N. 4 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 21 gennaio 1999
N. 4 Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 21 gennaio 1999 (della provincia autonoma di Trento) Locazioni - Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo - Misure di sostegno al mercato delle locazioni - Istituzione, presso il Ministero dei lavori pubblici, di un Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, finalizzato alla concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni e per il sostegno alle iniziative di comuni, tese a favorire la mobilita' nel settore - Emanazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, di decreto, per la definizione dei requisiti minimi per beneficiare di detti contributi e dei criteri per la loro determinazione - Attribuzione alle province autonome del compito di ripartire fra i comuni le risorse e ai comuni di definire l'entita' e le modalita' di erogazione dei contributi stessi - Lesione delle competenze legislative e amministrative provinciali in materia di edilizia sovvenzionata, di assistenza e beneficenza pubblica - Violazione dell'autonomia finanziaria provinciale. (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11, commi 3, 4, 7 e 8). (Statuto Trentino-Alto Adige, artt. 8, nn. 10, 25 e 16; d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, art. 15, comma 2, modificato dal d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275; d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, titolo VI, modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, art. 5, comma 2).(GU n.14 del 7-4-1999 )
Ricorso della provincia autonoma di Trento, in persona del presidente della giunta provinciale pro-tempore dott. Carlo Andreotti, autorizzato con deliberazione della giunta provinciale n. 33 dell'8 gennaio 1999 (all. 1), rappresentata e difesa - come da procura speciale del 12 gennaio 1999 (n. di rep. 22747) rogata dal dott. Tommaso Sussarellu in qualita' di ufficiale rogante della provincia stessa (all. 2) - dagli avvocati Giandomenico Falcon di Padova e Luigi Manzi di Roma, con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell'avv Manzi, via Confalonieri, 5; Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale dei commi 3, 4, 7 e 8 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti a uso abitativo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 292 del 15 dicembre 1998, supplemento ordinario n. 203/L; per violazione: delle potesta' legislative ed amministrative di cui all'art. 8, nn. 10) e 25) nonche' all'art. 16 dello statuto e delle relative norme di attuazione, e, in particolare, dell'art. 15, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526 (come modificato dal d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275); dell'autonomia funzionale e finanziaria provinciale di cui al titolo VI del d.P.R 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, e, in particolare dell'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386; per i profili e nei modi di seguito illustrati; Fatto e diritto La provincia autonoma di Trento e' dotata di competenza legislativa in materia di edilizia comunque sovvenzionata e di assistenza e beneficenza pubblica, nonche' delle correlative potesta' amministrative, ai sensi dell'art. 8, nn. 10) e 25) e dell'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e delle relative norme di attuazione. La competenza della provincia non si limita alla disciplina sostanziale della materia, ma concerne anche l'eventuale affidamento delle funzioni agli enti locali. Precisamente, la norma di attuazione dello statuto di cui al comma 2 dell'art. 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (come sostituita dall'art. 2 del d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275), dispone che al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza delle province si provvede con legge provinciale. La provincia autonoma di Trento e' altresi' dotata di autonomia finanziaria ai sensi del titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria). In particolare, l'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, dispone che i finanziamenti recati da disposizioni di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, siano assegnati alle province autonome ed affluiscano al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore; inoltre, il comma 3 del medesimo art. 5 dispone che per l'assegnazione e l'erogazione dei predetti finanziamenti si prescinda da qualunque adempimento previsto dalle leggi statali ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto. Che la materia qui in questione appartenga alle competenze della provincia autonoma di Trento e' da tempo pacifico nella legislazione statale; si puo' ricordare che il d.-l. del 7 febbraio 1985, n. 12 (come convertito dalla legge 5 aprile 1985, n 118), gia' sanciva che le province autonome di Trento e di Bolzano avrebbero provveduto "alle finalita'" previste nel decreto "secondo le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti" (art. 5-quinquies); e tale assetto delle competenze e' stato espressamente riconosciuto con la sentenza di codesta ecc.ma Corte costituzionale n. 49 dell'11 febbraio 1987, nella quale e' stato sanzionato il principio secondo il quale spetta alla provincia, oltre che il compito di individuare i comuni ad alta tensione abitativa, anche il compito "di disporre in ordine ai fondi assegnati dallo Stato", ai sensi dell'art. 4 del citato d.-l. n. 12 del 1985 (precisamente, si trattava allora di fondi destinati all'acquisto ed alla costruzione di abitazioni). Di recente, nell'esercizio delle proprie potesta' la provincia di Trento ha tra l'altro dettato con l'art. 33-bis della legge provinciale 13 novernbre 1992, n 21 (introdotto dall'art. 13 della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 5), una propria disciplina per l'erogazione di contributi per l'integrazione dei canoni di locazione. In base a tale disciplina i comprensori della provincia di Trento e i comuni di Trento e Rovereto possono concedere a "locatari che si trovano inseriti nelle graduatorie di edilizia abitativa pubblica e che abbiano raggiunto un punteggio stabilito dalla giunta provinciale ... contributi fino alla copertura massima dell'80 per cento del canone ammissibile" finalizzati allo "abbattimento dei canoni delle locazioni". Le aree di possibile contribuzione possono essere limitate a quelle di maggiore tensione abitativa, e le modalita' ed i criteri di contribuzione sono nel dettaglio disciplinati dalla giunta provinciale, e precisamente ora dagli artt. da 31-bis a 31-septies della deliberazione n. 3998 del 29 marzo 1993 (Approvazione delle disposizioni attuative della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21), introdotti con la successiva deliberazione della giunta provinciale n. 5245 del 23 maggio 1997, in seguito in qualche punto modificati (all. 3). Nella stessa materia interviene ora la legge n. 431/1998, che istituisce, al fine di garantire l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento di canoni di locazione, il "Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione". La disciplina di tale Fondo e' contenuta nell'art. 11. Secondo il comma 1 la dotazione del Fondo, istituito presso il Ministero del lavori pubblici, e' determinata ogni anno dalla legge finanziaria. Secondo il comma 5, le risorse assegnate al Fondo "sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano". La ripartizione e' effettuata annualmente dal C.I.P.E. su proposta del Ministro, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, "anche in rapporto alla quota di risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome ai sensi del comma 6": il quale comma 6 a sua volta dispone che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 3 con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci". In effetti, come detto, la provincia autonoma di Trento gia' interviene nel settore ai sensi della legge provinciale sopra ricordata. Nelle disposizioni ora illustrate la nuova legge statale e' coerente con le norme speciali relative all'autonomia funzionale e finanziaria della provincia di Trento. In particolare, tali disposizioni rimangono per quanto ora detto coerenti con l'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386, approvata su concorde richiesta della regione e delle province autonome, secondo la peculiare procedura prevista dall'art. 104 dello statuto di autonomia. Tale disposizione stabilisce tra l'altro, come ben noto, che "i finanziamenti recati da qualunque ... disposizione di legge statale, in cui sia previsto il riparto o l'utilizzo a favore delle regioni, sono assegnati alle province autonome ed affluiscono al bilancio delle stesse per essere utilizzati, secondo normative provinciali, nell'ambito del corrispondente settore". Sennonche', altre disposizioni dello stesso art. 11, e precisamente quelle degli impugnati commi 3, 4, 7 e 8, risultano invece in contrasto con i principi regolatori dei rapporti tra la legislazione statale di finanziamento e le province autonome, ed in particolare sia con la gia' citata disposizione dell'art. 5, comma 2, della stessa legge 30 novembre 1989, n. 386, nella parte in cui si sottolinea che le somme affluite al bilancio provinciale saranno utilizzate "secondo normative provinciali"; sia con la disposizione del successivo comma 3 secondo il quale "per l'assegnazione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 2, si prescinde da qualunque adempimento previsto dalle stesse leggi ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei parametri o delle quote di riparto". E' invece agevole constatare che, in contrasto con il principio espresso da tale disposizione, i commi dell'art. 11 della legge n. 431 del 1998 qui impugnati dettano norme vincolanti in ordine all'utilizzo delle risorse assegnate, costringendo anche le provinice autonome ad utilizzare le somme assegnate secondo la normativa statale anziche' secondo le proprie normative. Il comma 3, infatti, dispone che le somme assegnate al Fondo "sono utilizzate per la concessione, ai conduttori aventi i requisiti minimi individuati con le modalita' di cui al comma 4, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprieta' sia pubblica sia privata, nonche', qualora le disponibilita' del Fondo lo consentano, per sostenere le iniziative intraprese dai comuni anche attraverso la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o attraverso attivita' di promozione in convenzione con cooperative edilizie per la locazione, tese a favorire la mobilita' nel settore della locazione attraverso il reperimento di alloggi, da concedere in locazione per periodi determinati". Il comma 4 a sua volta demanda al Ministro dei lavori pubblici la definizione dei "requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi" per il pagamento dei canoni di locazione, nonche' dei "criteri per la determinazione dell'entita'" di tali contributi. Per vero, in relazione ai commi 3 e 4 potrebbe anche ritenersi che, valendo per la provincia autonoma di Trento direttamente le norme speciali di cui ai commi 2 e 3 della citata legge n. 386 del 1989, le disposizioni in essi contenute non siano destinate ad applicarsi nel territorio provinciale: con la conseguenza che la provincia rimarrebbe appunto libera di utilizzare le somme assegnate bensi' secondo gli scopi ispiratori del Fondo, ma nell'ambito e con i soli vincoli della propria normativa. Se tale interpretazione dovesse privilegiarsi ne risulterebbe evidentemente rimossa la lesione di autonomia qui denunciata. Cio' a maggiore ragione in quanto l'art. 12 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione in materia finanziaria) espressamente stabilisce che "le disposizioni in ordine alle procedure e alla destinazione di fondi di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della legge 30 novembre 1989, n. 386, si applicano con riferimento alle leggi statali di' intervento ivi previste, anche se le stesse non sono espressamente richiamate" (comma 1; il comma 3 conferma poi che le somme spettanti alla provincia "sono erogate in una o piu' soluzioni, prescindendo da qualunque altro adempimento"). Ma il fatto e' che ne' il principio della "interpretazione costituzionalmente conforme" ne' l'espressa salvaguardia posta dalle norme di attuazione ora ricordate appaiono utilizzabili in relazione alla successiva disposizione del comma 7 dell'art. 11, legge n. 431 del 1998; questo infatti stabilisce che "le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla ripartizione fra comuni delle risorse di cui al comma 6 ''cioe' quelle disposte sui propri bilanci'' nonche' di quelle ad esse attribuite ai sensi del comma 5 ''ovvero quelle assegnate sull'apposito Fondo'', sulla base di parametri che premino anche la disponibilita' dei comuni a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi". Qui e' ad avviso della provincia inevitabile concludere per la violazione dell'autonomia costituzionalmente garantita: da una parte infatti le province autonome sono esplicitamente citate quali destinatarie della norma, dall'altra questa individua direttamente nei comuni i destinatari delle risorse e i regolatori del loro utilizzo, e contestualmente pone vincoli per i parametri di distribuzione delle risorse tra gli stessi comuni, in piu' costringendo la ricorrente provincia ad utilizzare secondo le stesse regole anche i fondi che essa gia' destina, in base alla propria legislazione, agli stessi scopi| Cio' si sottolinea, d'altronde, non certo per prospettare una possibile duplicita' di regime giuridico tra i fondi di diversa provenienza che provincia possa utilizzare, ma per riaffermare che, a termini statutari, cio' che puo' e deve accadere e' esattamente l'inverso, cioe' che provincia disponga delle risorse aggiuntive acquisite attraverso la ripartizione dello speciale Fondo statale con le stesse regole provinciali gia' previste per gli stessi scopi per i fondi autonomamente destinati dalla provincia: tale e' infatti, in definitiva, il contenuto delle citate garanzie statutarie previste dalla legge n. 386 del 1989. Inoltre, risulta qui violata anche la norma di attuazione di cui all'art. 15, comma 2, del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (come modificato dal d.lgs. 28 luglio 1997, n. 275), secondo il quale "al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale": essendo chiaro che la diretta attribuzione di funzioni ai comuni viola la prerogativa provinciale cosi' stabilita. Per le stesse ragioni infine l'impugnazione non puo' non coinvolgere il comma 8 dell'art. 11 della citata legge n. 431/1998, in quanto questo attribuisce ai comuni il compito di definire "entita' e le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 3, individuando con appositi bandi pubblici, i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti minimi di cui al comma 4". Da una parte infatti la disposizione attribuisce funzioni regolative ed amministrative direttamente ai comuni, dall'altra li vincola a seguire la normativa statale anziche' quella provinciale: in palese violazione delle regole di derivazione statutaria sopra richiamate.
P. Q. M. Chiede all'ecc.ma Corte costituzionale dichiarare l'illegittimita' costituzionale delle disposizioni impugnate dei commi 3, 4, 7 e 8 dell'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per violazione dell'autonomia normativa, amministrativa e finanziaria provinciale nei modi e secondo i profili illustrati nel presente ricorso. Padova-Roma, addi' 11 gennaio 1999 Avv. prof. Giandomenico Falcon - avv. Luigi Manzi 99C0062