N. 192 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 novembre 1998
N. 192 Ordinanza emessa il 9 novembre 1998 dalla Commissione tributaria provinciale di Biella sul ricorso proposto da T.M.T. Manenti S.r.l. contro il comune di Bioglio Imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni (I.C.I.A.P.) - Esercizio di attivita' in locali diversi, siti in unico edificio o in edifici contigui o in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue - Applicabilita' dell'imposta in misura unica, a favore di ciascun comune sul cui territorio sono ubicati altri insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune - Disparita' di trattamento rispetto ad insediamenti della stessa tipologia, ricadenti in unico comune - Violazione del principio di eguaglianza - Lesione del principio della capacita' contributiva. (D.-L. 30 dicembre 1988, n. 549, (recte: d.-l. 2 marzo 1989, n. 66, art. 1, comma 5, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144). (Cost., artt. 3 e 53).(GU n.14 del 7-4-1999 )
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa promossa da T.M.T. Manenti S.r.l. con sede in Vallemosso, Via Rovella, 1/3, con ricorso depositato presso questa segreteria in data 4 agosto 1997 avverso avviso di liquidazione del comune di Bioglio. Premesso: che il comune di Bioglio notificava in data 30 maggio 1997 alla T.M.T. Manenti S.r.l. avvisi di liquidazione con i quali rettificava la dichiarazione Iciap relativa agli anni 1994-1995-1996 afferente un insediamento produttivo sito in arte nel territorio di Bioglio e in parte nel comune di Vallemosso; che con il suddetto avviso di liquidazione veniva assoggettata ad imposta la porzione di insediamento ricadente nel comune di Bioglio tassandola come attivita' a se stante e autonoma, senza tener conto del fatto che essa era strettamente correlata ed interdipendente con la porzione di insediamento insistente nel comune di Vallemosso; che il reddito rodotto dalla T.M.T. Manenti S.r.l. e unico e dato dall'attivita dell'azienda nel suo insieme, ne puo' essere discriminato; che per i meccanismi di calcolo dell'Iciap applicati dal comune di Bioglio, si venfica di fatto una duplicazione d'imposta rispetto al caso di uno stesso insediamento insistente su un unico comune. Infatti il comma 5 dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 549, convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 1989, n. 144 prevede "se lo stesso soggetto passivo esercita attivita' in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari, ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta "e' dovuta in misura unica" a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune ..."; che avverso i suddetti avvisi di liquidazione proponeva ricorso la T.M.T. Manenti S.r.l. chiedendone l'annullamento e sollevando inoltre la violazione del principio di capacita' contributiva ex art. 53 della Costituzione. Osserva in diritto: che il dettato del comma 5 dell'art. 1 del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 549 convertito con modifiche nella legge 24 aprile 1989, n. 144, appare in contrasto con l'art. 3 e 53 della Costituzione, in quanto l'applicazione di tale norma crea disparita' di trattamento tra insediamenti della stessa tipologia ricadenti su un unico comune rispetto a quelli ricadenti su due o piu' comuni, verificandosi nel caso specifico un raddoppio dell'imposta.
P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del comma 5 dell'art.1, del d.-l. 30 dicembre 1988, n. 549, convertito, con modifiche, nella legge 24 aprile 1989, n. 144 ove recita "se lo stesso soggetto passivo esercita attivita' in locali diversi siti in unico edificio od in edifici contigui od in complessi produttivi unitari ovvero su aree attrezzate contigue, l'imposta e dovuta in misura unica a ciascun comune sul cui territorio sono ubicati detti insediamenti, sulla base della superficie complessiva compresa nel territorio di ogni comune ..."; Dispone la sospensione del presente giudizio; Ordina alla segreteria di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e al Presidente del ConsigIio dei Ministri e di comunicarla ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Biella, addi' 9 novembre 1998 Il presidente: Grizi 99C0317