MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 25 marzo 1999, n. 69 

  Chiarimenti in  merito alla  disciplina dei compensi  percepiti dai
medici  e  da  altre  figure  professionali  del  Servizio  sanitario
nazionale per lo svolgimento di attivita' intramurale e dal personale
dei conservatori  di musica,  delle accademie di  belle arti  e delle
accademie nazionali di arte drammatica e di danza.
(GU n.80 del 7-4-1999)
 
 Vigente al: 7-4-1999  
 

                                  Alle   direzioni   regionali  delle
                                  entrate
                                  Agli uffici delle entrate
                                  Agli  uffici   distrettuali   delle
                                  imposte dirette
                                  Agli uffici I.V.A.
                                  Ai centri di servizio delle imposte
                                  dirette e indirette
                                     e, per conoscenza:
                                  Alle    direzioni    centrali   del
                                  dipartimento delle entrate
                                  Ai Ministeri
                                  Al segretariato generale
                                  Al  Dipartimento  della  Ragioneria
                                  generale dello Stato
                                  Agli  uffici  centrali del bilancio
                                  dei Ministeri
                                  programmazione economica
                                  Alla Corte dei conti
                                  Alla Presidenza del  Consiglio  dei
                                  Ministri
                                  Al servizio consultivo ed ispettivo
                                  tributario
                                  Al  Comando  generale della Guardia
                                  di finanza
                                  All'Istituto    nazionale     della
                                  previdenza sociale
                                  All'Associazione bancaria italiana
                                  All'Associazione  fra  le  societa'
                                  italiane per azioni - Assonime
1. Premessa.
  Sono  pervenuti  alla  scrivente  numerosi  quesiti  in  merito  al
trattamento  fiscale dei  compensi percepiti  dai medici  e da  altre
figure  professionali   del  Servizio  sanitario  nazionale   per  lo
svolgimento dell'attivita' intramurale.
  Al riguardo  si ritiene opportuno fornire  le seguenti precisazioni
al  fine   di  garantire   l'uniforme  applicazione   delle  relative
disposizioni.
  Con  l'occasione  si chiarisce  anche  il  trattamento fiscale  dei
compensi percepiti  dal personale  dei conservatori di  musica, delle
accademie  di  belle  arti  e   delle  accademie  nazionali  di  arte
drammatica e di danza.
  2.Attivita'  liberoprofessionale intramuraria  di cui  all'art. 47,
comma 1, lettera e), del Tuir.
  2.1.Compensi percepiti  dai medici e da  altre figure professionali
per lo svolgimento di attivita' intramurale.
  In base  all'art. 47, comma  1, lettera  e), del testo  unico delle
imposte  sui  redditi, approvato  con  decreto  del Presidente  della
Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917 (Tuir)  sono considerati redditi
assimilati a quelli  di lavoro dipendente i  compensi per l'attivita'
liberoprofessionale   intramuraria  del   personale  dipendente   del
Servizio sanitario  nazionale, del personale di  cui all'articolo 102
del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
del personale di cui all'art. 6,  comma 5, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e  successive modificazioni, nei limiti e alle
condizioni di cui all'art. 1, comma  7, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. In particolare, si tratta di:
  personale appartenente ai profili  di medico- chirurgo, odontoiatra
e  veterinario e  altre  professionalita' della  dirigenza del  ruolo
sanitario   (farmacisti,  biologi,   chimici,  fisici   e  psicologi)
dipendente del Servizio sanitario nazionale;
  personale  docente   universitario  e  ricercatori   che  esplicano
attivita' assistenziale  presso cliniche  e istituti  universitari di
ricovero e cura anche se gestiti direttamente dalle universita';
  personale  laureato, medico  di ruolo  in servizio  nelle strutture
delle facolta' di medicina  e chirurgia delle aree tecnicoscientifica
e sociosanitaria;
  personale dipendente degli istituti di  ricovero e cura a carattere
scientifico,  con personalita'  giuridica di  diritto privato,  degli
enti ed istituti di cui all'art. 4, comma 12, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, che  svolgono attivita' sanitaria e  degli enti pubblici
che  gia' applicano  al proprio  personale l'istituto  dell'attivita'
liberoprofessionale   intramuraria  della   dirigenza  del   Servizio
sanitario, sempreche' i  predetti enti e istituti  abbiano adeguato i
propri ordinamenti  ai principi di cui  all'art. 1, commi da  5 a 19,
della  legge 23  dicembre 1996,  n. 662,  ed a  quelli contenuti  nel
citato decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997.
  Come e' gia'  stato illustrato con circolare n. 326/E  del 1997, il
comma 7 dell'art. 1 della citata legge n. 662 del 1996, tuttavia, non
prevede direttamente ne' limiti ne' condizioni, ma l'assimilazione al
reddito di  lavoro dipendente, rinviando  a quanto stabilito  nei due
commi precedenti  dello stesso art. 1  per le condizioni e  i limiti.
Dal  combinato   disposto  delle  norme  richiamate   si  evince  che
l'assimilazione  in  parola e'  applicabile  a  condizione che  venga
rispettata la disciplina  amministrativa dell'attivita' in questione,
contenuta nei decreti del Ministero della sanita' 11 giugno 1997 e 31
luglio 1997,  rispettivamente pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale n.
140 del  18 giugno  1997, n. 181  del 5  agosto 1997 e  n. 204  del 2
settembre 1997.
  Cio' posto  si osserva che l'art.  72 della legge n.  448 del 1998,
dopo aver fissato nuovi criteri  e condizioni per la disciplina delle
incompatibilita'  e  dello  svolgimento  dell'attivita'  intramuraria
(cfr. commi da 2 a 12), ha abrogato l'art. 1, comma 7, della legge 23
dicembre 1997, n. 662 (cfr. comma 16).
  Tale abrogazione si e' resa  necessaria in quanto la qualificazione
dell'attivita'  intramuraria tra  quelle che  danno luogo  ai redditi
assimilati  a quelli  di lavoro  dipendente e'  attualmente contenuta
nell'art. 47, comma 1, lettera e),  del Tuir, per effetto del decreto
legislativo n. 314  del 1997, mentre le condizioni e  i limiti per lo
svolgimento  dell'attivita'  stessa  sono  stati,  come  gia'  detto,
disciplinati ex  novo nei  menzionati commi  da 2  a 12  dell'art. 72
della legge n. 448 del 1998.
  Piu' in particolare, il comma 11 del citato art. 72, nel confermare
il   divieto  di   esercizio  dell'attivita'   libero-  professionale
intramuraria per il personale della dirigenza del ruolo sanitario che
abbia optato  per l'esercizio della libera  professione extramuraria,
ha  disposto  che in  attesa  di  appositi  atti  di indirizzo  e  di
coordinamento,  da  emanarsi, a  cura  dei  direttori generali  delle
strutture  sanitarie, entro  novanta  giorni  dall'entrata in  vigore
della legge n.  448 del 1998, si rendono ancora  applicabili le linee
guida adottate dal Ministero della  sanita' con il richiamato decreto
del 31 luglio 1997.
  Alla  luce di  quanto precede,  i redditi  conseguiti dal  predetto
personale per lo  svolgimento dell'attivita' intramuraria, esercitata
all'interno  della struttura  sanitaria pubblica  o presso  strutture
accreditate, sono  sempre classificabili  tra i redditi  assimilati a
quelli di lavoro dipendente sempreche' siano rispettati le condizioni
e i limiti  stabiliti dall'art. 72 della legge in  esame, dal decreto
del Ministero della sanita' del 31  luglio 1997 e dagli emanandi atti
di indirizzo e di coordinamento.
  Parimenti, sono classificabili fra i redditi assimilati a quelli di
lavoro dipendente  i redditi  percepiti per  l'attivita' intramuraria
esercitata dal medesimo personale autorizzato ad operare presso studi
privati o strutture  non accreditate, a condizione che  la stessa sia
prestata in conformita' ai criteri del decreto del 31 luglio 1997 del
Ministro   della   sanita'   e,  successivamente,   negli   atti   di
organizzazione  adottati  dai   direttori  generali  delle  strutture
sanitarie.
  Resta fermo che per le restanti attivita' non rientranti tra quelle
svolte secondo le  condizioni e i limiti sopra  precisati, i compensi
relativi  sono inquadrabili  tra  quelli di  lavoro  autonomo di  cui
all'art. 49, comma 1, del Tuir.
  E'  appena il  caso di  sottolineare  che i  soggetti che  svolgono
l'attivita' intramurale in conformita' alla disciplina amministrativa
fissata  dal Ministero  della  sanita' e  che,  pertanto, come  sopra
chiarito,  sono inquadrabili  tra i  redditi assimilati  a quelli  di
lavoro   dipendente,   non   hanno  alcun   obbligo   di   richiedere
l'attribuzione del numero di partita Iva.
  2.2. Compensi  percepiti dal personale dei  conservatori di musica,
delle accademie delle belle arti  e delle accademie nazionali di arte
drammatica e di danza.
  L'art 26,  comma 7, della citata  legge n. 448 del  1998 stabilisce
che ai compensi  percepiti per le prestazioni di cui  all'art. 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, cosi'
come  disciplinate autonomamente  dai  regolamenti  degli atenei,  si
applica  la disciplina  vigente  per l'attivita'  liberoprofessionale
intramuraria di cui all'art. 47, comma 1, lettera e), del Tuir.
  Al  riguardo,  si precisa  che  l'art.  66  citato dalla  norma  si
riferisce al personale dei conservatori di musica, delle accademie di
belle arti e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza,
che in  attesa della  riforma degli istituti  d'istruzione secondaria
superiore  e  delle  universita'  e'  stato  inquadrato  nelle  nuove
qualifiche funzionali  previste dallo  stesso decreto  del Presidente
della Repubblica n. 382 del 1980.
                               *
                             *   *
  Gli uffici in indirizzo sono  pregati di dare la massima diffusione
al contenuto della presente circolare e il Ministero della sanita' e'
pregato   di  portare   a   conoscenza   le  associazioni   sindacali
maggiormente rappresentative della categoria.
                                        Il direttore generale
                                    del Dipartimento delle entrate
                                              Romano