N. 102 ORDINANZA 22 - 30 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Reati  militari  - Diserzione - Possibilita' di piu' di una condanna
 per il militare che sia gia' stato condannato a pena di durata uguale
 al servizio militare  ancora  da  svolgere  -  Mancata  esclusione  -
 Riferimento  alla  giurisprudenza  della  Corte  (vedi  sentenze  nn.
 409/1989  e  343/1993  e  ordinanza  n. 194/1988) - Ius superveniens:
 legge 8 luglio 1998, n. 230, art. 14 - Esigenza  di  un  nuovo  esame
 circa  la  rilevanza  della  questione da parte del giudice   a quo -
 Restituzione degli atti al giudice rimettente.
 
 (Legge 15 dicembre 1972, n. 772,  art.  8,  secondo  e  terzo  comma;
 c.p.m.p. art. 148).
 
(GU n.14 del 7-4-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici:  prof.  Giuliano  VASSALLI,  prof.  Cesare MIRABELLI, prof.
 Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO,  dott.
 Riccardo  CHIEPPA,  prof.  Gustavo  ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
 prof. Carlo MEZZANOTTE, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto
 CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 148 del  codice
 penale  militare  di  pace in riferimento all'art. 8, secondo e terzo
 comma,  della  legge  15  dicembre  1972,  n.  772  (Norme   per   il
 riconoscimento  dell'obiezione  di coscienza), promosso con ordinanza
 emessa l'11 giugno 1997  dal  giudice  per  le  indagini  preliminari
 presso  il  Tribunale  militare  di  Cagliari, iscritta al n. 791 del
 registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
 Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1997.
   Udito  nella  camera  di  consiglio  del  10  marzo 1999 il giudice
 relatore Carlo Mezzanotte.
   Ritenuto che il giudice  per  le  indagini  preliminari  presso  il
 Tribunale militare di Cagliari, nel corso di un procedimento penale a
 carico  di un imputato del reato di diserzione, con ordinanza in data
 11 giugno 1997, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo
 comma, della Costituzione, questione di  legittimita'  costituzionale
 dell'art.  148  del  codice  penale  militare  di  pace, in relazione
 all'art.  8, secondo e terzo comma, della legge 15 dicembre 1972,  n.
 772  (Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza), nella
 parte in cui non esclude la possibilita' di piu' di una condanna  per
 il  militare che sia gia' stato condannato a pena di durata uguale al
 servizio militare ancora da svolgere;
     che  il  remittente  -  dopo   avere   ricordato   l'orientamento
 giurisprudenziale,  costituente  diritto  vivente, secondo il quale i
 reati  di  assenza  dal  servizio  devono   essere   ritenuti   reati
 permanenti,  e dopo avere richiamato la giurisprudenza costituzionale
 che, con particolare riferimento al reato  di  rifiuto  del  servizio
 militare  previsto  dall'art.    8  della  legge n. 772 del 1972, "ha
 inteso evitare l'effetto  perverso  del  susseguirsi  delle  condanne
 penali" - rileva che questa Corte, con la sentenza n. 43 del 1997, ha
 dichiarato l'illegittimita' costituzionale del citato art. 8, secondo
 e terzo comma, nella parte in cui non esclude la possibilita' di piu'
 di  una  condanna  per  il reato di rifiuto totale e tempestivo della
 prestazione militare determinato da obiezione di  coscienza,  vale  a
 dire  del  rifiuto  manifestato  prima  dell'assunzione  del servizio
 adducendo i motivi di cui all'art. 1 della legge;
     che, ad avviso del giudice a quo poiche' questa  Corte  in  altre
 precedenti  pronunce  (sentenze  nn.  409  del  1989  e 343 del 1993)
 avrebbe  affermato  l'identita'  dell'interesse  protetto  dalle  due
 distinte   ipotesi   di  reato  -  quella  prevista  dalla  normativa
 sull'obiezione di coscienza e quella relativa ai reati di assenza dal
 servizio - non potrebbe ravvisarsi alcuna differenza  tra  colui  che
 rifiuta  il servizio militare adducendo, anche in modo pretestuoso, i
 motivi di cui all'art. 8, primo comma, della legge n. 772 del 1972, e
 colui che rifiuta il servizio militare di leva senza  addurre  motivo
 alcuno  o adducendone di diversi, come avverrebbe nel caso sottoposto
 al suo giudizio;
     che l'art. 148 cod. pen. mil.  pace,  in  relazione  all'art.  8,
 secondo  e  terzo  comma, della legge n. 772 del 1972, nella parte in
 cui non esclude la possibilita'  di  piu'  di  una  condanna  per  il
 militare  che  sia  gia'  stato condannato a pena di durata uguale al
 servizio ancora da svolgere, contrasterebbe, pertanto, con  l'art.  3
 della   Costituzione,  per  il  deteriore  trattamento  riservato  al
 militare condannato per il reato  di  diserzione  rispetto  a  quello
 applicabile  a  chi  rifiuta il servizio militare ai sensi del citato
 art. 8, potendosi punire il militare  per  un  numero  indefinito  di
 volte,  mentre l'obiettore di coscienza viene punito, a seguito della
 sentenza di questa Corte n. 43 del 1997, con un'unica condanna;
     che la disposizione  censurata,  ad  avviso  del  giudice  a  quo
 violerebbe  altresi'  l'art.  27,  terzo  comma,  della Costituzione,
 poiche'  una  serie  indeterminata   di   condanne   per   un   fatto
 sostanzialmente  unico  contrasterebbe con il principio di umanita' e
 con la finalita' rieducativa della pena, trasformandosi in una "prova
 di forza" tra lo Stato e l'individuo.
   Considerato  che  l'art.  8  della  legge  15 dicembre 1972 n. 772,
 assunto dal remittente come tertium comparationis e' stato sostituito
 dall'art.   14 della legge 8 luglio 1998,  n.  230  (Nuove  norme  in
 materia  di  obiezione di coscienza), e che l'art. 23 di quest'ultima
 legge stabilisce che la legge n. 772 del 1972, e successive modifiche
 ed integrazioni, e' abrogata;
     che spetta al giudice a quo verificare  se,  alla  stregua  della
 normativa  sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante
 (v., per un precedente specifico, ordinanza n. 194 del 1988).
                           Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Ordina la restituzione  degli  atti  al  giudice  per  le  indagini
 preliminari presso il Tribunale militare di Cagliari.
   Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Mezzanotte
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
 99C0341