N. 107 ORDINANZA 22 - 30 marzo 1999
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Incompatibilita', per il giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di uno o piu' imputati di reato concorsuale, a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale - Omessa previsione - Richiesta di sentenza additiva - Manifesta infondatezza. (C.P.P., art. 34, secondo comma). (Cost., artt. 3 e 25).(GU n.14 del 7-4-1999 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: dott. Renato GRANATA; Giudici: prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale, promossi con sei ordinanze emesse il 1 (due ordinanze), il 29 e il 24 aprile, il 13 febbraio e il 22 aprile 1997 dal Tribunale di Foggia, rispettivamente iscritte ai nn. 333, 334, 588, 615, 642 e 653 del registro ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 25, 29, 39, 40 e 41, prima serie speciale, dell'anno 1997. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1999 il giudice relatore Carlo Mezzanotte. Ritenuto che il Tribunale di Foggia con sei ordinanze di identico contenuto ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non prevede la incompatibilita' per il giudice del dibattimento che, a seguito di separazione dei processi, abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza nei confronti di uno o piu' imputati di reato concorsuale, a giudicare gli altri coimputati nella medesima fattispecie concorsuale"; che il remittente richiama la sentenza n. 371 del 1996, che ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilita' penale sia gia' stata comunque valutata; che, ad avviso del giudice a quo, i principi affermati nella suddetta sentenza vanno estesi anche alla ipotesi in cui, come pare sia avvenuto nelle concrete fattispecie, nella sentenza che si assume pregiudicante non vi sia stata alcuna espressa valutazione della responsabilita' penale del concorrente estraneo al processo; che, infatti, sempre ad avviso del remittente, la mera possibilita' di tale valutazione, anche se poi non espressa, dovrebbe comportare l'incompatibilita' al successivo giudizio, poiche' diversamente sarebbe violato l'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata disparita' di trattamento tra l'imputato nei cui confronti sia stata in precedenza espressa dal giudicante la valutazione di responsabilita' e l'imputato nei cui confronti siffatta valutazione, pur non esplicitata, possa essere stata compiuta; che sarebbe altresi' violato l'art. 25 della Costituzione, poiche' la operativita' dei criteri di determinazione del giudicante sarebbe rimessa ad eventi occasionali, quali la esplicitazione, anche illegittima, della valutazione di responsabilita' a carico del terzo estraneo al processo; che e' intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata. Considerato che le sei ordinanze hanno ad oggetto la medesima disposizione, censurata sotto identici profili, sicche' i relativi giudizi possono essere riuniti per essere decisi congiuntamente; che il giudice a quo chiede in sostanza un'ulteriore pronuncia additiva sull'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, affinche' l'incompatibilita' risulti estesa a tutte le ipotesi in cui il giudice abbia proceduto alla separazione dei giudizi, abbia pronunciato sentenza nei confronti di alcuni concorrenti nel reato e debba poi giudicare gli altri coimputati della medesima fattispecie concorsuale, e cio' anche se nessuna valutazione sia stata espressa in quella sentenza in ordine alla responsabilita' penale di questi ultimi; che, avendo lo stesso remittente chiarito di non aver compiuto nei precedenti giudizi alcuna valutazione di merito in ordine alla responsabilita' penale dei concorrenti poi sottoposti a separati procedimenti, non sussiste alcun elemento obiettivo sul quale basare l'assunta situazione di pregiudizio; che, conseguentemente, la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione, dal Tribunale di Foggia con le ordinanze indicate in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 marzo 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Mezzanotte Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 marzo 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0346