N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 gennaio 1999

                                 N. 4
  Ricorso per questione di legittimita' costituzionale  depositato  in
 cancelleria il 21 gennaio 1999 (della provincia autonoma di Trento)
 Locazioni  - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili
    adibiti ad uso abitativo - Misure di  sostegno  al  mercato  delle
    locazioni  - Istituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici,
    di un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle  abitazioni
    in   locazione,   finalizzato   alla   concessione  di  contributi
    integrativi per il pagamento dei canoni e  per  il  sostegno  alle
    iniziative  di  comuni, tese a favorire la mobilita' nel settore -
    Emanazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di decreto,
    per la definizione dei requisiti minimi per beneficiare  di  detti
    contributi e dei criteri per la loro determinazione - Attribuzione
    alle  province  autonome  del compito di ripartire fra i comuni le
    risorse e ai comuni  di  definire  l'entita'  e  le  modalita'  di
    erogazione  dei  contributi  stessi  -  Lesione  delle  competenze
    legislative  e  amministrative  provinciali in materia di edilizia
    sovvenzionata, di assistenza e beneficenza pubblica  -  Violazione
    dell'autonomia finanziaria provinciale.
 (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, commi 3, 4, 7 e 8).
 (Statuto  Trentino-Alto  Adige,  artt.  8, nn. 10, 25 e 16; d.P.R. 19
    novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2, modificato dal d.lgs.  28
    luglio  1997,  n.  275;  d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, titolo VI,
    modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma 2).
(GU n.14 del 7-4-1999 )
   Ricorso  della  provincia  autonoma  di  Trento,  in  persona   del
 presidente   della   giunta   provinciale   pro-tempore  dott.  Carlo
 Andreotti, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale  n.
 33  dell'8  gennaio  1999  (all. 1), rappresentata e difesa - come da
 procura speciale del 12 gennaio 1999 (n. di rep.  22747)  rogata  dal
 dott.  Tommaso  Sussarellu  in  qualita'  di  ufficiale rogante della
 provincia stessa (all. 2) - dagli  avvocati  Giandomenico  Falcon  di
 Padova  e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo
 studio dell'avv Manzi, via Confalonieri, 5;
   Contro  il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   per   la
 dichiarazione  di illegittimita' costituzionale dei commi 3, 4, 7 e 8
 dell'art.   11 della legge  9  dicembre  1998,  n.  431,  concernente
 "Disciplina  delle  locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a
 uso abitativo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
 n. 292 del 15 dicembre 1998, supplemento ordinario n. 203/L;
   per violazione:
     delle potesta' legislative ed amministrative di cui all'art.   8,
 nn.  10)  e  25)  nonche'  all'art. 16 dello statuto e delle relative
 norme di attuazione, e, in particolare, dell'art. 15,  comma  2,  del
 decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19 novembre 1987, n. 526
 (come modificato dal d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275);
     dell'autonomia funzionale e finanziaria  provinciale  di  cui  al
 titolo  VI  del  d.P.R  31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla
 legge 30 novembre 1989, n. 386, e, in particolare dell'art. 5,  comma
 2,  della legge 30 novembre 1989, n. 386; per i profili e nei modi di
 seguito illustrati;
                            Fatto e diritto
   La provincia autonoma di Trento e' dotata di competenza legislativa
 in materia di edilizia  comunque  sovvenzionata  e  di  assistenza  e
 beneficenza    pubblica,    nonche'    delle   correlative   potesta'
 amministrative, ai sensi dell'art. 8, nn. 10) e 25)  e  dell'art.  16
 del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.  670  e  delle  relative  norme di
 attuazione.  La  competenza  della  provincia  non  si  limita   alla
 disciplina  sostanziale  della materia, ma concerne anche l'eventuale
 affidamento delle funzioni agli enti locali.
   Precisamente, la norma di attuazione dello statuto di cui al  comma
 2  dell'art.  15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (come sostituita
 dall'art. 2 del d.lgs. 28  luglio  1997,  n.  275),  dispone  che  al
 trasferimento  ai  comuni di funzioni amministrative rientranti nelle
 materie  di  competenza  delle  province  si   provvede   con   legge
 provinciale.
   La  provincia  autonoma  di  Trento e' altresi' dotata di autonomia
 finanziaria ai sensi del titolo VI del  d.P.R.  31  agosto  1972,  n.
 670,  come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per
 il coordinamento della finanza della regione  Trentino-Alto  Adige  e
 delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  con la riforma
 tributaria).
   In particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n.
 386,  dispone  che  i  finanziamenti  recati da disposizioni di legge
 statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a  favore  delle
 regioni,  siano  assegnati  alle  province autonome ed affluiscano al
 bilancio  delle  stesse  per  essere  utilizzati,  secondo  normative
 provinciali,  nell'ambito  del  corrispondente  settore;  inoltre, il
 comma 3  del  medesimo  art.  5  dispone  che  per  l'assegnazione  e
 l'erogazione  dei  predetti  finanziamenti  si prescinda da qualunque
 adempimento previsto dalle  leggi  statali  ad  eccezione  di  quelli
 relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto.
   Che  la  materia  qui in questione appartenga alle competenze della
 provincia autonoma di Trento e' da tempo pacifico nella  legislazione
 statale;  si  puo'  ricordare che il d.-l. del 7 febbraio 1985, n. 12
 (come convertito dalla legge 5 aprile 1985, n 118), gia' sanciva  che
 le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano avrebbero provveduto
 "alle finalita'" previste nel decreto "secondo le modalita' stabilite
 dai rispettivi ordinamenti" (art. 5-quinquies); e tale assetto  delle
 competenze  e'  stato  espressamente  riconosciuto con la sentenza di
 codesta ecc.ma Corte costituzionale  n.  49  dell'11  febbraio  1987,
 nella  quale e' stato sanzionato il principio secondo il quale spetta
 alla provincia, oltre che il compito di individuare i comuni ad  alta
 tensione  abitativa, anche il compito "di disporre in ordine ai fondi
 assegnati dallo Stato", ai sensi dell'art. 4 del citato d.-l. n.   12
 del  1985  (precisamente,  si  trattava  allora  di  fondi  destinati
 all'acquisto ed alla costruzione di abitazioni).
   Di recente, nell'esercizio delle proprie potesta' la  provincia  di
 Trento   ha  tra  l'altro  dettato  con  l'art.  33-bis  della  legge
 provinciale 13 novernbre 1992, n 21 (introdotto  dall'art.  13  della
 legge  provinciale  7  marzo  1997, n. 5), una propria disciplina per
 l'erogazione  di  contributi  per  l'integrazione   dei   canoni   di
 locazione. In base a tale disciplina i comprensori della provincia di
 Trento  e i comuni di Trento e Rovereto possono concedere a "locatari
 che si trovano  inseriti  nelle  graduatorie  di  edilizia  abitativa
 pubblica  e che abbiano raggiunto un punteggio stabilito dalla giunta
 provinciale ... contributi fino alla copertura  massima  dell'80  per
 cento  del  canone  ammissibile"  finalizzati  allo "abbattimento dei
 canoni delle locazioni". Le aree di possibile  contribuzione  possono
 essere  limitate  a  quelle  di  maggiore  tensione  abitativa,  e le
 modalita'  ed  i  criteri  di  contribuzione   sono   nel   dettaglio
 disciplinati dalla giunta provinciale, e precisamente ora dagli artt.
 da  31-bis a 31-septies della deliberazione n. 3998 del 29 marzo 1993
 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13
 novembre 1992, n. 21), introdotti  con  la  successiva  deliberazione
 della  giunta  provinciale  n. 5245 del 23 maggio 1997, in seguito in
 qualche punto modificati (all. 3).
   Nella stessa materia interviene  ora  la  legge  n.  431/1998,  che
 istituisce,   al   fine   di  garantire  l'erogazione  di  contributi
 integrativi per il  pagamento  di  canoni  di  locazione,  il  "Fondo
 nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione".
   La  disciplina  di tale Fondo e' contenuta nell'art. 11. Secondo il
 comma 1 la dotazione del Fondo, istituito  presso  il  Ministero  del
 lavori  pubblici,  e'  determinata ogni anno dalla legge finanziaria.
 Secondo il comma 5, le risorse assegnate al Fondo "sono ripartite tra
 le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e di Bolzano". La
 ripartizione e' effettuata annualmente dal C.I.P.E. su  proposta  del
 Ministro,  previa  intesa  con la Conferenza Stato-regioni, "anche in
 rapporto alla quota di risorse messe  a  disposizione  dalle  singole
 regioni e province autonome ai sensi del comma 6": il quale comma 6 a
 sua  volta dispone che "le regioni e le province autonome di Trento e
 di Bolzano possono concorrere al finanziamento  degli  interventi  di
 cui  al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci".
 In  effetti,  come  detto,  la  provincia  autonoma  di  Trento  gia'
 interviene  nel  settore  ai  sensi  della  legge  provinciale  sopra
 ricordata.
   Nelle  disposizioni  ora  illustrate  la  nuova  legge  statale  e'
 coerente  con  le  norme speciali relative all'autonomia funzionale e
 finanziaria  della  provincia  di  Trento.   In   particolare,   tali
 disposizioni  rimangono  per  quanto ora detto coerenti con l'art. 5,
 comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, approvata su  concorde
 richiesta  della  regione  e  delle  province  autonome,  secondo  la
 peculiare  procedura  prevista  dall'art.  104   dello   statuto   di
 autonomia.  Tale  disposizione stabilisce tra l'altro, come ben noto,
 che "i finanziamenti recati da qualunque ...  disposizione  di  legge
 statale,  in  cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle
 regioni, sono assegnati alle  province  autonome  ed  affluiscono  al
 bilancio  delle  stesse  per  essere  utilizzati,  secondo  normative
 provinciali, nell'ambito del corrispondente settore".
   Sennonche', altre disposizioni dello stesso art. 11, e precisamente
 quelle degli impugnati commi  3,  4,  7  e  8,  risultano  invece  in
 contrasto  con i principi regolatori dei rapporti tra la legislazione
 statale di finanziamento e le province autonome,  ed  in  particolare
 sia  con  la  gia'  citata  disposizione  dell'art. 5, comma 2, della
 stessa legge 30  novembre  1989,  n.  386,  nella  parte  in  cui  si
 sottolinea  che  le  somme  affluite  al bilancio provinciale saranno
 utilizzate "secondo normative provinciali"; sia con  la  disposizione
 del  successivo  comma  3  secondo  il  quale  "per  l'assegnazione e
 l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma  2,  si  prescinde  da
 qualunque  adempimento  previsto  dalle  stesse leggi ad eccezione di
 quelli relativi all'individuazione dei parametri  o  delle  quote  di
 riparto".
   E'  invece  agevole  constatare  che, in contrasto con il principio
 espresso da tale disposizione, i commi dell'art. 11  della  legge  n.
 431  del  1998  qui  impugnati  dettano  norme  vincolanti  in ordine
 all'utilizzo delle risorse assegnate, costringendo anche le provinice
 autonome ad  utilizzare  le  somme  assegnate  secondo  la  normativa
 statale  anziche'  secondo le proprie normative. Il comma 3, infatti,
 dispone che le somme assegnate  al  Fondo  "sono  utilizzate  per  la
 concessione,  ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con
 le modalita' di cui al comma 4,  di  contributi  integrativi  per  il
 pagamento  dei  canoni  di  locazione  dovuti  ai  proprietari  degli
 immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le
 disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere  le  iniziative
 intraprese  dai  comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o
 istituti per la locazione o attraverso  attivita'  di  promozione  in
 convenzione  con  cooperative  edilizie  per  la  locazione,  tese  a
 favorire la mobilita'  nel  settore  della  locazione  attraverso  il
 reperimento  di  alloggi,  da  concedere  in  locazione  per  periodi
 determinati".
   Il comma 4 a sua volta demanda al Ministro dei lavori  pubblici  la
 definizione  dei  "requisiti  minimi  necessari  per  beneficiare dei
 contributi integrativi" per il pagamento  dei  canoni  di  locazione,
 nonche'  dei  "criteri  per  la  determinazione dell'entita'" di tali
 contributi.
   Per vero, in relazione ai commi 3 e 4 potrebbe anche ritenersi che,
 valendo per la provincia autonoma di  Trento  direttamente  le  norme
 speciali di cui ai commi 2 e 3 della citata legge n. 386 del 1989, le
 disposizioni  in essi contenute non siano destinate ad applicarsi nel
 territorio  provinciale:  con  la  conseguenza   che   la   provincia
 rimarrebbe  appunto  libera  di  utilizzare le somme assegnate bensi'
 secondo gli scopi ispiratori del Fondo, ma nell'ambito e con  i  soli
 vincoli della propria normativa.
   Se  tale  interpretazione  dovesse  privilegiarsi  ne  risulterebbe
 evidentemente rimossa la lesione di autonomia qui denunciata.
   Cio' a maggiore ragione in quanto l'art. 12  del  d.lgs.  16  marzo
 1992,   n.   268   (Norme   di  attuazione  in  materia  finanziaria)
 espressamente  stabilisce  che  "le  disposizioni  in   ordine   alle
 procedure  e  alla destinazione di fondi di cui all'art. 5, commi 2 e
 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento
 alle leggi statali di' intervento ivi previste, anche  se  le  stesse
 non  sono espressamente richiamate" (comma 1; il comma 3 conferma poi
 che le somme spettanti alla provincia "sono erogate  in  una  o  piu'
 soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento").
   Ma  il  fatto  e'  che  ne'  il  principio  della  "interpretazione
 costituzionalmente conforme" ne' l'espressa salvaguardia posta  dalle
 norme  di attuazione ora ricordate appaiono utilizzabili in relazione
 alla successiva disposizione del comma 7 dell'art. 11, legge  n.  431
 del  1998;  questo  infatti  stabilisce che "le regioni e le province
 autonome di Trento e di  Bolzano  provvedono  alla  ripartizione  fra
 comuni  delle  risorse di cui al comma 6  ''cioe' quelle disposte sui
 propri bilanci'' nonche' di quelle ad esse attribuite  ai  sensi  del
 comma  5  ''ovvero quelle assegnate sull'apposito Fondo'', sulla base
 di parametri  che  premino  anche  la  disponibilita'  dei  comuni  a
 concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi".
   Qui  e'  ad  avviso  della  provincia inevitabile concludere per la
 violazione dell'autonomia costituzionalmente garantita: da una  parte
 infatti   le  province  autonome  sono  esplicitamente  citate  quali
 destinatarie della norma, dall'altra  questa  individua  direttamente
 nei  comuni  i  destinatari  delle  risorse  e  i regolatori del loro
 utilizzo,  e  contestualmente  pone  vincoli  per  i   parametri   di
 distribuzione   delle   risorse   tra  gli  stessi  comuni,  in  piu'
 costringendo la ricorrente provincia ad utilizzare secondo le  stesse
 regole  anche  i  fondi  che  essa gia' destina, in base alla propria
 legislazione, agli stessi scopi|
   Cio' si sottolinea,  d'altronde,  non  certo  per  prospettare  una
 possibile  duplicita'  di  regime  giuridico  tra  i fondi di diversa
 provenienza che provincia possa utilizzare, ma per riaffermare che, a
 termini statutari, cio' che  puo'  e  deve  accadere  e'  esattamente
 l'inverso,  cioe'  che  provincia  disponga  delle risorse aggiuntive
 acquisite attraverso la ripartizione dello speciale Fondo statale con
 le stesse regole provinciali gia' previste per gli stessi scopi per i
 fondi  autonomamente  destinati  dalla provincia: tale e' infatti, in
 definitiva, il contenuto delle citate  garanzie  statutarie  previste
 dalla  legge  n.  386 del 1989. Inoltre, risulta qui violata anche la
 norma di attuazione di cui  all'art.  15,  comma  2,  del  d.P.R.  19
 novembre  1987, n. 526 (come modificato dal d.lgs. 28 luglio 1997, n.
 275), secondo il  quale  "al  trasferimento  ai  comuni  di  funzioni
 amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o
 delle  province  si  provvede, rispettivamente, con legge regionale e
 provinciale": essendo chiaro che la diretta attribuzione di  funzioni
 ai comuni viola la prerogativa provinciale cosi' stabilita.
   Per   le   stesse   ragioni  infine  l'impugnazione  non  puo'  non
 coinvolgere il comma 8 dell'art. 11 della citata legge  n.  431/1998,
 in  quanto  questo  attribuisce  ai  comuni  il  compito  di definire
 "entita' e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al  comma
 3,   individuando  con  appositi  bandi  pubblici,  i  requisiti  dei
 conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri  e  dei
 requisiti  minimi  di  cui  al  comma  4".  Da  una  parte infatti la
 disposizione  attribuisce  funzioni  regolative   ed   amministrative
 direttamente  ai comuni, dall'altra li vincola a seguire la normativa
 statale anziche' quella provinciale:    in  palese  violazione  delle
 regole di derivazione statutaria sopra richiamate.
                                P. Q. M.
   Chiede  all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita'
 costituzionale delle disposizioni impugnate dei commi 3,  4,  7  e  8
 dell'art.  11  della  legge  9  dicembre 1998, n. 431, per violazione
 dell'autonomia normativa, amministrativa  e  finanziaria  provinciale
 nei modi e secondo i profili illustrati nel presente ricorso.
     Padova-Roma, addi' 11 gennaio 1999
           Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi
 99C0062