N. 103 ORDINANZA 22 - 30 marzo 1999

 
 
 Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale.
 
 Istruzione  pubblica  -  Istruzione universitaria - Limitazione degli
 accessi ai corsi di laurea - Riserva relativa di legge in  materia  -
 Medesima  questione  gia'  decisa  dalla  Corte  come non fondata con
 sentenza n. 383/1998. Manifesta infondatezza.
 
 (Legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 9,  comma  4,  come  modificata
 dall'art. 17, comma 116 della legge 15 maggio 1997, n. 127).
 
 (Cost., artt. 3 e 34).
 
(GU n.14 del 7-4-1999 )
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
 composta dai signori:
  Presidente: dott. Renato GRANATA;
  Giudici: prof. Giuliano  VASSALLI,  prof.  Francesco  GUIZZI,  prof.
 Cesare  MIRABELLI,  avv.  Massimo  VARI,  dott. Cesare RUPERTO, dott.
 Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo  ZAGREBELSKY,  prof.  Valerio  ONIDA,
 prof.  Carlo  MEZZANOTTE,  avv.  Fernanda  CONTRI,  prof. Guido NEPPI
 MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
 ha pronunciato la seguente
                               Ordinanza
 nei giudizi di legittimita'  costituzionale  dell'art.  9,  comma  4,
 della  legge  19  novembre  1990,  n.  341 (Riforma degli ordinamenti
 didattici universitari), come modificato  dall'art.  17,  comma  116,
 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
 dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
 controllo), promossi con ordinanze emesse il  15  dicembre  1997  dal
 Tribunale  amministrativo  regionale del Lazio, il 29 e il 15 gennaio
 1998, il 18  dicembre  1997  e  il  15  gennaio  1998  dal  Tribunale
 amministrativo  regionale  della  Liguria,  il  21  gennaio 1998 e 29
 ottobre 1997 dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, il  26
 marzo  1998, il 29 gennaio 1998 (n. 4 ordinanze), l'11 marzo 1998 (n.
 5 ordinanze) dal Tribunale amministrativo regionale della Liguria, il
 24  giugno  1998 dal Tribunale amministrativo regionale delle Marche,
 il 26 marzo 1998, l'11 marzo 1998 (n. 12 ordinanze) e il  29  gennaio
 1998   dal   Tribunale   amministrativo   regionale   della  Liguria,
 rispettivamente iscritte ai nn. 474, 487, 488, 496, 497, 606, 607, da
 619 a 628, 677, 689, 716, 717, da 719 a  726,  740,  741  e  742  del
 registro  ordinanze  1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica, nn. 27, 28, 37,  39,  40  e  41,  prima  serie  speciale,
 dell'anno 1998.
   Visti  gli  atti di costituzione di Luca Ghini, Francesco Camurati,
 Matteo Quinzi, Federico Gatti  ed  altra,  Andrea  Bracco  ed  altri,
 Tommaso  Baldi  ed  altri,  Massimo  Monteventi, Marta Xotta, Michele
 Demuro, Eugenio Trestin ed altri, Giovanni Restivo nonche'  gli  atti
 di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
   Udito  nella  camera  di  consiglio del 10 febbraio 1999 il giudice
 relatore Gustavo Zagrebelsky.
   Ritenuto  che,  con  trentadue  ordinanze  di  identico  o  analogo
 contenuto,  i  Tribunali amministrativi regionali del Lazio, Sez. III
 (r.o. nn.  474, 606 e 607 del 1998), delle Marche (r.o.  n.  677  del
 1998)  e  della  Liguria (r.o. nn. 487, 488, 496, 497, 619, 620, 621,
 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 689, 716, 717, 719, 720, 721, 722,
 723, 724, 725, 726,  740,  741  e  742  del  1998),  hanno  sollevato
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4, della
 legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli  ordinamenti  didattici
 universitari),  come  modificato dall'art. 17, comma 116, della legge
 15  maggio  1997,  n.  127  (Misure  urgenti   per   lo   snellimento
 dell'attivita'  amministrativa  e  dei procedimenti di decisione e di
 controllo) - che ha attribuito al Ministro dell'Universita'  e  della
 ricerca  scientifica  e  tecnologica  il  potere  di  determinare  la
 limitazione degli accessi  ai  corsi  di  laurea  universitari  -  in
 riferimento  al  principio  costituzionale  della riserva relativa di
 legge nella materia, nonche' agli artt.  33 e 34 della Costituzione;
     che  i  giudici  rimettenti  ritengono  la  questione  rilevante,
 trattandosi   di  giudizi  promossi  da  studenti  non  ammessi  alla
 immatricolazione al primo anno dei corsi di laurea  per  i  quali  le
 rispettive   universita'   hanno   stabilito  un  numero  massimo  di
 iscrizioni  e  l'amministrazione   ha   dettato,   con   il   decreto
 ministeriale  21  luglio  1997,  n. 245 (Regolamento recante norme in
 materia  di  accessi  all'istruzione  universitaria  e  di   connesse
 attivita'   di   orientamento),   norme  regolamentari  che  trovano,
 dichiaratamente, supporto normativo nella disposizione impugnata;
     che secondo tutte le  ordinanze  di  rimessione,  in  materia  di
 accesso  agli  studi, anche universitari, sussisterebbe, in base agli
 artt.  33 e 34 della Costituzione, una riserva relativa di legge  che
 consente  al  legislatore  ordinario  di  demandare ad altre fonti la
 disciplina della materia stessa, ma soltanto previa determinazione di
 una serie di precetti idonei a vincolare e indirizzare la  normazione
 secondaria, o, comunque, previa individuazione delle linee essenziali
 della disciplina, come precisato dalla giurisprudenza costituzionale;
     che  in  tutti  i  giudizi  di  fronte  alla Corte costituzionale
 (tranne in quello di cui al r.o. n. 721 del 1998) e'  intervenuto  il
 Presidente   del  Consiglio  dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso
 dall'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo l'infondatezza della
 questione;
     che  in  alcuni  giudizi  (r.o. nn. 487, 497, 606, 619, 622, 625,
 689, 723, 724, 741 e 742  del  1998)  si  sono  costituite  le  parti
 private, aspiranti studenti ricorrenti nei giudizi a quibus chiedendo
 l'accoglimento   della  questione  per  la  violazione  dei  principi
 costituzionali richiamati;
     che la parte privata costituitasi nel giudizio di cui al r.o.  n.
 487 del  1998  ha  depositato  una  memoria  nella  quale,  "pur  non
 ignorando  la  recente sentenza n. 383 del 1998" con cui questa Corte
 ha  dichiarato  non  fondata  la  stessa  questione  di  legittimita'
 costituzionale ora proposta, insiste sulla illegittimita' della norma
 denunciata  riproducendo  le medesime considerazioni, gia' svolte nei
 precedenti  giudizi,  in  tema  di  autonomia  universitaria   e   di
 inadeguatezza  della  relativa disciplina nonche' di violazione della
 riserva relativa di  legge  nella  materia  dell'accesso  agli  studi
 universitari;
     che  la  medesima  parte  privata  ha  poi  dedotto la violazione
 dell'art.  3 della Costituzione perche' la normativa comunitaria  non
 imporrebbe il "numero chiuso" e lascerebbe gli Stati membri liberi di
 determinare modi e forme di attuazione delle direttive in materia; ma
 gli  strumenti  attuativi  scelti dalla normazione secondaria interna
 (d.m. del 31 luglio 1997) sarebbero incongrui  perche'  la  procedura
 concorsuale  ivi  prevista  si svolge nello stesso giorno in tutte le
 sedi universitarie, cosi'  determinando  un'illogica  discriminazione
 tra  gli  studenti  che scelgono una sede universitaria piuttosto che
 un'altra; essi, infatti, rischierebbero di non superare la prova solo
 perche' alla selezione di una sede hanno partecipato soggetti con una
 preparazione superiore alla loro,  mentre  in  altre  sedi  avrebbero
 potuto trovare concorrenti di livello inferiore.
   Considerato  che  le  trentadue  ordinanze di rinvio propongono, in
 termini  identici  o  analoghi  tra  loro,  un'unica   questione   di
 costituzionalita'  e  che  pertanto i relativi giudizi possono essere
 riuniti e definiti con unica decisione;
     che le anzidette ordinanze sollevano  la  medesima  questione  di
 legittimita'  costituzionale  gia'  decisa  da  questa  Corte  con la
 sentenza n. 383 del 1998 nel senso della non fondatezza;
     che nelle ordinanze di rimessione  non  sono  addotti  profili  o
 motivi  nuovi  che possano indurre il giudice delle leggi a mutare il
 precedente indirizzo giurisprudenziale;
     che la censura nuova, proposta dalla parte  privata  costituitasi
 nel  giudizio  di  cui  al  r.o. n. 487 del 1998 con riferimento alla
 violazione dell'art. 3 della Costituzione, non puo' essere  presa  in
 considerazione,  poiche'  l'oggetto del giudizio di costituzionalita'
 e' fissato unicamente dal giudice della rimessione, potendo le  parti
 private  costituite  svolgere  soltanto  ulteriori  considerazioni  a
 sostegno  della  questione,  nei  limiti  fissati  dall'ordinanza  di
 rinvio;
     che  pertanto  la  questione  di  legittimita'  costituzionale e'
 manifestamente infondata.
   Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11  marzo  1953,  n.
 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
 alla Corte costituzionale.
                           per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Riuniti   i  giudizi,  dichiara  la  manifesta  infondatezza  della
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 4,  della
 legge  19  novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
 universitari), come modificato dall'art. 17, comma 116,  della  legge
 15   maggio   1997,   n.  127  (Misure  urgenti  per  lo  snellimento
 dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
 controllo),  sollevata,  in  riferimento  agli  artt.  33  e 34 della
 Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999.
                        Il Presidente: Granata
                       Il redattore: Zagrebelsky
                       Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999.
               Il direttore della cancelleria: Di Paola
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