenze
teoricopratiche per la diagnosi e la terapia delle malattie vascolari
di interesse medico.
  Settori: F07C malattie dell'apparato cardiovascolare.
  G. Area di anestesiologia e valutazione critica:
  Obiettivo:  lo specializzando  deve  apprendere  le metodologie  di
anestesia  e  terapia  del  dolore   in  modo  da  poter  collaborare
attivamente con gli specialisti del settore per l'adozione della piu'
opportuna condotta clinica; deve  inoltre, acquisire gli elementi per
procedere  alla  valutazione  critica  degli  atti  clinici  ad  alle
considerazioni etiche sulle problematiche chirurgiche.
  Settori: F08A  chirurgia generale;  F08E chirurgia  vascolare; F21X
anestesiologia; F22B medicina legale.
Tabella B - Standard complessivi di addestramento
 professionalizzante.
  Per essere  ammesso all'esame finale di  diploma, lo specializzando
deve  aver frequentato  reparti di  chirurgia generale  e/o chirurgia
d'urgenza per almeno una  annualita'; dimostrare d'aver raggiunto una
completa   preparazione   professionale   specifica,   basata   sulla
dimostrazione    d'aver    personalmente   eseguito    atti    medici
specialistici, come di seguito specificato:
   procedure diagnostiche di malattie vascolari:
  a) diagnostica vascolare e incruenta: 200 casi di cui almeno il 50%
eseguito in prima persona;
  b) diagnostica vascolare cruenta: 100  casi a cui lo specializzando
partecipa in collaborazione;
  interventi di  chirurgia generale:  100 casi di  cui almeno  il 10%
effettuati in prima persona.
  interventi di  chirurgia vascolare di  alta e media  chirurgia: 200
casi di  cui almeno il 15%  eseguiti in prima persona;  interventi di
chirurgia vascolare di  piccola chirurgia: 240 casi di  cui almeno il
15% eseguiti in prima persona;
  interventi di  chirurgia endovascolare: 100  casi di cui  almeno il
10% effettuato in prima persona.
  Infine, lo  specializzando deve  aver partecipato  alla conduzione,
secondo  le   norme  di   buona  pratica   clinica,  di   almeno  tre
sperimentazioni cliniche controllate.
  Nel   regolamento  didattico   d'Ateneo  verranno   specificate  le
tipologie dei diversi interventi ed il relativo peso specifico.
  Il presente  decreto verra'  registrato ed inserito  nella raccolta
degli atti di questa amministrazione.
   Roma, 8 marzo 1999
                                            Il rettore: Finazzi-Agro'